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Document 31988R3557
Commission Regulation (EEC) No 3557/88 of 14 November 1988 fixing Community producer prices for carnations and roses for the application of the import arrangements for certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan and Morocco
Regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione del 14 novembre 1988 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco
Regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione del 14 novembre 1988 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco
GU L 311 del 17.11.1988, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/06/1989
Regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione del 14 novembre 1988 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 17/11/1988 pag. 0009 - 0010
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3557/88 DELLA COMMISSIONE DEL 14 NOVEMBRE 1988 CHE STABILISCE I PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE PER I GAROFANI E LE ROSE IN APPLICAZIONE DEL REGIME CHE DISCIPLINA TALUNI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA ORIGINARI DI CIPRO, DI ISRAELE, DELLA GIORDANIA E DEL MAROCCO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4088/87 DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1987, CHE STABILISCE LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI DAZI DOGANALI PREFERENZIALI ALL'IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA ORIGINARI DI CIPRO, DI ISRAELE, DELLA GIORDANIA E DEL MAROCCO ( 1 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3551/88 ( 2 ), IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA A ), CONSIDERANDO CHE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL CITATO REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4088/87, OCCORRE STABILIRE DUE VOLTE ALL'ANNO, ENTRO IL 15 MAGGIO E RISPETTIVAMENTE ENTRO IL 15 OTTOBRE, I PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE PER I GAROFANI A FIORE SINGOLO ( STANDARD ), I GAROFANI A FIORE MULTIPLO ( SPRAY ), LE ROSE A FIORE GRANDE E LE ROSE A FIORE PICCOLO, APPLICABILI PER PERIODI DI DUE SETTIMANE; CHE A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 700/88 DELLA COMMISSIONE, DEL 17 MARZO 1988, RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE DI TALI PRODOTTI ( 3 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3556/88 ( 4 ), I PREZZI DELLE ROSE SONO STABILITI IN BASE ALLA MEDIA DEI CORSI GIORNALIERI RILEVATI PER LE VARIETA PILOTA DI CATEGORIA DI QUALITA I, NEL CORSO DEL TRIENNIO PRECEDENTE, SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI ALLA PRODUZIONE; CHE PER I GAROFANI TALI PREZZI SONO STABILITI ALLE STESSE CONDIZIONI RELATIVAMENTE AL TIPO A FIORE SINGOLO ( STANDARD ) E A FIORE MULTIPLO ( SPRAY ); CHE PER IL CALCOLO DELLA MEDIA SONO ESCLUSI I CORSI CHE DIFFERISCONO DI OLTRE IL 40 % DAL CORSO MEDIO RILEVATO SULLO STESSO MERCATO NELLO STESSO PERIODO NEL CORSO DEL TRIENNIO PRECEDENTE; CONSIDERANDO CHE OCCORRE STABILIRE I PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE PER I PERIODI DI DUE SETTIMANE VALIDI AL 6 GIUGNO 1989 IN BASE AI DATI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LE PIANTE VIVE E I PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 I PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE PER LE ROSE A FIORE GRANDE, LE ROSE A FIORE PICCOLO, I GAROFANI A FIORE SINGOLO ( STANDARD ) E I GAROFANI A FIORE MULTIPLO ( SPRAY ), PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4088/87, SONO STABILITI NELL'ALLEGATO PER I PERIODI DI DUE SETTIMANE AL 6 GIUGNO 1989 . ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 17 NOVEMBRE 1988 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, IL 14 NOVEMBRE 1988 . PER LA COMMISSIONE FRANS ANDRIESSEN VICEPRESIDENTE ( 1 ) GU N . L 382 DEL 31 . 12 . 1987, PAG . 22 . ( 2 ) VEDI PAGINA 1 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE . ( 3 ) GU N . L 72 DEL 18 . 3 . 1988, PAG . 16 . ( 4 ) VEDI PAGINA 8 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE . ALLEGATO PREZZI COMUNITARI ALLA PRODUZIONE ( IN ECU PER 100 PEZZI ) 1.2.3.4.5.6SETTIMANE PERIODO GAROFANI A FIORE SINGOLO ( STANDARD ) GAROFANI A FIORE MULTIPLO ( SPRAY ) ROSE A FIORE GRANDE ROSE A FIORE PICCOLO // // // // // // 46 17 . 11 . _ 20 . 11 . 1988 14,44 11,85 31,52 13,68 47/48 21 . 11 . _ 4 . 12 . 1988 15,45 12,53 37,33 15,25 49/50 5 . 12 . _ 18 . 12 . 1988 15,53 12,14 34,90 14,94 51/52 19 . 12 . _ 31 . 12 . 1988 20,34 13,52 48,91 20,76 1 / 2 1 . 1 . _ 15 . 1 . 1989 16,32 10,66 46,56 19,82 3 / 4 16 . 1 . _ 29 . 1 . 1989 15,59 10,72 49,83 21,12 5 / 6 30 . 1 . _ 12 . 2 . 1989 16,64 11,83 62,02 24,65 7 / 8 13 . 2 . _ 26 . 2 . 1989 15,95 12,42 67,52 31,94 9/10 27 . 2 . _ 12 . 3 . 1989 12,84 10,50 49,97 24,00 11/12 13 . 3 . _ 26 . 3 . 1989 13,54 11,55 40,44 22,54 13/14 27 . 3 . _ 9 . 4 . 1989 13,85 12,90 37,73 18,55 15/16 10 . 4 . _ 23 . 4 . 1989 11,85 12,81 34,35 17,09 17/18 24 . 4 . _ 8 . 5 . 1989 12,82 13,46 30,01 16,99 19/20 9 . 5 . _ 21 . 5 . 1989 12,48 11,80 24,97 12,55 21/22 22 . 5 . _ 4 . 6 . 1989 11,31 11,54 24,26 11,83 // // // // // //