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Document 31989R2106
Commission Regulation (EEC) No 2106/89 of 13 July 1989 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 3461/85 on the organization of campaigns to promote the consumption of grape juice
Regolamento (CEE) n. 2106/89 della Commissione del 13 luglio 1989 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva
Regolamento (CEE) n. 2106/89 della Commissione del 13 luglio 1989 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva
GU L 201 del 14.7.1989, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000
Regolamento (CEE) n. 2106/89 della Commissione del 13 luglio 1989 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 14/07/1989 pag. 0020 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/89 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1989 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/87 (4), disciplina l'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva; considerando che, dato che agli Stati membri spetta il compito di designare gli organismi che realizzano le campagne promozionali, previa consultazione delle organizzazioni professionali, di controllare le loro attività e di effettuare i pagamenti, è opportuno affidare all'organismo competente dello Stato membro il compito di concludere il contratto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue: 1. L'articolo 2 è modificato come segue: - nel paragrafo 2, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: « 2. Dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, ciascuno degli Stati membri interessati: »; - il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. La Commissione esamina i programmi e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati all'articolo 3 e che possano favorire un incremento appropriato del consumo di succo d'uva, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che ha messo a punto i programmi stessi dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »; - è aggiunto il testo del seguente paragrafo 4: « 4. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'oneri. ». 2. L'articolo 2 bis è modificato come segue: - nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: « A tal fine, dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una proposta in cui figurino almeno le seguenti informazioni: »; - il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. La Commissione esamina le proposte e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati al paragrafo 1, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che le ha messe a punto, dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »; - è inserito il seguente paragrafo 2 bis: « 2 bis. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'oneri. ». 3. All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del contratto circostanze eccezionali non imputabili al contraente rendono impossibile il rispetto del termine fissato, l'organismo competente può accordare una proroga su domanda motivata, presentata dal contraente prima della scadenza del contratto. ». 4. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - è messo a punto dall'organismo competente in almeno tre copie ed è sottoscritto dalle due parti; ». 5. L'articolo 5 è modificato come segue: - nel paragrafo 1, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: « 1. « Gli organismi competenti degli Stati membri versano all'organismo che ha concluso un contratto, secondo la sua scelta indicata nel contratto stesso »; - nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, nel corso dell'esecuzione di un contratto, gli organismi competenti possono: »; - nel paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 6 e alla verifica, da parte dello Stato membro, delle indicazioni in essa contenute. ». 6. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 Entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data fissata nel contratto per la realizzazione delle azioni, l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma trasmette all'organismo competente una relazione particolareggiata sulla realizzazione delle azioni e sui risultati previsti, in special modo per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di succo d'uva; entro un mese dal ricevimento, lo Stato membro trasmette a sua volta tale relazione alla Commissione con l'aggiunta delle sue osservazioni. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle campagne di promozione realizzate a decorrere dalla campagna vitivinicola 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31. (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (4) GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8.