EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0788

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento

GU L 85 del 30.3.1989, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/788/oj

31989R0788

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento -

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0002 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito alla modifica, apportata dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (3), dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 che prevede il deprezzamento, all'atto dell'acquisto, del valore dei prodotti acquistati dall'intervento pubblico, i prezzi di riporto di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85 (5), non corrispondono più ai prezzi da rimborsare al FEAOG, sezione garanzia, in caso di deterioramento o di distruzione di un prodotto immagazzinato; che per tali casi occorre stabilire un nuovo riferimento di prezzo;

considerando che occorre inoltre adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3247/81 per tener conto del finanziamento, in base al sistema degli importi forfettari, delle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - il prezzo da contabilizzare è il prezzo di intervento di base in vigore per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso. A tale prezzo si applica, ove necessario, la percentuale relativa al prezzo d'intervento al momento dell'acquisto del prodotto. Il tasso di conversione applicabile è quello in vigore il giorno stesso. »

2) Nell'allegato I, parte « I. Spese per operazioni materiali », è aggiunta la lettera seguente:

« g) dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione del prodotto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per quanto concerne l'articolo 1, punto 1 alle spese effettuate a decorrere dal 1o ottobre 1988 e per quanto concerne l'articolo 1, punto 2 alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

(4) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.

Top