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Document 31988R3322

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono

    GU L 297 del 31.10.1988, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1991; abrogato da 391R0594

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3322/oj

    31988R3322

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono -

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 31/10/1988 pag. 0001 - 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono il 22 marzo 1985;

    considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE (3) e 82/795/CEE (4) prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

    considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione, il protocollo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da alcuni Stati membri;

    considerando che, date le sue responsabilità in materia ambientale e commerciale, la Comunità ha approvato, con la decisione 88/540/CEE (5), la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal;

    considerando che è necessario avviare un'azione a livello comunitario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo, in particolare l'obbligo di controllare la produzione e il consumo di taluni clorofluorocarburi e halon nella Comunità;

    considerando che, conformemente all'articolo 130 T del trattato, l'adozione di tale azione comunitaria non deve impedire ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti, che siano compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore dell'ambiente;

    considerando che, data la struttura del mercato di taluni clorofluorocarburi e halon, è opportuno controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo dell'offerta piuttosto che della domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando le importazioni;

    considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato dei clorofluorocarburi e halon, in particolare per quanto riguarda forniture sufficienti per le utilizzazioni essenziali, e i progressi compiuti nello sviluppo di adeguate sostanze sostitutive;

    considerando che il protocollo stabilisce inoltre che devono essere imposte talune restrizioni al commercio con gli Stati che non sono parti del protocollo e richiede che siano comunicati taluni dati;

    considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per ottemperare agli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

    considerando che le riduzioni della produzione e del consumo previste per il periodo dal 1g luglio 1998 al 30 giugno 1999 e per ciascun periodo successivo di dodici mesi saranno riesaminate alla luce di eventuali decisioni delle parti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Il presente regolamento si applica all'importazione, all'esportazione, alla produzione e al consumo dei clorofluorocarburi e halon di cui all'allegato I.

    Articolo 2 Definizioni Nel presente regolamento:

    - per "protocollo" si intende il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

    - per "clorofluorocarburi" si intendono le sostanze elencate nel gruppo I dell'allegato I;

    - per "halon" si intendono le sostanze elencate nel gruppo II dell'allegato I;

    - per "produttore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce clorofluorocarburi o halon nella Comunità;

    - per "impresa" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o utilizza clorofluorocarburi o halon nella Comunità a fini industriali o commerciali ovvero che importa tali sostanze nella Comunità o le esporta da essa a fini industriali e commerciali;

    - per "potenziale di riduzione dell'ozono" si intende il valore riportato nell'allegato I, colonna finale, che rappresenta l'effetto potenziale di ciascuna sostanza sullo strato di ozono;

    - per "livello calcolato" si intende un quantitativo stabilito moltiplicando il quantitativo di ciascuna sostanza per il potenziale di riduzione dell'ozono di quella sostanza specificato nell'allegato I e sommando, per ciascun gruppo di sostanze indicate nell'allegato I separatamente, i valori ottenuti;

    - per "razionalizzazione industriale" si intende il trasferimento totale o parziale del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, fra parti contraenti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, per raggiungere l'efficienza economica o far fronte a carenze di forniture previste in seguito alla chiusura di im- pianti.

    PARTE I Regime d'importazione Articolo 3 1. L'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e di halon originari di paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative.

    2. A tal fine la Comunità apre i contingenti indicati nell'allegato II che sono applicabili a decorrere dalle date ivi stabilite.

    3. La Commissione può modificare i contingenti indicati nell'allegato II in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

    Articolo 4 1. Con effetto dal 1g gennaio 1990 è vietata l'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e halon originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo.

    2. In deroga al paragrafo 1, l'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e halon originari di un paese terzo che non è parte del protocollo può essere consentita dalla Commissione qualora in una riunione delle parti del protocollo sia stato stabilito che il paese in questione ottempera pienamente agli articoli 2 e 4 del protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione come specificato nell'articolo 7 del protocollo. La Commissione agisce conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.

    Articolo 5 1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 2, l'importazione nella Comunità di prodotti originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo, e contenenti clorofluorocarburi o halon, è vietata a decorrere dal 1g gennaio 1993.

    2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta prima di tale data l'elenco di questi prodotti in base all'elenco compilato dalle parti del protocollo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Articolo 6 In base alla decisione delle parti del protocollo, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le norme applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo, e fabbricati con clorofluorocarburi o halon, ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Articolo 7 1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi o halon cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 3 è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui i clorofluorocarburi o halon devono essere immessi in libera circolazione nella Comunità. Detta licenza viene rilasciata in conformità dei contingenti assegnati agli importatori dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10.

    2. Nella domanda di licenza devono essere indicati:

    a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;

    b) la descrizione di ciascuna sostanza, precisando:

    - la designazione commerciale,

    - la voce della nomenclatura combinata,

    - il paese d'origine,

    - il paese da cui la sostanza è importata;

    c) una dichiarazione della quantità di ciascuna sostanza da importare, espressa in tonnellate metriche;

    d) il luogo e la data della proposta importazione, se conosciuti.

    PARTE II Articolo 8 Controllo della produzione 1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascun produttore deve garantire che:

    - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1g luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione nel 1986;

    - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1g luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi l'80 % del livello calcolato dalla sua produzione nel 1986;

    - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1g luglio 1998 al 30 giugno 1999 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986.

    2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ciascun produttore deve garantire che il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1g gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986.

    3. Un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'accordo con la competente autorità dello Stato membro in cui si trova la sua sede, a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per fini di razionalizzazione industriale tra parti del protocollo o per soddisfare fondamentali esigenze interne di Stati che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo, purché i livelli calcolati di produzione rispettivamente di clorofluorocarburi e di halon dello Stato membro interessato non superino i livelli permessi dall'articolo 2 del protocollo per i periodi in questione.

    In caso di autorizzazione per razionalizzazione industriale è altresì necessario l'accordo della competente autorità dello Stato membro in cui si intende ridurre la produzione.

    4. Un produttore può superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per fini di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro nel cui territorio si trova la sua sede, purché in tal modo non si trasgredisca agli obblighi derivanti a tale Stato membro dal protocollo. La competente autorità dello Stato membro e la Commissione vengono preliminarmente informati.

    Articolo 9 Controllo del consumo tramite il controllo dell'offerta nella Comunità 1. Ciascun produttore garantisce che il quantitativo di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto all'interno della Comunità, proveniente dai quantitativi di sua produzione, non superi:

    - nel periodo dal 1g luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi il livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nella Comunità nel 1986;

    - nel periodo dal 1g luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, l'80 % del livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;

    - nel periodo dal 1g luglio 1998 al 30 giugno 1999 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, il 50 % del livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986.

    2. Ciascun produttore garantisce che il quantitativo di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto all'interno della Comunità prelevandolo dai quantitativi da esso prodotti nel periodo dal 1g gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, non superi il livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto all'interno della Comunità nel 1986.

    3. Le importazioni consentite conformemente alla parte I del presente regolamento sono supplementari rispetto ai quantitativi che i produttori possono immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto in conformità del presente articolo.

    4. I quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere aumentati dalla Commissione qualora le importazioni di clorofluorocarburi o halon nella Comunità, in ciascun periodo di dodici mesi cui si applicano i paragrafi 1 e 2, siano inferiori ai relativi limiti quantitativi previsti nell'allegato II.

    La Commissione decide in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

    5. Ogni produttore che abbia il diritto di immettere sul mercato o utilizzare quantitativi può trasferire a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità il proprio diritto per tutto il quantitativo, o parte di esso, stabilito conformemente al presente articolo. Il produttore che acquisisce tale diritto ne dà immediata notifica alla Commissione. Un trasferimento del diritto all'immissione sul mercato o all'utilizzazione non implica un diritto supplementare alla produzione.

    PARTE III Gestione, comunicazione dei dati e disposizioni finali Articolo 10 La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Il parere deve essere approvato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato è attribuita la ponderazione indicata in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta provvedimenti che si applicano immediatamente. Tuttavia, se essi non sono conformi al parere del comitato, la Commissione li comunica senza indugio al Consiglio. In tale caso la Commissione può rinviare l'applicazione dei provvedimenti adottati per un periodo non superiore a un mese dalla data di tale comunicazione.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

    Articolo 11 Comunicazioni di dati 1. Ciascun produttore, importatore ed esportatore di clorofluorocarburi e halon comunica alla Commissione, inviandone copia alla competente autorità dello Stato membro in questione, entro il 31 agosto ed il 28 febbraio di ogni anno, i dati concernenti:

    - la produzione,

    - i quantitativi immessi sul mercato o utilizzati dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità,

    - le importazioni nella Comunità,

    - le esportazioni dalla Comunità, suddivise per paesi parti e paesi non parti del protocollo di Montreal,

    - le scorte,

    - i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti del protocollo,

    per ciascuno dei clorofluorocarburi e halon di cui all'alle- gato I, per il periodo dal 1g gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e per ciascun successivo periodo di sei mesi.

    2. Ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato clorofluorocarburi o halon nel 1986 comunica alla Commissione entro il 30 novembre 1988 i dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale anno.

    3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, ultimo trattino devono pervenire per la prima volta alla Commissione il 31 agosto o il 28 febbraio, secondo i casi, successivo alla data in cui avrà luogo l'approvazione.

    4. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati.

    Articolo 12 Ispezione 1. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle imprese.

    2. Quando invia una richiesta d'informazione ad una impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui tale impresa ha la sede, corredandola di una dichiarazione relativa alla motivazione di tale richiesta.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie a norma del presente regolamento.

    4. Se così convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

    5. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente al presente articolo.

    Articolo 13 In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri prendono le opportune misure legali o amministrative.

    Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) Gu n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 46. (2) Gu n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 3. (3) Gu n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45. (4) Gu n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.(5) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I Sostanze contemplate dal regolamento Il regolamento si applica alle sostanze elencate nel presente allegato, isolate o in miscela; esso non si applica alle sostanze che entrano nella composizione di un prodotto manufatto diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio della sostanza inclusa nell'elenco.

    Gruppo Sostanza Potenziale di riduzione dell'ozono (¹) Gruppo II CFCl3 (CFC 11) 1,0 CF2Cl2 (CFC 12) 1,0 C2F3Cl3 (CFC 113) 0,8 C2F4Cl2 (CFC 114) 1,0 C2F5Cl (CFC 115) 0,6 Gruppo II CF2BrCl (halon 1211) 3,0 CF3Br (halon 1301) 10,0 C2F4Br2 (halon 2402) (²) 6,0 (²) (¹) Questi valori del potenziale dello strato di ozono sono valori stimati basati sulle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente.

    (²) Dati provvisori in attesa della decisione delle parti firmatarie del protocollo.

    ALLEGATO II Limiti quantitativi per le importazioni provenienti da paesi terzi Descrizione (²) Unità Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1989 al 30. 6. 1993 Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1998 Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1998 Gruppo I dell'allegato I (CFC) Tonnellate ponderate (¹) 2 321 (a) 1 857 (b) 1 161 (c) Gruppo II dell'allegato I (halon) Tonnellate ponderate (¹) Per periodi di 12 mesi dall' 1. 1. 1992 700 (a) (a) Pari alle importazioni del 1986.

    (b) Pari alle importazioni del 1986 meno il 20 %.

    (c) Pari alle importazioni del 1986 meno il 50 %.

    (¹) Ponderate con i potenziali di riduzione dell'ozono specificati nell'allegato I. Ciò è equivalente ai livelli calcolati menzionati nel regolamento.

    (²) I codici e la designazione delle merci della nomenclatura combinata (NC) sono indicati nell'allegato III.

    ALLEGATO III Codici e designazione delle merci della nomenclatura comune per le sostanze di cui agli allegati I e II Codice NC Designazione delle merci ex 2903 40 10 ---Triclorofluorometano ex 2903 40 20 ---Diclorodifluorometano ex 2903 40 30 ---Triclorotrifluoroetano ex 2903 40 40 ---Diclorotetrafluorometano ex 2903 40 50 ---Cloropentafluorometano ex 2903 40 70 ---Bromotrifluorometano ex 2903 40 80 ---Dibromotetrafluoroetano ex 2903 40 91 ---Bromoclorodifluorometano ex 3823 90 96 Miscugli contenenti prodotti dei codici NC 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40 o 2903 40 50 ex 3823 90 97 Miscugli contenenti prodotti dei codici NC 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 o 3823 90 96

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