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Document 31989R1268
Commission Regulation (EEC) No 1268/89 of 8 May 1989 reducing the quantities of table wine covered by approved contracts and declarations for distillation as provided for in Regulation (EEC) No 86/89
REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 maggio 1989 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89
REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 maggio 1989 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89
GU L 126 del 9.5.1989, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 maggio 1989 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89 -
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/05/1989 pag. 0029 - 0029
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1989 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3), prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione; considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 0,225 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 86/89 della Commissione, del 16 gennaio 1989, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1988/1989 (4), ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, ultimo comma dello stesso regolamento, ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 10 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 10 hl; considerando che, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, delle difficoltà sono state riscontrate nell'applicazione delle procedure per l'accettazione dei contratti; che risulta necessario prevedere un lasso di tempo supplementare per la comunicazione dei risultati della procedura di accettazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 86/89 è uguale al 94 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione. Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 10 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 10 hl. Articolo 2 In deroga all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il risultato della procedura di accettazione per il contratto concluso a norma del regolamento (CEE) n. 86/89 è comunicato dall'organismo d'intervento ai produttori al più tardi entro il 10 maggio 1989. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 17.