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Document 31988R2937

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/88 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

    GU L 264 del 24.9.1988, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2937/oj

    31988R2937

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/88 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna -

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 24/09/1988 pag. 0044 - 0046


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/88 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 (2), in particolare l'articolo 16,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1930/88 ha modificato l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 prevedendo la redazione di un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo in semi di girasole per campagna di commercializzazione anzichè per anno civile; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87 (4);

    considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 il massimale annuo delle importazioni da autorizzare in Spagna è fissato a zero per i prodotti o gruppi di prodotti il cui bilancio è eccedentario; che questa situazione si verifica, in particolare, per l'olio di girasole; che, di conseguenza, la redazione di un bilancio preventivo per campagna relativamente a tale prodotto non incide sul massimale delle importazioni stabilito su base annua;

    considerando che è opportuno adeguare la redazione dell'articolo 3 e degli allegati II, parte B e III del regolamento (CEE) n. 1183/86 tenendo conto della nomenclatura combinata;

    considerando che, con la decisione del 19 febbraio 1988, la Commissione ha approvato un bilancio preventivo di approvvigionamento della Spagna relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1988; che il regolamento (CEE) n. 470/88 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1133/88 (6), ha stabilito la quantità massima di taluni prodotti nel settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna nello stesso periodo; che è opportuno prevedere norme specifiche che tengano conto della modifica del periodo di riferimento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

    1. All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « per ogni anno civile » sono soppressi.

    2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    « 2. Per ciascuna della categorie di prodotti di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, il bilancio preventivo per l'anno successivo è elaborato anteriormente al 1o dicembre di ogni anno. Per il prodotto di cui alla lettera a) del paragrafo 1, il bilancio è elaborato, per ogni campagna di commercializzazione, anteriormente alla fine del secondo mese della campagna in questione ».

    3. All'articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

    « 4. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno viene redatto un bilancio definitivo per il periodo precedente ».

    4. All'articolo 2, paragrafo 2 il termine « annualmente » è soppresso.

    5. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    «3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1201 00 90, 1202 10 90, 1202 20 00, 1203 00 00, 1204 00 90, 1205 00 90, 1206 00 90, 1207 10 90, 1207 20 90, 1207 30 90, 1207 40 90, 1207 50 90, 1207 60 90, 1207 91 90, 1207 92 90, 1207 99 91, 1207 99 99, 1208 10 00 e 1208 90 00 destinati a fini diversi dall'estrazione di olio.

    La Spagna adotta le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui sopra siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».

    6. L'allegato II, parte B e l'allegato III sono sostituiti dalle tabelle figuranti in allegato.

    Articolo 2

    Il bilancio di approvvigionamento preventivo per il 1988, approvato con decisione della Commissione del 19 febbraio 1988, nonché il massimale relativo ad alcuni prodotti del settore dei grassi da immettere in consumo e da importare in Spagna stabilito dal regolamento (CEE) n. 470/88, saranno rivisti in sede di fissazione del bilancio di approvvigionamento preventivo e del massimale, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, relativi all'olio e ai semi di girasole, per tener conto della modifica del periodo di riferimento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

    (2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.

    (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

    (4) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.

    (5) GU n. L 47 del 20. 2. 1988, pag. 16.

    (6) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 36.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO II

    B

    1.2 // // // Prodotti // Tenore di olio % // // // Margarina (sottovoce ex 1517 10 90 e ex 1517 90 99) // 82 // //

    ALLEGATO III

    prodotti esentati dal contributo previsto all'articolo 14

    1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 1202 10 90 // Arachidi non tostate né altrimenti cotte con guscio, non destinate alla semina // 1202 20 00 // Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate o frantumate, non destinate alla semina // 1204 00 90 // Semi di lino, anche frantumati, non destinati alla semina // ex 1206 00 90 // Semi di girasole non transformati, destinati all'alimentazione umana // 1207 30 90 // Semi di ricino, anche frantumati, non destinati alla semina // 1207 40 90 // Semi di sesamo, anche frantumati, non destinati alla semina // 1207 50 90 // Semi di senapa, anche frantumati, non destinati alla semina // 1207 99 91 // Semi di canapa, anche frantumati, non destinati alla semina // 1515 30 // Olio di ricino e sue frazioni // 1515 40 00 // Olio di tung (abrasin) e sue frazioni // ex 1515 90 // Altri oli vegetali e loro frazioni: // // - destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana » // //

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