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Document 31989R0501

REGOLAMENTO (CEE) N. 501/89 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

GU L 57 del 28.2.1989, p. 55–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/501/oj

31989R0501

REGOLAMENTO (CEE) N. 501/89 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio -

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1989 pag. 0055 - 0060


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REGOLAMENTO (CEE) N. 501/89 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2684/88 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2826/88 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea. Con il regolamento (CEE) n. 4019/88 (4) il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

B. Procedura successiva

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio tutti gli esportatori e un importatore indipendente hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alle riunioni d'informazione. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni formulate e ne ha tenuto debitamente conto modificando alcune conclusioni.

C. Portata della procedura

(4) Nei paragrafi 6-12 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha giustificato la decisione di limitare la procedura agli esportatori coreani e a due esportatori giapponesi. Gli esportatori e un importatore hanno mantenuto le argomentazioni illustrate nel paragrafo 7 senza tuttavia presentare ulteriori elementi di prova, dati o argomenti.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 8-11 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

D. Prodotto in esame e definizione di prodotto simile

(5) Nel regolamento (CEE) n. 2684/88 (paragrafo 13) la Commissione ha concluso che i prodotti in esame erano i videoregistratori, definiti come apparecchi in grado di registrare e di riprodurre segnali audio e video, e ha pertanto escluso dalla procedura i cosiddetti riproduttori di videocassette. Gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo devono essere considerati come prodotti diversi, in quanto il videoregistratore non determina necessariamente il carattere dell'intero prodotto, il quale contiene elementi specifici che gli conferiscono una qualità supplementare.

(6) Nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2684/88 è sorto il problema di stabilire se i cosiddetti mecadecks (comprendenti unicamente le parti meccaniche degli apparecchi) debbano essere considerati come videoregistratori. Per chiarire la situazione appare opportuno mettere in evidenza che nell'avviso di inizio della procedura i mecadecks non sono stati formalmente inseriti nei prodotti interessati (5). Ai fini della presente procedura tali apparecchi non possono essere considerati simili al videoregistratori, in quanto non sono in grado di svolgere indipendentemente le funzioni di registrare e di riprodurre i segnali video. Il Consiglio conclude pertanto che i prodotti in esame sono unicamente i videoregistratori e che sono esclusi dalla procedura i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo e i mecadecks.

E. Valore normale

(7) Ai fini delle conclusioni definitive il valore normale relativo ai videoregistratori soggetti al dazio provvisorio è stato fissato in linea di massima con i metodi già utilizzati per la determinazione provvisoria del dumping, tenendo eventualmente conto di nuovi elementi di prova presentati dalle parti interessate.

(8) Un esportatore ha formulato obiezioni in merito all'inserimento di vendite esenti da imposte a clienti indipendenti che hanno fornito i prodotti al personale dell'esercito sudcoreano, nonché delle cosiddette vendite con buoni acquisto. Queste ultime, riguardanti prodotti destinati al consumo interno, sono effettuate in esenzione da imposte a clienti indipendenti in Corea del Sud e vengono pagate con buoni acquisto speciali acquistati da cittadini coreani che lavorano all'estero. Secondo l'esportatore tali vendite differivano da quelle effettuate attraverso i normali operatori commerciali in quanto erano destinate ad una categoria ben precisa di clienti ed erano esenti da imposte di fabbricazione, dalle imposte per la difesa e dall'IVA.

La Commissione ha tuttavia stabilito che tali vendite erano analoghe a quelle effettuate nell'ambito di contratti conclusi con operatori commerciali, in quanto sono state realizzate in quantitativi rilevanti e sono state fatturate a prezzi simili a quelli applicati nel corso di normali transazioni, se dal prezzo di vendita praticato all'operatore commerciale si deducono le imposte suddette. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

(9) Il Consiglio conferma inoltre il punto di vista della Commissione secondo il quale i valori normali da confrontare con i prezzi all'esportazione alle OEM (original equipment manufacturers) devono essere costruiti e calcolati sulla base del costo di produzione e di un margine di profitto del 5 %, alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 20-23 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

(10) Nel corso dell'inchiesta e da relazioni presentate successivamente è emerso che i metodi contabili seguiti dai tre esportatori coreani per la produzione di apparecchi destinati all'esportazione differivano da quelli impiegati per la produzione interna. Le cifre relative al costo di produzione del videoregistratori destinati all'esportazione non erano pertanto paragonabili a quelle utilizzate per la produzione da commercializzare sul mercato interno. La Commissione ha pertanto tenuto conto del costo di produzione dei modelli per il mercato interno e lo ha opportunamente modificato sulla base delle differenze relative al costo dei materiali e agli oneri all'importazione. Gli adeguamenti relativi ad un esportatore coreano sono stati calcolati in base alle differenze accertate nei confronti degli altri due esportatori, in quanto l'esportatore in questione nel corso dell'inchiesta non ha autorizzato la Commissione a consultare la documentazione originale per controllare i calcoli relativi al costo di produzione che erano stati effettuati unicamente ai fini della presente inchiesta. Il Consiglio ha approvato il metodo seguito dalla Commissione.

Per quanto riguarda la società Orion, non essendo stati presentati nuovi elementi, la Commissione non è stata in grado di fissare il valore normale ai fini della determinazione definitiva.

F. Prezzo all'esportazione

(11) Quando le esportazioni sono state effettuate alle società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i videoregistratori sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, tenendo debitamente conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto di 12,7 %. Il margine di profitto considerato equo è stato determinato in base ai risultati di importatori indipendenti che hanno rivenduto i videoregistratori nella Comunità.

Per quanto riguarda la Orion non sono stati presentati elementi nuovi che permettano di determinare i prezzi all'esportazione.

Il Consiglio conferma quindi le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 27-30 e 32-33 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

G. Confronto

(12) Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un valido confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità della legislazione comunitaria.

La Commissione ha tenuto pertanto debitamente conto delle differenze in termini di natura delle merci e spese di vendita, quanto le parti interessate hanno potuto dimostrare l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in esame. Sono stati quindi apportati adeguamenti per tener conto di differenze riguardanti condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni dei venditori, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, oneri all'importazione e imposte indirette.

(13) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alle differenze nella natura delle merci che sono state esposte nel paragrafo 35 del regolamento (CEE) n. 2684/88. Quando non è stato possibile calcolare l'importo degli adeguamenti in funzione delle differenze di prezzo sul mercato interno, è stato applicato un metodo analogo a quello illustrato nel paragrafo 10 del presente regolamento per il calcolo dei valori normali relativi alle esportazioni a società OEM.

(14) Un esportatore ha sostenuto che le differenze nei costi i produzione relative ai diversi standard televisivi (NTSC, PAL, SECAM) non incidono sulla comparabilità dei prezzi. A parte il fatto che non è stato possibile confermare la fondatezza di tale affermazione, data la mancanza di concorrenza diretta tra diversi standard televisivi in un unico mercato, non si può concludere che tali differenze non inciderebbero sulla comparabilità dei prezzi. Con molta probabilità, se i diversi sistemi fossero in concorrenza, i consumatori apprezzerebbero la migliore qualità degli standard europei e sarebbero disposti a pagare prezzi superiori.

(15) Per quanto riguarda il costo del credito concesso agli acquirenti indipendenti da parte dei tre esportatori coreani, la Commissione, dopo aver ricevuto nuove informazioni dalle società in questione, ha riconosciuto che i costi sostenuti per finanziare l'imposta di fabbricazione e le imposte per la difesa sono direttamente collegati alle vendite effettuate sul mercato interno, in quanto l'importo pagato al fisco dipende per oltre il 90 % dal volume delle vendite di videoregistratori sul mercato interno. Per calcolare l'adeguamento si è tenuto conto del termine accordato dalle autorità coreane per il pagamento di tali imposte.

(16) Per quanto riguarda il costo del credito per finanziare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto non è stato tuttavia possibile accertare l'esistenza di un rapporto diretto con le vendite in questione. L'importo da versare al fisco è infatti calcolato in funzione del saldo tra l'IVA sulle merci acquistate e la stessa imposta sui prodotti venduti ai clienti. Non è pertanto possibile individuare in tale importo l'IVA pagata per le vendite di videoregistratori. I costi sostenuti per finanziare il versamento dell'IVA non possono pertanto essere considerati come spese di vendita, ma rientrano nelle normali spese generali. Il punto di vista della Commissione è confermato dal Consiglio.

(17) Gli esportatori coreani hanno espresso alcune osservazioni sull'adeguamento concernente gli oneri all'importazione che gravano sui videoregistratori destinati al consumo nel mercato interno. Le nuove informazioni presentate non erano tuttavia sufficienti per determinare l'importo esatto degli oneri all'importazione sul materiali incorporati nei modelli venduti sul mercato interno. La Commissione ha pertanto valutato gli adeguamenti in funzione dei valore delle materie prime importate direttamente in Corea dalle società in questione, tenendo conto di un'aliquota media dell'imposta all'importazione pari al 20 %. Il Consiglio conferma tale procedimento e le conclusioni provvisorie della Commissione esposte nel paragrafo 36 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

Il Consiglio conferma inoltre le conclusioni della Commissione esposte nel paragrafi 39-41 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

H. Selezione dei modelli

(18) Per confrontare i modelli venduti sul mercato interno con quelli venduti all'esportazione la Commissione, per ciascuno dei diversi modelli destinati all'esportazione, ha scelto il modello commercializzato sul mercato interno maggiormente simile, in mancanza di prodotti identici.

(19) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori due esportatori coreani hanno chiesto alla Commissione di confrontare determinati modelli venduti all'esportazione con modelli commercializzati sul mercato interno diversi da quelli scelti dalla Commissione che, secondo i richiedenti, presentavano una maggiore somiglianza. La Commissione ha accolto la richiesta in alcuni casi, mentre in altri ha confermato la scelta iniziale in quanto ha considerato che i modelli precedentemente selezionati fossero i più simili in termini di tecnologia (tipo di modello). apparecchiature tecniche ed altre caratteristiche.

(20) La valutazione della Commissione, confermata dal Consiglio, si basava su un esame particolareggiato di tutti i videoregistratori esportati dalle società in questione e venduti sul mercato interno. Nell'ambito di tale esame è stato effettuato un accurato confronto tra i campioni forniti dagli esportatori e sono state prese in considerazione le spiegazioni fornite dal personale tecnico quando i funzionari hanno verificato le informazioni presso le sedi degli esportatori. Nel calcolo del dumping si è tenuto conto delle differenze accertate tra le caratteristiche dei modelli selezionati per il confronto in funzione delle analogie sul piano della tecnologia e delle apparecchiature.

I. Margini di dumping

(21) Dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Corea del Sud da parte di tutti gli esportatori oggetto dell'inchiesta. Il margine di dumping è pari all'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

(22) I margini di dumping variano secondo l'esportatore, con la seguente media ponderata:

- Daewoo 23,7 %,

- Goldstar 18,9 %,

- Samsung 17,2 %,

- Funai 11,5 %.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 240 del 31. 8. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 14.

(4) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 4.

(5) GU n. C 256 del 26. 9. 1987, pag. 15.

J. Industria della Comunità

(23) Nel regolamento (CEE) n. 2684/88 (paragrafi 45-47) la Commissione ha illustrato la situazione dell'industria comunitaria dei videoregistratori ed ha effettuato una distinzione tra le società che producono apparecchi completi oppure un'elevata percentuale delle parti e le imprese che si limitano a montare unità prefabbricate.

(24) Alcune parti hanno espresso dubbi sulla validità di tale distinzione. Secondo il Consiglio, tuttavia, non possono sussistere dubbi sul fatto che le società ricorrenti Philips, Thomson, Grundig e Nokia-Graetz producano videoregistratori completi e rappresentino la maggior parte dell'industria comunitaria.

K. Pregiudizio

(25) In base ai risultati dell'esame preliminare dei fatti la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria dei videoregistratori ha subito un pregiudizio sostanziale. Tale conclusione si basava principalmente su elementi quali l'incremento della quota di mercato degli esportatori sottoposti alla procedura, la sottoquotazione dei prezzi da essi applicati e la conseguente depressione dei prezzi sul mercato, nonché le perdite e il calo dei profitti subiti dall'industria ricorrente.

(26) Dopo la pubblicazione del regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova o informazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio. Un esportatore ha tuttavia contestato la base statistica delle quote di mercato e la comparabilità di modelli e caratteristiche riguardo ai margini di sottoquotazione. Tali osservazioni sono state prese in considerazione anche se è stato accertato che non erano comunque in grado di incidere sulle conclusioni relative al pregiudizio. L'esportatore interessato è stato debitamente informato per iscritto.

Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 48-56 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

L. Pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping

(27) Nel paragrafo 60 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha concluso che il volume delle importazioni in dumping, la corrispondente quota di mercato e i prezzi eccessivamente bassi ai quali i prodotti oggetto di dumping sono stati venduti nella Comunità hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova o informazioni in merito a tale conclusione.

(28) Un importatore ha sostenuto che il successo dei videoregistratori venduti dalla sua società era dovuto alla sua eccezionale abilità nella progettazione di prodotti adatti a soddisfare la domanda dei consumatori e alla maggiore competenza in materia di marketing. La Commissione, senza mettere in dubbio le capacità dell'importatore, ritiene che il successo dei prodotti in questione sia dovuto almeno in parte al vantaggio ottenuto con pratiche di dumping e che tale vantaggio viene eliminato con l'istituzione di provvedimenti antidumping.

Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 57-61 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

M. Interesse della Comunità

(29) Nei paragrafi 62-66 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha concluso che era nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti per tutelare l'industria comunitaria nei confronti del pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping. Un importatore ha sostenuto che un'azione di difesa avrebbe l'effetto di eliminare la concorrenza nei confronti dell'industria ricorrente, i cui metodi di progettazione tecnica e di produzione sarebbero obsoleti. Le affermazioni dell'importatore non sono state confermate. Oltre alle società ricorrenti e agli esportatori interessati operano infatti sul mercato comunitario numerosi di produttori e fornitori di videoregistratori, la cui presenza manterrebbe comunque un adeguato livello di concorrenza. Non sono emersi inoltre elementi di prova per confermare l'affermazione secondo la quale l'industria comunitaria sarebbe in ritardo rispetto alla concorrenza sul piano della tecnologia avanzata oppure dei metodi di produzione.

(30) Tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'esistenza di un'industria comunitaria competitiva nel settore dell'elettronica di consumo, nonché della domanda di prodotti a tecnologia avanzata e a prezzi contenuti, il Consiglio conclude che, sulla base delle osservazioni della Commissione esposte nei paragrafi 62-66 del regolamento (CEE) n. 2684/88, nell'interesse della Comunità è opportuno prendere adeguati provvedimenti contro le importazioni in dumping.

N. Dazio

(31) La Commissione ha ritenuto opportuno istituire dazi antidumping provvisori di un importo corrispondente ai margini di dumping accertati, in quanto il livello di pregiudizio era nettamente superiore. Tale procedimento non è stato contestato dalle parti interessate.

(32) Riguardo al dazio sui prodotti esportati dalla Orion, quest'ultima, pur riconoscendo di non aver collaborato in misura sufficiente nel corso dell'inchiesta, ha proposto che fosse applicato un margine di dumping pari a quello accertato nei confronti della Funai, come era stato fatto per il dazio provvisorio. Per determinare l'aliquota del dazio da applicare ai prodotti esportati dalla Orion il Consiglio ha dovuto tuttavia utilizzare i dati disponibili, che nella fattispecie sono gli elementi di prova forniti nella denuncia. La Orion, decidendo di non collaborare, ha implicitamente accettato le affermazioni contenute nella denuncia e pertanto non può chiedere di ricevere lo stesso trattamento di una società che, avendo collaborato pienamente nel corso della procedura, ha potuto dimostrare che il margine di dumping era inferiore a quello calcolato secondo i dati forniti nella denuncia.

(33) In base al metodo relativo al calcolo del pregiudizio esposto nei paragrafi 67-72 del regolamento (CEE) n. 2684/88, il Consiglio conclude che è opportuno istituire dazi di un importo pari ai margini di dumping effettivamente accertati (paragrafo 22 del presente regolamento). Il dazio relativo alla Orlon, deve essere determinato in funzione dei dati presentati nella denuncia e corrisponde ad un'aliquota del 13 %.

(34) Il dazio definitivo si applica a tutti i videoregistratori esportati dalla Corea (fatta eccezione per gli apparecchi prodotti ed esportati dalle società Samsung, Goldstar e Daewoo), nonché ai videoregistratori di origine giapponese prodotti o esportati dalla Orion. Sono esclusi i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore ed un monitor televisivo e i mecadecks.

O. Impegni

(35) Gli esportatori coreani Samsung, Goldstar e Daewoo e l'esportatore giapponese Funai hanno offerto impegni sui prezzi considerati accettabili. In seguito a tali impegni i prezzi dei prodotti in questione aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti di tali esportatori. Previa consultazione in sede di comitato consultivo, gli impegni sono stati accettati [vedi decisione 89/148/CEE del Consiglio (1)].

P. Riscossione del dazio provvisorio

(36) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio provocato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio siano riscossi definitivamente sino all'ammontare del dazio definitivo istituito. Nei casi in cui sono stati accettati impegni il dazio provvisorio deve essere riscosso sino all'ammontare dei margini di dumping determinati a titolo definitivo (paragrafo 22 del presente regolamento).

I dazi antidumping o le garanzie riscossi per videoregistratori ai quali non si applica il dazio antidumping definitivo devono essere liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori dei codici NC ex 8521 10 39 e ex 8528 10 11, originari del Giappone e della Repubblica di Corea; le aliquote di dazi sono le seguenti:

a) Ai videoregistratori originari della Repubblica di Corea si applica un'aliquota del dazio pari a 23,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

b) Ai videoregistratori originari del Giappone e prodotti o esportati dalla società Orion si applica un'aliquota del dazio di 13,0 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

2. Il dazio di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica ai videoregistratori esportati dalle società Samsung Electronics Company Ltd, Corea, Goldstar Electric Company Ltd, Corea, e Daewoo Electronics Company Ltd, Corea.

3. Sono esenti dal dazio di cui al paragrafo 1 i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo e i mecadecks.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 2684/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2826/88, sono riscossi sino alle aliquote seguenti:

- Samsung 17,2 %,

- Goldstar 18,9 %,

- Daewoo 23,7 %,

- Funai 11,5 %,

- Orion 13,0 %.

Sono liberati gli importi depositati eccedenti le aliquote del dazio di cui sopra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

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