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Dokument 31989D0309

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1989 che accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune assemblate e prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd (89/309/CEE) (89/309/CEE)

    GU L 126 del 9.5.1989, s. 38—39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 28/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/309/oj

    31989D0309

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1989 che accetta un impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune assemblate e prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd (89/309/CEE) (89/309/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/05/1989 pag. 0038 - 0039


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1989

    che accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune assemblate e prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd

    (89/309/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    previa consultazione in seno al comitato consultivo, quale è prevista dal regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 535/87 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (2); nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CECOM (Committee of European Copier Manufacturers) a nome delle imprese la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di fotocopiatrici. La denuncia conteneva elementi sufficienti di prova che, dopo l'inizio dell'inchiesta sulle PPC originarie del Giappone (3), numerose aziende assemblavano PPC nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    Previa consultazione la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), l'avvio di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, riguardante fotocopiatrici assemblate nella Comunità dalle seguenti società, collegate o associate ai produttori giapponesi le cui importazioni di PPC nella Comunità sono soggette a un dazio antidumping definitivo:

    - Canon Bretagne SA (Francia),

    - Canon Glessen GmbH (Germania),

    - Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Germania),

    - Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Germania),

    - Matsushita Business Machine (Europe) GmbH (Germania),

    - Olivetti-Canon Industriale Spa (Italia),

    - Ricoh (UK) Products Ltd (Regno Unito),

    - Sharp Manufacturing (UK) Ltd (Regno Unito),

    - Toshiba Systèmes France SA (Francia).

    B. Risultati della prima inchiesta

    (2) Dall'inchiesta, che riguarda il periodo aprile 1987-gennaio 1988, risulta che la Sharp Manufacturing (UK) Ltd non ha assemblato o prodotto PPC nella Comunità nel periodo in esame e che la Canon Glessen GmbH e la Olivetti-Canon Spa ha raggiunto il richiesto 40 % di parti non giapponesi nello stesso periodo. Pertanto i dazi antidumping non sono stati estesi alle PPC prodotte o assemblate nella Comunità da queste due ditte. Inoltre, nel corso della procedura, la Canon Bretagne SA, la Firma Develop Dr Eisbein GmbH e la Ricoh (UK) Products Ltd hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione con la decisione 88/519/CEE (5).

    (3) Per quanto riguarda le altre società esaminate, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio è stato esteso con regolamento (CEE) n. 3205/88 del Consiglio (6), previa considerazione delle circostanze di ciascun caso, ad alcuni tipi di PPC assemblate nella Comunità dalle medesime società.

    (4) La Matsushita Business Machine (Europe) GmbH e la Toshiba Systèmes France SA (7) e successivamente la Konica Business Machines Manufacturing GmbH (8) hanno offerto impegni che sono stati accettati dalla Commissione e di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3205/88 è stato abrogato (9).

    C. Inchiesta successiva

    (5) Durante la prima inchiesta, la Commissione ha accertato che la Sharp Manufacturing (UK) Ltd, un'affiliata con sede nel Regno Unito che è interamente controllata dalla Sharp Corporation, ha dato inizio alla fabbricazione o al montaggio del prodotto in questione successivamente al periodo di riferimento.

    (6) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno che l'inchiesta riguardante la produzione o l'assemblaggio di PPC nella Comunità dovesse comprendere altresì impianti di assemblaggio o di fabbricazione della Sharp Manufacturing (UK) Ltd e a tal fine essa ha pubblicato un avviso (1) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed ha avviato un'inchiesta.

    (7) Dall'inchiesta è risultato che, nel periodo giugno-novembre 1988, il valore medio ponderato dei pezzi e materiali di origine giapponese incorporati in tutti i modelli assemblati o prodotti dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd era superiore al 60 %.

    D. Impegni

    (8) Di conseguenza la Sharp Manufacturing (UK) Ltd ha offerto un impegno la cui portata è stata verificata dalla Commissione presso la sede della società stessa. L'impegno è atto ad eliminare le condizioni che giustificavano l'estensione alla suddetta società del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 535/87 sulle PPC. Sulla base degli impegni offerti e dei risultati della verifica e previa consultazione, la Commissione ritiene che le modifiche nella provenienza di pezzi e materiali, le garanzie in merito alla futura provenienza e ad altri aspetti dell'operazione di assemblaggio o di fabbricazione da parte della società nella Comunità siano sufficienti perché l'impegno possa essere accettato.

    DECIDE:

    Articolo unico

    Sono accettati gli impegni offerti dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd nell'ambito della procedura antidumping relativa alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico (corrispondente ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00) messe in commercio nella Comunità dopo essere state assemblate nella stessa dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

    (3) GU n. C 194 del 2. 8. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. C 44 del 17. 2. 1988, pag. 3.

    (5) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 60.

    (6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 36.

    (7) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 66.

    (8) GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 54.

    (9) GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 1.

    (1) GU n. C 306 dell'1. 12. 1988, pag. 8.

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