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Document 31989D0148

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che accetta gli impegni assunti da alcuni esportatori coreani e da un esportatore giapponese nell' ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori e che chiude la procedura nei confronti di questi esportatori (89/148/CEE) (89/148/CEE)

    GU L 57 del 28.2.1989, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/148/oj

    31989D0148

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che accetta gli impegni assunti da alcuni esportatori coreani e da un esportatore giapponese nell' ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori e che chiude la procedura nei confronti di questi esportatori (89/148/CEE) (89/148/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1989 pag. 0061 - 0061


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 1989

    che accetta gli impegni assunti da alcuni esportatori coreani e da un esportatore giapponese nell'ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori e che chiude la procedura nei confronti di questi esportatori

    (89/148/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

    considerando i motivi esposti nel regolamento (CEE) n. 501/89 del Consiglio, del 27 febbraio 1989, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (2);

    considerando che gli esportatori coreani Samsung, Goldstar e Daewoo e l'esportatore giapponese Funal hanno offerto impegni sui prezzi, considerati accettabili; che in seguito a tali impegni i prezzi dei prodotti in questione aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti di tali esportatori; che, previa consultazione in sede di comitato consultivo, la Commissione propone di accettare gli impegni e di chiudere la procedura nei confronti di dette società,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Sono accettati gli impegni assunti dalle società

    - Samsung Electronic Co Ltd, Corea

    - Goldstar Electric Co Ltd, Corea

    - Daewoo Electronics Co Ltd, Corea

    - Funai Electric Co Ltd, Giappone

    nell'ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori.

    L'inchiesta relativa a dette società è chiusa.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. SOLBES

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

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