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Document 31989D0308

    89/308/CEE: Decisione della Commissione del 26 aprile 1989 che riassegna, nell'ambito del 5ºFES, gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili destinate ai paesi e territori d'oltremare

    GU L 126 del 9.5.1989, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/308/oj

    31989D0308

    89/308/CEE: Decisione della Commissione del 26 aprile 1989 che riassegna, nell'ambito del 5ºFES, gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili destinate ai paesi e territori d'oltremare

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/05/1989 pag. 0036 - 0037


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 aprile 1989

    che riassegna, nell'ambito del 5o FES, gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili destinate ai paesi e territori d'oltremare

    (89/308/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 117, paragrafo 3, lettera c) e 132,

    visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, in appresso denominato « accordo interno » (2),

    considerando che con la decisione 80/1186/CEE il Consiglio ha concesso determinate dotazioni ai paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati « PTOM », a titolo del 5o Fondo europeo di sviluppo (FES); che esistono rimanenze non impegnate sugli stanziamenti non programmabili a tali dotazioni per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza (2 325 061 ECU), i capitali di rischio (1 283 000 ECU) e i progetti regionali (3 908 000 ECU);

    considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 3, lettera c) della suddetta decisione 80/1186/CEE, allo scadere della decisione (28 febbraio 1985) gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza dovevano essere riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio; che, a norma dell'articolo 132, gli stanziamenti previsti sotto forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti sotto forma di prestiti per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventando disponibili per il finanziamento degli altri progetti e programmi della stessa sottoregione;

    considerando che, dopo aver concesso un lasso di tempo sufficiente per impegnare tali stanziamenti, occorre procedere alle riassegnazioni; che per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza, alla luce dei contratti preliminari avuti con i rappresentanti dei tre Stati membri interessati non sembra prospettarsi una decisione contraria del Consiglio, e che pertanto è opportuno riversare tali importi secondo le modalità di cui alla decisione 80/1186/CEE e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo interno;

    considerando che all'epoca il Consiglio aveva suddiviso in tre parti uguali le risorse concesse ai PTOM britannici, francesi e olandesi per i progetti e programmi da realizzare a titolo del 5o FES; che, da allora, le parti britannica e francese sono leggermente diminuite quando due PTOM dipendevano da questi Stati membri (il condominio franco britannico delle Nuove Ebridi e, successivamente, Saint Vincent) sono diventati indipendenti e hanno aderito alla seconda Convenzione di Lomé (sotto il nome di Vanuatu e di Saint Vincent e Grenadine); il Consiglio, infatti, ha trasferito alla dotazione ACP una parte delle dotazioni regionali per queste due zone; che occorre rispettare tale equilibrio nell'assegnare gli stanziamenti non impegnati;

    considerando inoltre che, grazie alle risorse stanziate nei capitoli A 18 e A 28 del bilancio comunitario dal 1o gennaio 1988, i delegati della Commissione partecipano all'esecuzione dei programmi FES nei PTOM britannici e olandesi, mentre i programmi e progetti realizzati nei PTOM francesi usufruiscono di un'assistenza tecnica; che, onde rispettare la succitata suddivisione in tre parti uguali e nell'attesa di un regime analogo, è opportuno aggiungere una somma appropriata alla quota francese per finanziare tale assistenza tecnica;

    considerando che sarà poi necessario espletare le procedure complementari di programmazione presso le autorità competenti dei paesi e territori interessati per gli importi supplementari messi a loro disposizione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'ambito delle dotazioni previste dal 5o FES per i paesi e territori d'oltremare, gli stanziamenti non impegnati sulle dotazioni relative agli aiuti d'urgenza, ai capitali di rischio e ai progetti regionali vengono trasferiti per il finanziamento da eseguire in ciascuna delle tre zone di PTOM, che dipendono rispettivamente dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica francese e dal Regno Unito.

    Le modalità di tali trasferimenti vengono illustrate nell'articolo 2, mentre i risultati figurano all'articolo 3.

    Articolo 2

    Con riferimento alla decisione 80/1186/CEE:

    a) gli stanziamenti non impegnati nell'ambito della dotazione speciale prevista per il finanziamento degli aiuti d'urgenza all'articolo 117, paragrafo 3, lettera b, pari a 2 325 061 ECU sotto forma di sovvenzioni, vengono suddivisi in tre parti uguali di 725 000 ECU ciascuna dopo aver detratto 150 000 ECU assegnati ai PTOM che dipendono dalla Repubblica francese onde coprire l'assistenza tecnica.

    b) Gli stanziamenti previsti sotto forma di capitali di rischio (articolo 83, paragrafo 1, lettera a) e non impegnati, pari a 1 283 000 ECU sotto forma di prestiti a condizioni speciali, vengono suddivisi in tre parti uguali di 427 667 ECU ciascuna.

    c) I saldi disponibili per ciascuna delle tre zone di PTOM nell'ambito degli stanziamenti previsti all'articolo 114, paragrafo 2 per finanziare i progetti regionali vengono aggiunti ai programmi indicativi di ciascuna delle tre zone.

    Articolo 3

    1. Le rispettive dotazioni di 20 milioni di ECU di cui all'articolo 83, paragrafo 3 della decisione 80/1186/CEE vengono portate, per ciascuna delle tre zone di PTOM, a:

    (in ECU)

    1.2.3.4 // // // // // PTOM dipendente dallo Stato membro sottoindicato // Totale // Sovvenzioni // Prestiti a condizioni speciali // // // // // Francia // 21 380 687 // 12 953 020 // 8 427 667 // Paesi Bassi // 23 514 687 // 13 921 020 // 9 593 667 // Regno Unito // 22 470 687 // 13 209 020 // 9 261 667 // // // //

    2. Inoltre, un importo pari a 150 000 ECU sotto forma di sovvenzioni viene assegnato ai PTOM che dipendono dalla Repubblica francese per finanziare l'assistenza tecnica destinata all'esecuzione del FES fino a quando non verrà garantito un trattamento analogo a quello dei PTOM che dipendono dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno Unito.

    Articolo 4

    L'ordinatore principale del FES è incaricato di espletare le procedure di programmazione complementari presso le autorità competenti dei paesi e territori, per quanto riguarda le rispettive differenze tra

    - le dotazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 2, e

    - gli importi totali dei programmi indicativi che risultano dalla programmazione già effettuata con ciascuna delle tre zone di PTOM, a norma dell'articolo 91 della decisione 80/1186/CEE.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

    (2) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.

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