Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1680

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/89 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1989 che stabilisce le modalità d' applicazione per la concessione dell' aiuto di adattamento all' industria portoghese della raffinazione dello zucchero greggio importato a prelievo ridotto in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3016/78

    GU L 164 del 15.6.1989, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1680/oj

    31989R1680

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/89 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1989 che stabilisce le modalità d' applicazione per la concessione dell' aiuto di adattamento all' industria portoghese della raffinazione dello zucchero greggio importato a prelievo ridotto in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3016/78 -

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 15/06/1989 pag. 0015 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/89 DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 1989

    che stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria portoghese della raffinazione dello zucchero greggio importato a prelievo ridotto in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3016/78

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino e l'articolo 39, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 12,

    considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 1988/1989-1990/1991, sia concesso a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento, nel prosieguo denominato « l'aiuto », all'industria della raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, a norma dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo;

    considerando che la concessione dell'aiuto può aver luogo soltanto nell'ambito dei quantitativi determinati per ogni campagna di commercializzazione, a norma di detto articolo 303, e raffinati nelle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81;

    considerando che lo zucchero greggio che può beneficiare dell'aiuto è zucchero greggio importato in gran parte da paesi ACP; che è pertanto opportuno prevedere, per la concessione di tale aiuto, adeguate misure di controllo e di analisi, analoghe, su questo punto, a quelle stabilite per la concessione dell'aiuto all'industria della raffinazione dello zucchero preferenziale;

    considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 che introduce l'aiuto in questione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988; che, non potendo rendere applicabili con effetto retroattivo a tale data allo zucchero già raffinato le disposizioni relative alle analisi, occorre stabilire, a tal fine, che le analisi di cui trattasi possano essere state effettuate in laboratori non riconosciuti;

    considerando che gli aiuti introdotti dal regolamento (CEE) n. 1069/89 sono applicabili retroattivamente al 1o luglio 1988; che, ai fini della concessione dell'aiuto, occorre pertanto rendere ugualmente applicabili le disposizioni riguardanti il relativo fatto generatore, modificando conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3200/88 (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. L'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è concesso su domanda dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio importato di cui si tratta, che deve essere presentata alle autorità competenti portoghesi.

    2. La domanda per la concessione dell'aiuto dev'essere accompagnata dalla prova che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio importato nella Comunità sotto il regime previsto dall'articolo 303 dell'atto di adesione.

    Tale prova è fornita mediante presentazione della copia autenticata della dichiarazione del raffinatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione (7).

    3. Per la concessione dell'aiuto:

    a) si intende per raffinazione la trasformazione nell'impresa del richiedente, quale definita nell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, dello zucchero greggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento;

    b) lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale oppure sotto un altro controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

    4. Per la determinazione dell'aiuto, la resa dello zucchero greggio in questione è calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

    5. Le analisi sono effettuate al momento della ricezione da parte di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti del Portogallo.

    Tuttavia, se lo zucchero ha già formato oggetto di analisi per l'accertamento della resa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le analisi sono considerate rispondenti ai requisiti di cui al primo comma.

    Articolo 2

    Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre di cui trattasi, i quantitativi, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato concesso l'aiuto nonché gli importi in moneta nazionale corrispondenti a tali quantitativi.

    Articolo 3

    Il seguente punto VII quater è inserito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/76:

    1.2 // // // « VII quater: Aiuti previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 // Tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero greggio in questione » // //

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

    (6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 24.

    (7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.

    Top