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Document 31989R0738
Commission Regulation (EEC) No 738/89 of 22 March 1989 amending Regulation (EEC) No 487/89 on the supply of olive oil to Algeria as food aid
REGOLAMENTO (CEE) N. 738/89 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 487/89 relativo alla fornitura di olio d' oliva all' Algeria a titolo di aiuto alimentare
REGOLAMENTO (CEE) N. 738/89 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 487/89 relativo alla fornitura di olio d' oliva all' Algeria a titolo di aiuto alimentare
GU L 80 del 23.3.1989, p. 25–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 25/07/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 738/89 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 487/89 relativo alla fornitura di olio d' oliva all' Algeria a titolo di aiuto alimentare -
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/1989 pag. 0025 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 738/89 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 487/89 relativo alla fornitura di olio d'oliva all'Algeria a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 487/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 633/89 (4), ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 1 200 t di olio d'oliva in favore dell'Algeria; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato di detto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato al regolamento (CEE) n. 487/89 è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 57 del 28. 2. 1989, pag. 10. (4) GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 13. ALLEGATO 1. Azioni n. (1): 17/89; 18/89; 19/89. 2. Programma: 1988. 3. Beneficiario: Algeria. 4. Rappresentante del beneficiario (2): Croissant rouge algérien, Comité national, 15bis, bld Mohamed V, Alger - Dr. Mouloud Belaouane (tel. 61 07 41; telex 66442 HILAL ALGER). 5. Luogo o paese di destinazione: Algeria. 6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.4. 8. Quantitativo globale: 1 200 t. 9. Numero dei lotti: 3 - Partita A: 400 t (azione 17/89), - Partita B: 400 t (azione 18/89), - Partita C: 400 t (azione 19/89). 10. Condizionamento e marcatura: Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B: - lattine metalliche di 5 l; - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, quattro lattine per scatola; - le lattine e le scatole di cartone devono recare la seguente dicitura: iscrizione (impressa con lettere di 2,5 cm di altezza per le lattine e almeno 5 cm di altezza per le scatole di cartone: - Parte A: « ACTION No 17/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE » - Parte B: « ACTION No 18/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE » - Parte C: « ACTION No 19/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE » 11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: consegna al porto di sbarco, Algeri (le merci saranno immediatamente prese in consegna dal beneficiario). 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 30. 5 al 13. 6. 1989. 18. Data limite per la fornitura: 11. 7. 1989. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 4. 1989, ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 2. 5. 1989, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 13 al 27. 6. 1989; c) data limite per la fornitura: 25. 7. 1989. 22. Importo della garanzia di gara: 45 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles telex AGREC 22037 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile l'1. 2. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 241/89 della Commissione (GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 13). Note: (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. J.P. Jesse, 36 rue Arezki, Hydra, 16300 Alger (tel. 59 08 22 - telex 66067 EURAL DZ). (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.