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Documento 31989R0487

    REGOLAMENTO (CEE) N. 487/89 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1989 relativo alla fornitura di olio di oliva a titolo di aiuto alimentare

    GU L 57 del 28.2.1989, p. 10—12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 25/07/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/487/oj

    31989R0487

    REGOLAMENTO (CEE) N. 487/89 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1989 relativo alla fornitura di olio di oliva a titolo di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1989 pag. 0010 - 0012


    REGOLAMENTO (CEE) N. 487/89 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1989 relativo alla fornitura di olio di oliva a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito alla decisione relativa alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato all' Algeria 1 200 t di olio di oliva;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di oliva, ai fini della loro fornitura al beneficiario indicato in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

    (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO 1. Azioni n. (1): 17/89; 18/89; 19/89.

    2. Programma: 1988.

    3. Beneficiario: Algeria.

    4. Rappresentante del beneficiario (2): Croissant rouge algérien, Comité national, 15bis, Bld Mohamed V, Alger - Dr. Mouloud Belaouane (tel. 61 07 41; telex 52914 HILAL ALGER).

    5. Luogo o paese di destinazione: Algeria.

    6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

    Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.4.

    8. Quantitativo globale: 1 200 t.

    9. Numero dei lotti: 3

    - Partita A: 400 t (azione 17/89),

    - Partita B: 400 t (azione 18/89),

    - Partita C: 400 t (azione 19/89).

    10. Condizionamento e marcatura:

    Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:

    - lattine metalliche di 5 l;

    - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 2 lattine per scatola;

    - le lattine devono recare la seguente dicitura:

    Inscrizione (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):

    - Parte A:

    « ACTION No 17/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE »

    - Parte B:

    « ACTION No 18/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE »

    - Parte C:

    « ACTION No 19/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE ».

    11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

    12. Stadio di fornitura: franco destino.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Dépôt central du Croissant Rouge algérien, Diar es Saada - Alger.

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10 al 30. 4. 1989.

    18. Data limite per la fornitura: 31. 5. 1989.

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 3. 1989, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1989, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15. 4 al 10. 5. 1989;

    c) data limite per la fornitura: 31. 5. 1989.

    22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    telex AGREC 22037 B

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile l'1. 2. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 241/89 della Commissione (GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 13).

    Note:

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:

    M. J.P. Jesse, 36 rue Arezki, Hydra, 16300 Alger (tel. 59 08 22 - telex 66067 EURAL DZ).

    (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

    Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

    (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

    - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

    (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

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