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Document 31988R2936

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/88 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1988 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

GU L 264 del 24.9.1988, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2936/oj

31988R2936

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/88 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 1988 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele -

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 24/09/1988 pag. 0042 - 0043


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1988

che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (2), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1596/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2935/88 (4), stabilisce a quali condizioni possono essere autorizzati ritiri preventivi;

considerando che, per la campagna 1988/1989, la produzione di mele è valutata a 7 093 000 t; che le prevedibili eccedenze rispetto ad una produzione di 6 200 000 t ammontano a 893 000 t; che i ritiri preventivi possono vertere al massimo soltanto sul 40 % di tale quantitativo, ovvero su 357 200 t;

considerando che occorre ripartire questo quantitativo tra i vari Stati membri proporzionalmente alle prevedibili eccedenze in ciascuno di essi per le varietà che possono beneficiare di questi ritiri;

considerando che i prezzi comunicati conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono stati, su diversi mercati rappresentativi della Comunità, sotto il prezzo di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori stabilite nel loro territorio a procedere a ritiri preventivi di mele nel corso della campagna 1988/1989.

Articolo 2

1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 357 200 t ripartite per Stato membro come sotto indicato:

Belgio: 12 300 t

Danimarca: 850 t

Germania: 25 700 t

Grecia: 21 200 t

Francia: 134 600 t

Irlanda: 750 t

Italia: 142 000 t

Lussemburgo: 100 t

Paesi Bassi: 11 700 t

Regno Unito: 8 000 t

2. I ritiri possono vertere unicamente sulle mele della categoria II delle varietà indicate in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 47.

(4) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco delle varietà di mele che possono beneficiare dei ritiri preventivi

Golden Delicious

Imperatore

Red Delicious e mutazioni

Stark Delicious

Starkcrimson

Black Stayman

Staymanred

Stayman Winesap

Richared

Macintosh Red

Bella di Boskoop

Delicious Pilafa

Granny Smith

Bramley's Seedling

Ingrid Marie

Glocken Apfel.

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