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Document JOL_1989_212_R_0082_010
Council Regulation (EEC) No 2137/89 of 21 June 1989 on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania amending Annex II to the Protocol annexed to the Agreement on trade in industrial products #Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Socialist Republic of Romania amending Annex II to the Protocol annexed to the Agreement on Trade in Industrial Products
Regolamento (CEE) n. 2137/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali
Regolamento (CEE) n. 2137/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali
GU L 212 del 22.7.1989, p. 82–86
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 relativo alla conclusione dell' accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l' allegato II del protocollo allegato all' accordo sul commercio di prodotti industriali -
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 22/07/1989 pag. 0082 - 0082
REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particoloare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che la Commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, del 28 luglio 1980 (1), si è riunita a Bucarest nei giorni 21 e 22 novembre 1988 e che al termine dei lavori ha raccomandato, tra l'altro, di aumentare taluni importi che figurano nell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali (2); considerando che, secondo il protocollo suddetto, le modifiche da apportare agli allegati raccomandate dalla Commissione mista devono essere oggetto di uno scambio di lettere tra le due parti; considerando che, dopo esame dei differenti aspetti delle misure raccomandate dalla Commissione mista, è opportuno darvi seguito, in particolare tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'accordo sul commercio di prodotti industriali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo allegato all'accordo sul commercio di prodotti industriali. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Le modifiche di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo (3). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ARANZADI (4) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2. (5) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5. (6) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.