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Document JOL_1988_297_R_0008_005

    Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

    GU L 297 del 31.10.1988, p. 8–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    31988D0540

    88/540/CEE: Decisione del 14 ottobre 1988 relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 31/10/1988 pag. 0008 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0146
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0146


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 ottobre 1988

    relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

    (88/540/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato il 22 marzo 1985 la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

    considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necesità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (3) e 82/795/CEE (4) prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

    considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione, il proto-

    collo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da alcuni Stati membri;

    considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente attuare la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal, che è basato sul principio dell'azione preventiva per evitare un ulteriore deterioramento dello strato di ozono e su dati scientifici e tecnici disponibili alla data della sua adozione;

    considerando che la Comunità deve approvare detta convenzione e detto protocollo;

    considerando che, in particolare, è necessario che la Comunità diventi parte contraente del protocollo, poiché talune disposizioni di questo possono essere attuate soltanto se

    la Comunità e tutti gli Stati membri diventano parti con-

    traenti;

    considerando che è necessario, per ottemperare adeguatamente a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo, che tutti gli Stati membri diventino parti contraenti;

    considerando inoltre che talune disposizioni del protocollo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, si applicheranno nella Comunità soltanto se tutti gli Stati membri diventano parti contraenti del protocollo;

    considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere il più rapidamente possibile le proprie procedure per l'adesione o la ratifica della convenzione e del protocollo, al fine di consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, degli strumenti di approvazione, accettazione, ratifica o adesione da parte della Comunità e degli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati a nome della Comunità la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

    I testi della convenzione e del protocollo figurano nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio deposita gli atti di approvazione della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13 della convenzione di Vienna e degli articoli 14 e 16 del protocollo di Montreal.

    Il presidente deposita allo stesso tempo la dichiarazione sulle competenze che figura nell'allegato II della presente decisione, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Vienna e dell'articolo 14 del protocollo di Montreal.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto prendono al più tardi il 31 ottobre 1988 le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla convenzione di Vienna da parte della Comunità e degli Stati membri.

    Gli Stati membri informano al più presto la Commissione della loro decisione di adesione o ratifica, secondo il caso, o della data prevista di conclusione delle procedure. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fissa una data per il simultaneo deposito degli strumenti, che dovrà in ogni caso essere anteriore al 1g gennaio 1989.

    2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 1g gennaio 1989, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

    Gli Stati membri informano la Commissione, anteriormente al 1g novembre 1988, della decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fissa la data del simultaneo deposito degli strumenti, che dovrà in ogni caso essere anteriore al 1g gennaio 1989.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. PAPANDREOU

    (1) Gu n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 46.

    (2) Gu n. 208 dell'8. 8. 1988, pag. 3.

    (3) Gu n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

    (4) Gu n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

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