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Document 31988D0454

88/454/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 relativa agli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Renault, la cui attività è imperniata principalmente sulla produzione di autoveicoli (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 220 del 11.8.1988, p. 30–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/454/oj

31988D0454

88/454/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 relativa agli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Renault, la cui attività è imperniata principalmente sulla produzione di autoveicoli (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1988 pag. 0030 - 0039


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

relativa agli aiuti concessi dal governo francese al gruppo Renault, la cui attività è imperniata principalmente sulla produzione di autoveicoli

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/454/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, in conformità delle disposizioni dell'articolo citato, a presentare le loro osservazioni e alla luce delle osservazioni medesime,

considerando quanto segue:

I

Su richiesta della Commissione il governo francese ha informato la stessa, con lettera del 2 maggio 1985, che intendeva concedere nel 1985 una dotazione in conto capitale di 3 miliardi di FF a Renault, precisando che la trasmissione di tale informazione non si configurava come una notifica ma come un'informazione fornita in conformità delle disposizioni della direttiva n. 80/723/CEE della Commissione (1) relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. In tutta la corrispondenza sulle dotazioni in conto capitale, il governo francese ha contestato la necessità di notificare tali aiuti in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Inoltre, con lettera del 30 aprile 1985, il governo francese ha trasmesso alla Commissione talune informazioni relative a un prestito del Fondo industriale di ammodernamento, in appresso denominato FIM, per 750 milioni di FF concesso alla Régie nationale des usines Renault, in appresso denominata RNUR. Con una successiva lettera del 6 agosto 1985, il governo francese ha comunicato alla Commissione di aver concesso un secondo prestito FIM per 500 milioni di FF a Renault véhicules industriels, in appresso denominata RVI.

Il 18 dicembre 1985, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nel confronti della dotazione in conto capitale di 3 miliardi di FF concessa a RNUR per il 1985, del prestito FIM di 750 milioni di FF concesso a RNUR nel 1984 e del prestito FIM di 500 milioni di FF concesso a RVI nel 1985. Tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie di Renault, accentuatesi nel 1984 e nel 1985, la Commissione ha ritenuto che, conformemente alla sua posizione espressa nel settembre 1984 in ordine alla partecipazione delle autorità pubbliche al capitale delle imprese, i conferimenti in conto capitale contenessero elementi di aiuto menzionati nel campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Inoltre, ai termini della decisione 85/378/CEE della Commissione (2), tutti i prestiti del FIM costituiscono aiuti al sensi dell'articolo sopra citato.

Le principali ragioni dell'avvio della procedura erano la probabilità di una distorsione della concorrenza, tenuto conto dell'attuale situazione del settore dell'automobile, la

mancanza di informazioni relative all'impiego preciso della dotazione in conto capitale e la misura in cui i prestiti FIM contribuivano allo sviluppo di prodotti realmente innovativi.

Con lettera del 29 gennaio 1986, la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni. In conformità delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, sono stati invitati a presentare le loro osservazioni anche gli altri Stati membri e i terzi interessati.

Su richiesta della Commissione il governo francese ha comunicato alla stessa, con lettera dell'8 luglio 1986, di aver destinato a Renault nel 1986 una nuova dotazione in conto capitale di 3 miliardi di FF. Anche in questo caso il governo francese ha precisato alla Commissione, in conformità della direttiva relativa alla trasparenza, che la nuova dotazione non costituiva un aiuto e non era destinata ad operazioni particolari, ma sarebbe stata impiegata per migliorare rapidamente e in modo generale la situazione finanziaria del gruppo.

Il 29 luglio 1986 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti della dotazione in conto capitale non notificata di 3 miliardi di FF erogata a favore di RNUR che il governo francese aveva deciso di concedere nel quadro della nota di variazione di bilancio del 1986. La Commissione ha ritenuto che, tenuto conto del persistere delle difficoltà finanziarie del gruppo Renault nel 1986, detta dotazione in conto capitale contenesse elementi di aiuto che ricadevano nel campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Le principali ragioni che hanno indotto la Commissione ad avviare la procedura erano la probabilità di una distorsione della concorrenza, tenuto conto dell'attuale situazione del settore dell'automobile, la mancanza di informazioni precise concernenti le iniziative di ristrutturazione avviate dal gruppo Renault e l'utilizzazione specifica prevista per la dotazione in conto capitale.

Con lettera del 5 agosto 1986, la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, essa ha invitato a presentare le loro osservazioni anche gli altri Stati membri e i terzi interessati.

Su richiesta della Commissione il governo francese ha informato la stessa con lettere del 23 febbraio e del 18 maggio 1987, che era stata concessa a Renault una dotazione supplementare in conto capitale pari a 2 miliardi di FF a carico del bilancio 1986 e che era prevista una nuova dotazione di importo non precisato tra gli stanziamenti di bilancio del 1987. Anche i nuovi aiuti erano destinati a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa, a finanziare il suo programma di investimenti e a permettere il proseguimento delle azioni di ristrutturazione avviate.

Il 1o luglio 1987 la Commissione ha deciso di avviare la procedura d) cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti della dotazione in conto capitale di 2 miliardi di FF concessa dal governo francese nel 1986 e della dotazione in conto capitale di 2 miliardi di FF che il governo francese aveva intenzione di concedere a Renault nel 1987. La Commissione ha ritenuto che, dato il persistere delle difficoltà finanziarie del gruppo Renault, i conferimenti in conto capitale contenevano elementi di aiuto che erano vietati dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Le principali ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura erano la probabilità di una distorsione della concorrenza, tenuto conto dell'attuale situazione del settore dell'automobile, nonché la mancanza di informazioni relative al piano di ristrutturazione definito nelle sue grandi linee.

Con lettera del 22 luglio 1987 la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni. In conformità delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, essa ha invitato a presentare le loro osservazioni anche gli altri Stati membri e i terzi interessati.

Tutti gli aiuti citati sono stati posti in vigore prima della preventiva autorizzazione della Commissione, come contemplato dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, e costituiscono quindi aiuti illegali per quanto riguarda il diritto comunitario fin dal momento della loro concessione.

Con lettera del 20 ottobre 1987 del ministro dell'industria, il governo francese ha comunicato alla Commissione l'intenzione di subentrare nei 12 miliardi di FF di crediti a lungo termine posseduti nel confronti di Renault dal Crédit national per agevolare la conversione di Renault dalla condizione giuridica particolare di Régie a un regime giuridico di diritto comune.

Il 4 novembre 1987 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti del progetto di aiuto notificato dal governo francese, inteso al subentro nel crediti di 12 miliardi di FF nei confronti della Régie Renault. Poiché tale operazione ha l'effetto di sgravare il gruppo, pesantemente indebitato, di una parte dei suoi oneri finanziari e del suoi debiti, la Commissione ha ritenuto che essa conferisse un vantaggio concorrenziale a Renault rispetto agli altri costruttori europei.

Di conseguenza la misura prevista contiene elementi di aiuto vietati dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, circostanza peraltro che il governo francese non ha contestato.

Le principali ragioni che hanno portato all'avvio della procedura erano il rischio di una grave distorsione della concorrenza a causa della sensibilità del settore automobilistico e la mancanza di informazioni relative al futuro piano di ristrutturazione, le modalità di concessione del 12 miliardi di FF per il subentro nei crediti e l'entità particolarmente elevata dell'aiuto. Con lettera del 13 novembre 1987, la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni. In conformità delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, essa ha invitato a presentare le loro osservazioni anche gli altri Stati membri e i terzi interessati.

II

Per quanto riguarda la procedura avviati il 18 dicembre 1985, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera dell'8 luglio 1986 nella quale segnalavano che la dotazione in conto capitale non avrebbe dovuto essere considerata come un'operazione soggetta alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, stati utilizzati per mettere a punto nuove tecnologie e innovazioni e non sarebbero dunque incompatibili col mercato comune.

Per quanto riguarda la procedura avviata il 29 luglio 1986, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 15 ottobre 1986, lettera corredata di una relazione nella quale erano presentate le grandi linee del piano di ristrutturazione adottato da RNUR, a decorrere dal 1985. Per quanto riguarda la valutazione dell'elemento di aiuto contenuto nelle dotazioni in conto capitale, facevano rinvio alla lettera dell'8 luglio 1986.

A seguito di una richiesta della Commissione in data 31 marzo 1987, le informazioni relative alle iniziative di ristrutturazione di Renault e ai prestiti FIM sono state integrate con un memorandum inviato dalle autorità francesi con lettera del 19 giugno 1987. Secondo il governo francese le dotazioni in conto capitale sarebbero state conformi al comportamento di un normale investitore privato e non avrebbero provocato distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. Sono poi state fornite precisazioni supplementari sugli aspetti tecnici delle azioni di ristrutturazione realizzate tra il 1983 e il 1986. Per quanto riguarda i prestiti FIM di 750 milioni di FF per RNUR e di 500 milioni di FF per RVI, sono state trasmesse descrizioni tecniche dei due programmi d'investimento così sovvenzionati, per dimostrare che i prestiti contribuivano a finanziare soltanto gli investimenti miranti a un progresso trecnologico o comportanti elementi innovativi di rilievo.

Per quanto riguarda la procedura avviata il 1o luglio 1987, il governo francese non ha presentato osservazioni e non ha risposto a una nuova serie di quesiti concernenti principalmente gli investimenti finanziati in parte con i prestiti del FIM, quesiti comunicati dalla Commissione con lettera del 18 agosto 1987.

Per quanto riguarda la procedura avviata il 4 novembre 1987, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 10 dicembre 1987, 21 gennaio, 4 febbraio, 23 febbraio e 29 febbraio 1988 fornendo informazioni molto precise sulla ristrutturazione finanziaria e tecnica del gruppo Renault, sul previsto subentro nei crediti, sulla conversione della condizione giuridica dell'azienda e sull'incidenza di tale conversione sul futuro regime fiscale dell'impresa.

Le argomentazioni adotte dal governo francese per giustificare l'autorizzazione dei vari aiuti a Renault possono essere così riepilogate:

- la condizione giuridica particolare della Régie non avrebbe dato luogo ad applicazione di un regime preferenziale da parte del suo azionista in quanto l'azienda sarebbe sempre stata tenuta a produrre utili e a garantire la remunerazione dei capitali investiti. Inoltre essa non avrebbe beneficiato di alcun regime fiscale particolare in materia di imposizione o di accantonamenti per gli ammortamenti.

- Le difficoltà del mercato dell'automobile posteriori al 1982 avrebbero provocato un aumento delle perdite del gruppo Renault con conseguente grave deteriormento della sua situazione finanziaria. Per tale motivo i pubblici poteri sarebbero stati costretti fin dal 1985 a predisporre mezzi di finanziamento supplementari al fine di risanare la sua situazione finanziaria, sostenere le sue iniziative di ristrutturazione e migliorare la sua competitività.

- Le dotazioni di capitale di 8 miliardi di FF concessi nel 1985 e nel 1986 sarebbero un esempio di un normale comportamento quale esiste tra un azionista privato e la sua impresa, e sarebbero motivati dalla legittima preoccupazione di un azionista di preservare il proprio patrimonio. Di conseguenza lo Stato avrebbe agito nel confronti di Renault in modo assolutamente conforme al comportamento di un investitore privato. Le dotazioni in conto capitale non sarebbero dunque state assegnate ad operazioni particolari. Per le ragioni sopra indicate tali dotazioni, secondo il governo francese, non costituirebbero aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e le informazioni fornite in proposito sarebbero dunque state comunicate alla Commissione unicamente nel quadro della direttiva relativa alla trasparenza.

- Il governo francese, in quanto azionista, poteva sperare che Renault, a seguito delle misure adottate, avrebbe ripristinato la sua redditività entro il 1987.

- La politica seguita in materia di riduzione delle capacità non avrebbe provocato distorsioni della concorrenza nella Comunità al sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

- I prestiti del FIM sarebbero stati concessi soltanto per operazioni miranti ad un progresso tecnologico o comportanti significative innovazioni.

(1) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.

(2) GU n. L 216 del 13. 8. 1985, pag. 12.

- Per quanto riguarda il subentro nel crediti di 12 miliardi di FF, l'obiettivo del governo francese consisterebbe nel porre Renault in una situazione comparabile con quella del suoi principali concorrenti europei, ponendo fine alle relazioni privilegiate che essa ha con lo Stato. Ciò implicherebbe la conversione della condizione giuridica della Régie in un regime giuridico di diritto comune.

- Per operare tale conversione, sarebbe indispensabile almeno azzerare la situazione netta di RNUR, vale a dire effettuare come minimo il conguaglio della situazione netta negativa di 16,4 miliardi di FF alla fine del 1986. Tenuto conto di un utile prevedibile di 3 miliardi di FF nel 1987 e di una proroga del periodo residuo di ammortamento, che consentirà di reperire ancora 1,4 miliardi di FF nel 1987, la somma minima necessaria per azzerare la situazione netta è di 12 miliardi di FF. Tale somma non sarebbe concessa sotto forma di dotazione in conto capitale, ma mediante subentro nei crediti verso Renault. Tale subentro riguarderebbe essenzialmente debiti stipulati a tassi preferenziali. Ciò presenterebbe il vantaggio di ridurre il riporto fiscale costituito dai debiti cumulati di Renault.

Nel quadro delle procedure sopra descritte hanno presentato osservazioni quattro altri Stati membri e due terzi interessati.

III

Le informazioni ottenute dal governo francese nel quadro delle varie procedure, nonché in numerose riunioni bilaterali hanno consentito di avere un'idea estremamente precisa della configurazione e delle condizioni degli aiuti concessi dai pubblici poteri, della loro incidenza sugli scambi infracomunitari dei prodotti in questione e del piano di ristrutturazione del gruppo Renault. Le ininterrotte perdite registrate dopo il 1981 e in particolare le perdite record del 1984 hanno indotto il governo francese a chiedere a Renault nel gennaio 1985 di applicare un piano di ristrutturazione al quale avrebbe contribuito sotto forma di conferimenti in conto capitale e di prestiti del FIM.

All'epoca Renault era in una situazione disastrosa: le perdite enormi del 1984 erano note e i fondi propri risultavano negativi. Il rapido declino era dovuto al mantenimento di considerevoli eccedenze di personale, ad un livello di produttività che era il più basso di tutti i costruttori europei, ad una gamma di modelli sorpassata, ad un rilevante ritardo nell'introduzione di nuove tecnologie e all'insuccesso della sua strategia di insediamento negli Stati Uniti.

Se nel 1984 sono stati presentati alcuni elementi del piano di ristrutturazione, le misure più rilevanti sono state adottate nel 1985. Il piano di ristrutturazione tecnica, che si estende fino al 1990, contiene i seguenti punti principali:

- forte riduzione dell'occupazione: tra la fine del 1984 e la fine del 1987 i dipendenti del gruppo sono stati ridotti di 38 311 unità, pari al 18 % del personale del 1984. Una nuova importante contrazione è prevista per l'ultimazione del piano di ristrutturazione;

- chiusura di stabilimenti e riduzione delle capacità: oltre alla chiusura di cinque piccole filiali non legate al settore dell'automobile, nell'applicazione del piano di ristrutturazione Renault ha previsto di chiudere varie catene di montaggio nei reparti autovetture, automezzi pesanti e componenti;

- riorientamento degli investimenti: tra il 1983 e il 1985 sono state avviate iniziative di rilievo per aumentare al massimo gli investimenti necessari all'ammodernamento e alla tempestiva introduzione di nuove tecnologie;

- cessione di cespiti attivi: il gruppo Renault ha ceduto dopo il 1985 numerose società e partecipazioni che non erano direttamente connesse con la produzione automobilistica o non erano essenziali per dette attività. Inoltre non sono mancate le cessioni di cespiti immobiliari. Attualmente Renault sta negoziando la cessione di altri cespiti. Tali operazioni hanno già apportato più di 2 miliardi di FF;

- riorganizzazione della rete commerciale: il numero di concessionari e di agenti della marca è stato persistentemente ridotto a decorrere dal 1984 (20 % circa);

- riduzione dei costi di acquisto: una forte riduzione del numero del fornitori (20 % in due anni), nonché un ricorso più frequente a fornitori esterni ha consentito un migliore controllo e una riduzione relativa dei costi di acquisto;

- diminuzione delle giacenze: una gestione più rigorosa delle giacenze è stata predisposta nel 1985 ed ha così permesso di ridurre del 26 %, in due anni, le giacenze di veicoli montati;

- definizione di una nuova politica qualitativa: dopo il 1985 Renault ha adottato una serie di misure interne destinate a migliorare la qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi;

- rinnovo della gamma: alla fine del 1986, l'età media della gamma Renault era di 2,8 anni contro 7 nel 1983;

- formazione del personale: parallelamente all'introduzione di nuove tecnologie, Renault ha posto in atto nel 1985 un piano speciale di formazione con l'obiettivo di migliorare non soltanto la qualità della produzione, ma di accrescere anche la mobilità, la flessibilità e la produttività del personale. L'aumento del 63 % del numero di ore di formazione tra il 1983 e il 1987 è indicativo per gli sforzi compiuti;

- ridefinizione della politica retributiva: dopo il 1985 le retribuzioni sono cresciute meno rapidamente del tasso d'inflazione in Francia, rendendo così meno onerosi i costi della manodopera. Oltre alla ristrutturazione tecnica del gruppo, il governo francese doveva anche sostenere il risanamento finanziario delle due società perno del gruppo, RNUR e RVI. Per quanto riguarda il risanamento finanziario di RVI, la società per azioni RVI era legalmente tenuta a ripristinare una situazione netta positiva almeno pari al 50 % del capitale sociale entro il 30 giugno 1987 per evitare una procedura di liquidazione. La necessaria ricapitalizzazione di RVI è stata realizzata entro i termini indicati grazie alle seguenti misure: rivalutazione delle attività per 1,8 miliardi di FF, conferimento in conto capitale di 2 miliardi di FF da parte di RNUR a RVI (realizzato utilizzando l'ultima dotazione in conto capitale dello Stato a RNUR nel 1986 di cui alla terza procedura), conferimento da parte di RNUR dei titoli Mack Trucks (USA) per un valore di 2 miliardi di FF e 1,2 miliardi di FF tramite obbligazioni munite di cedole di sottoscrizione di azioni (OBSA) conferite da tre banche creditrici di RVI. L'assorbimento di Mack Trucks USA nel gruppo RVI, ha trasformato quest'ultimo nel secondo produttore mondiale di automezzi pesanti di oltre 15 tonnellate.

La proposta del subentro nel crediti di 12 miliardi di FF è connessa con la trasformazione della RNUR in società per azioni. Tenuto conto dell'obbligo legale di ripristinare entro due anni a decorrere dalla modifica della condizione giuridica la situazione netta a livello della metà del capitale sociale, la trasformazione della condizione giuridica deve forzatamente passare attraverso una ricapitalizzazione della società. L'entità del subentro proposto è calcolata in funzione dell'ipotesi di azzerare la situazione netta dopo la modifica della condizione giuridica.

Il totale delle spese necessarie per raggiungere gli obiettivi sopra descritti è stato stimato pari a 83,4 miliardi di FF tra il 1984 e il 1990. Su detto totale gli investimenti non finanziari rappresentano 53,1 miliardi di FF, gli investimenti finanziari 3,7 miliardi di FF, le spese straordinarie di ristrutturazione 20 miliardi di FF. Queste ultime corrispondono agli oneri connessi con la chiusura di determinati stabilimenti e con il licenziamento del personale.

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, sono previsti 43,5 miliardi di FF per il comparto automobili e 7,2 miliardi di FF per il comparto autocarri e autobus.

Allo scopo di razionalizzare e ridurre le sue attività, Renault è stata costretta a chiudere varie unità di produzione e a ridurre i dipendenti impiegati in altre unità. La riduzione del personale è stata in parte ottenuta grazie a prepensionamenti (contratti del FNE) e in parte grazie al rientro nei paesi di origine dei lavoratori stranieri. I costi straordinari della ristrutturazione sostenuti finora da RNUR sono di 13,6 miliardi di FF. RVI ha speso 1,2 miliardi di FF per licenziamenti e trasferimenti di produzione e 300 milioni di FF circa per misure di riconversione e chiusure.

I costi della ristrutturazione nel periodo 1984-1990 sono così finanziati:

- margine lordo di autofinanziamento anteriormente al sostenimento del costi straordinari:

50,5 miliardi di FF,

- cessione di cespiti attivi:

10,7 miliardi di FF,

- variazione dell'indebitamento:

6,4 miliardi di FF,

- diminuzione del capitale circolante:

16,9 miliardi di FF,

- conferimenti di capitali pubblici:

10,6 miliardi di FF,

- conferimenti di capitali privati:

1,1 miliardi di FF.

Il piano di ristrutturazione ha una forte incidenza sulla capacità di produzione. Di conseguenza da un punto di vista globale la capacità di montaggio sarà ridotta almeno del 25 % prima dell'ultimazione del piano di ristrutturazione. Dato che il tasso di utilizzazione delle capacità di produzione di determinate parti (principalmente motori e trasmissioni) era meno elevato, la riduzione di dette capacità è più accentuata.

IV

In sede di esame della compatibilità col mercato comune dei vari interventi pubblici che hanno contribuito al finanziamento del piano di ristrutturazione di Renault, la Commissione ha determinato in quale misura tali interventi contenevano elementi di aiuto vietati dalle disposizioni degli articoli 92 e 94 del trattato CEE.

Le procedure sopra citate aperte dalla Commissione riguardano un totale di 10 miliardi di FF dotazioni in conto capitale e 1,25 miliardi di FF di prestiti FIM. Nel quadro dell'ultima procedura il governo francese ha informato la Commissione che una dotazione in conto capitale pari a 2 miliardi di FF stanziata nel bilancio 1987, inclusa dalla Commissione nelle sue procedure, di fatto non è stata concessa a Renault, né sarebbe stata concessa in futuro. Di conseguenza la Commissione deve pronunciarsi su un totale di 8 miliardi di FF di dotazioni in conto capitale. Oltre a tali conferimenti nel 1984, ha avuto luogo un aumento di capitale di 1,9 miliardi di FF basato su somme assegnate dal bilancio dello Stato nel 1983 e nel 1984. La Commissione non ha avviato la procedura nel confronti di tali dotazioni considerando che le perdite di Renault all'epoca costituivano un problema congiunturale passeggero, comune al settore dell'automobile.

La situazione era tuttavia diversa per le dotazioni in conto capitale effettuate nel 1985 e nel 1986 per un importo di 3 miliardi di FF e di 5 miliardi di FF. Trattavasi di dotazioni in conto capitale erogate dal governo francese mediante stanziamenti nei bilanci 1985 e 1986. Dalla primavera del 1985, epoca nella quale sono stati resi pubblici i risultati negativi del 1984, la situazione finanziaria di Renault risulta estremamente precaria. La contabilità del 1984 e del 1985, che sono stati gli anni più difficili per il gruppo Renault. Indica perdite record che raggiungono i 23,5 miliardi di FF e una capacità di autofinanziamento negativa di 14,2 miliardi di FF. Alla fine del 1985 l'indebitamento finanziario lordo consolidato era di 76,5 miliardi di FF, cioè il 63 % del fatturato 1985.

Tale situazione corrisponde esattamente a quella descritta nella presa di posizione della Commissione nel confronti dell'assunzione di partecipazioni delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese (settembre 1984); in essa la Commissione afferma che sono da considerare aiuti di Stato i conferimenti di capitale fresco nelle imprese quando sono realizzati in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato che opera nelle normali condizioni di un'economica di mercato. Tale caso ricorre quando la situazione finanziaria dell'impresa, in particolare la struttura ed il volume dell'indebitamento, è tale da non giustificare la previsione di un rendimento normale (in termini di dividendi o di aumento del valore) del capitali investiti in termini ragionevoli o da escludere che l'impresa, per il solo fatto dell'insufficienza del suo margine lordo di autofinanziamento, possa ottenere sul mercato del capitali i mezzi finanziari necessari per effettuare un programma di investimenti.

È dunque lecito ritenere che nessun investitore privato in tali circostanze fornirebbe in due anni 8 miliardi di FF sotto forma di dotazioni in conto capitale.

Di conseguenza le dotazioni in conto capitale di 8 miliardi di FF che hanno mantenuto artificiosamente Renault in attività costituiscono aiuti vietati dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

I due prestiti FIM contengono anch'essi elementi di aiuto vietati dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Al termini della decisione 85/378/CEE, tutti i prestiti FIM costituiscono aiuti quali definiti dall'articolo precitato. Secondo le informazioni più recenti trasmesse dalle autorità francesi, il primo prestito di 750 milioni di FF è stato concesso a RNUR nel giugno 1984 al tasso dell'8,4 %. Il secondo prestito di 500 milioni di FF è stato concesso a RVI nel settembre 1985 al tasso dell'8,75 %. La durata dei due prestiti era di 10 anni con un ammortamento differito di 2 anni. Il tasso di riferimento in Francia, che corrisponde al tasso applicato dal Crédit national sugli investimenti industriali era del 14,75 % nel giugno 1984 e del 13 % nel settembre 1985, vale a dire al momento della concessione dei prestiti. I due prestiti sono stati concessi a tassi nettamente inferiori ai tassi normali del mercato francese. Va altresì osservato che nella lettera dell'8 luglio 1986 il governo francese aveva comunicato che i due prestiti erano concessi al tasso del 9,25 %, informazione dunque inesatta in quanto i tassi effettivi erano dell'8,4 % e dell'8,75 %. La Commissione deplora quindi che il governo francese abbia comunicato informazioni inesatte nella sua lettera dell'8 luglio 1986.

Come già indicato in precedenza gli aiuti configurati come dotazioni in conto capitale di 8 miliardi di FF e come prestiti FIM di 1,25 miliardi di FF costituiscono aiuti illegali per il diritto comunitario. A questo proposito è opportuno ricordare che, tenuto conto del carattere imperativo e di ordine pubblico delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 cui la Corte di giustizia ha riconosciuto efficacia diretta nella sentenza del 19 giugno 1973 (causa 70/72) (1), l'illegalità degli aiuti in questione non potrebbe essere sanata a posteriori.

Inoltre, nel casi di incompatibilità degli aiuti col mercato comune, la Commissione può avvalersi di una possibilità ad essa offerta da una sentenza della Corte di giustizia datata 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (2), confermata con la sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 (3) e obbligare gli Stati membri a recuperare presso i beneficiari l'importo di qualsiasi aiuto la cui concessione fosse illegale.

Il previsto subentro nei crediti a concorrenza di 12 miliardi di FF di cui Renault beneficerà dopo la conversione della sua condizione giuridica avrà l'effetto di sgravare il gruppo pesantemente indebitato di una parte dei suoi oneri finanziari e dei debiti che in linea di massima dovrebbe rimborsare nel corso dei prossimi anni. Esso conferirà dunque a Renault un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri costruttori europei. Se ne può concludere che il subentro nei crediti costituisce un aiuto vietato dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Va osservato che nelle sue comunicazioni trasmesse nel quadro della procedura più recente, il governo francese non ha contestato l'elemento di aiuto di tale operazione di accollo dei debiti.

In conclusione la Commissione ritiene che la dotazioni in conto capitale di 8 miliardi di FF e i due prestiti FIM di importo totale di 1,25 miliardi di FF concessi a Renault, nonché il previsto subentro nei 12 miliardi di FF di crediti, costituiscono aiuti vietati dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Tali aiuti incidono sugli scambi tra gli Stati membri in quanto esiste un rilevante commercio intracomunitario dei prodotti fabbricati dal gruppo Renault. Di fatto per le autovetture nel 1986 gli scambi tra gli Stati membri hanno riguardato 5 030 402 veicoli, 17,4 % del quali (878 927 unità) esportati dalla Francia verso altri Stati membri. Nel settore dei veicoli commerciali gli scambi intracomunitari nel 1986 sono stati di 424 154 unità, 16,4 % delle quali esportate dalla Francia verso gli altri Stati membri.

Nei 1986 Renult ha esportato verso gli altri paesi della Comunità 494 866 veicoli, cioè il 54 % della sua produzione complessiva di autovetture in Francia. Nel settore dei veicoli commerciali, nei medesimo anno, Renault ha esportato verso i paesi dell'Europa occidentale 4 564 automezzi, cioè il 13 % della sua produzione totale in Francia.

(1) Raccolta 1973, pag. 611.

(2) Raccolta 1973, pag. 813.

(3) GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 3.

Non è possibile calcolare con precisione l'intensità dell'aiuto delle varie misure rispetto agli investimenti realizzati grazie ad esse tra il 1984 e il 1990 dato che gli aiuti non riguardano soltanto la ristrutturazione tecnica del gruppo, ma anche il risanamento finanziario di RNUR e RVI. Tuttavia, se le dotazioni in conto capitale sono equiparate ad una sovvenzione, come affermato al capitolo III, l'intensità lorda degli aiuti è del 23 %. Tale percentuale corrisponde anche alla stima dell'intensità netta dato che l'impresa non era soggetta ad imposte nel corso degli anni in cui sono stati versati gli aiuti. Tale valore deve essere considerato un massimo in quanto, anche se il capitale sociale detenuto dai pubblici poteri non muta dopo la ristrutturazione dell'impresa, il valore intrinseco delle azioni con tutta probabilità è destinato ad aumentare.

V

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono essere compatibili col mercato comune. La compatibilità secondo il trattato deve essere determinata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per garantire il corretto funzionamento del mercato comune e tenuto conto del principi di cui all'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio definito nell'articolo 92, paragrafo 1, elencate all'articolo 92, paragrafo 3, debbono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di un regime di aiuti o di un caso individuale di applicazione.

In particolare esse sono applicabili soltanto nel caso in cui la Commissione possa accertare che senza l'aiuto, il solo gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente ad obbligare il futuro beneficiario ad adottare un comportamento che contribuisca a raggiungere uno degli obiettivi di cui alle deroghe in questione.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) e relative agli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di alcune regioni, le applicazioni del regime di aiuti non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) in quanto il tenore di vita non è anormalmente basso e in Francia non esiste una grave situazione di sottoccupazione. Il regime non presenta nemmeno le caratteristiche degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune regioni economiche al sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non essendo subordinato ad un investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro, come prescritto nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento del regime di aiuto a finalità regionale (1).

Inoltre, in maggior parte gli stabilimenti di produzione di Renault sono ubicati al di fuori delle zone di aiuto e gli aiuti concessi non rientrano nel regime francese di aiuti regionali (PAT). Il governo francese peraltro non si è richiamato, nella fattispecie, a ragioni di ordine regionale per giustificare gli aiuti in questione.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), va tenuto presente che l'aiuto in questione non era destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto d'interesse comune europeo o ad ovviare ad un grave perturbamento dell'economia francese. Il governo francese non ha d'altronde fatto ricorso a tale deroga.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche », la Commissione può considerare alcuni aiuti alla ristrutturazione compatibili con il mercato comune se sono soddisfatti alcuni criteri (2).

I criteri debbono essere esaminati nel contesto dei due principi contenuti nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), vale a dire la necessità dell'aiuto in questione per lo sviluppo del settore dal punto di vista comunitario e la garanzia che gli aiuti non possono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune (3).

Tali criteri sono stati sistematicamente esaminati per valutare la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione a favore di Renault, cioè le dotazioni in conto capitale di 8 miliardi di FF e il progetto di subentro nei crediti di 12 miliardi di FF (4).

1. Gli aiuti settoriali debbono limitati ai casi in cui la situazione dell'industria interessata li rende necessari. Gli aiuti debbono consentire di ripristinare a lungo termine l'efficienza economico-finanziaria risolvendo i problemi e non debbono tendere a preservare lo statu quo e a differire le decisioni e i cambiamenti ineluttabili.

Nel 1983/1984 il settore europeo dell'automobile ha incontrato difficoltà dovute a una crisi congiunturale e contemporaneamente strutturale che ha colpito il settore degli automezzi pesanti. Tali difficoltà hanno interessato soprattutto l'industria francese a causa della debolezza della domanda e del considerevole scarto di produttività esistente tra il settore in questione e i suoi concorrenti. L'affermazione vale particolarmente per il gruppo Renault. In seguito Renault ha dato il via ad un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare stabilmente la sua efficienza economico-finanziaria, concentrando le sue iniziative sulla riduzione delle capacità per le autovetture, i veicoli commerciali e relative componenti. Tale piano ha già prodotto taluni effetti in quanto RNUR e RVI hanno fatto registrare nel 1987 risultati positivi.

Il periodo settennale sul quale il piano di ristrutturazione è realizzato va considerato del tutto normale tenuto conto del fatto che il gruppo Renault è un insieme comprendente, al 31 dicembre 1986, 269 aziende con 182 448 dipendenti e avente una gamma

(1) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

(2) Ottava relazione sulla politica di concorrenza, n. 176.

(3) Vedi sentenza della Corte di giustizia del 17. 9. 1980 - Causa 730/79 - Phillip Morris, Raccolta 1980, pag. 2671.

(4) Gli aiuti all'ammodernamento tramite i prestiti FIM saranno esaminati nel capitolo VI.

di attività molto diversificata. Inoltre la ristrutturazione che interessa varie azioni nelle diverse attività richiede tempi lunghi, come è già avvenuto per le iniziative realizzate da altri gruppi del settore.

2. Tuttavia, se occorre tempo per procedere agli adattamenti, è anche normale considerare che talune risorse siano utilizzate per alleviare gli oneri sociali ed economici del cambiamento in determinate circostanze e subordinatamente a rigide condizioni.

Le autorità francesi hanno segnalato che una parte sostanziale dell'intervento pubblico è stata concessa con l'intenzione di finanziare gli elevati costi sociali connessi con la perdita di 38 311 posti di lavoro, registrata tra il 1984 e il 1987, nonché con le nuove riduzioni di personale previste prima dell'ultimazione del piano.

3. Tranne che nel caso in cui sono concessi per periodi relativamente brevi, gli aiuti debbono essere degressivi e inequivocabilemte connessi con la ristrutturazione del settore interessato.

L'ultima somma prevista di 12 miliardi di FF è esclusivamente destinata al subentro nei crediti, non può servire come dotazione in conto capitale, perché consentirebbe così di finanziare nuovi investimenti, ed è sostanzialmente finalizzata al rimborso di prestiti concessi a tassi preferenziali. Il governo francese si è impegnato a non concedere aiuti supplementari a Renault in futuro. Dopo il 1987 le restanti misure di ristrutturazione sono e continueranno ad essere integralmente finanziate dal margine lordo di autofinanziamento dell'impresa che è divenuto positivo a decorrere dal 1986. Di conseguenza, una volta modificata la sua condizione giuridica, il gruppo Renault dal punto di vista giuridico opererà in condizioni di parità rispetto ai suoi concorrenti.

Inoltre sarà possibile, grazie al subentro nei crediti e alle misure convenute da Renault nel quadro del regime fiscale, ridurre il deficit riportato a fini fiscali che era di 38 miliardi di FF alla fine del 1986 a soli 6 miliardi alla fine del 1988. Il saldo sarà in gran parte assorbito nel 1989. Quindi a decorrere dal 1990 Renault comincerà a pagare l'imposta sui suoi profitti.

4. L'intensità degli aiuti deve essere proporzionata a quella dei problemi da risolvere, in modo da ridurre al minimo le distorsioni del gioco della concorrenza.

Gli aiuti che rappresentano circa il 24 % del costo totale del piano di ristrutturazione da realizzare tra il 1984 e il 1990, contribuiscono al finanziamento non soltanto degli investimenti, ma anche dei costi di razionalizzazione e riorganizzazione finanziaria, vale a dire la riduzione della situazione debitoria tramite il subentro nei crediti di 12 miliardi di FF.

La Commissione è disposta ad ammettere che gli aiuti configurati come conferimenti in conto capitale erano necessari per consentire la ristrutturazione tecnica dell'impresa e ripristinare la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine sul piano tecnico. Inoltre, tenuto conto del considerevole indebitamento di Renault e del progetto di modifica della condizione giuridica della Régie in un regime giuridico di diritto comune, riconosce la necessità di ridurre l'enorme indebitamento netto dell'impresa (55 milliardi di FF alla fine del 1986) per garantire il suo risanamento finanziario a lungo termine. Di fatto, secondo il diritto commerciale francese, le imprese debbono presentare una situazione netta almeno pari alla metà del capitale sociale. Sotto questo profilo la Commissione ritiene che il previsto subentro nei crediti di 12 miliardi di FF è l'importo necessario e sufficiente per azzerare la situazione netta dell'impresa, una volta convertita la sua condizione giuridica ed è il primo passo per ripristinare entro due anni la sua situazione netta conformemente all'obbligo legale. Alla fine del 1986 RNUR aveva una situazione netta negativa di 16,4 miliardi di FF. Le ultime stime della situazione netta di RNUR alla fine dell'esercizio 1987 presentano un risultato negativo di 11,8 miliardi di FF. Il saldo sarà finanziato dal subentro nei crediti per 12 miliardi di FF. La Commissione si è assicurata che eventuali mezzi di finanziamento diversi o supplementari destinati a migliorare la situazione netta dell'impresa, ad esempio la rivalutazione di altri cespiti attivi industriali e finanziari o cessioni di cespiti attivi diversi da quelli previsti nel piano di ristrutturazione, non potessero contribuire a una riduzione dei 12 miliardi di FF senza compromettere la situazione finanziaria dell'impresa e la sua credibilità sui mercati dei capitali dai quali dipenderà in futuro. Va osservato che anche dopo aver beneficiato dell'aiuto, il gruppo Renault sarà di gran lunga il costrutto automobilistico con la più pesante situazione debitoria della Comunità (l'indebitamento finanziario netto dopo il subentro nei crediti per 12 miliardi di FF rappresenterà il 25 % del fatturato nel 1988).

L'analisi delle statistiche relative agli scambi intracomunitari dei prodotti in questione, la riduzione delle quote di mercato di Renault nella Comunità (nel 1982 RNUR aveva il 15,7 % del mercato delle automobili mentre nel 1987 era ridotta al 12 % circa; la quota del mercato CEE di automezzi detenuta da RVI è passata dal 14,3 % nel 1982 al 12 % circa nel 1987) e il fatto che l'incremento dei prezzi di vendita dei suoi veicoli sia stato superiore ai tassi annuali d'inflazione in Francia e non inferiore a quello dei prezzi dei concorrenti indicano che gli aiuti non sono dunque stati utilizzati per attuare una politica di bassi prezzi intesa a mantenere o a rafforzare la posizione di Renault sul mercato.

5. I problemi industriali e la disoccupazione non debbono essere trasferiti da uno Stato membro all'altro. La ristrutturazione di Renault ha comportato la riduzione della sua quota di mercato e non ha impedito una piena utilizzazione delle capacità degli altri costruttori europei di autovetture a partire dal 1985. La stessa osservazione vale anche per gli automezzi pesanti nella misura in cui la ristrutturazione di RVI non ha impedito un considerevole aumento del tasso di utilizzazione delle capacità degli altri costruttori europei di automezzi pesanti. Gli aiuti a favore di Renault non hanno dunque comportato soppressioni di posti di lavoro in altri Stati membri.

In conclusione, gli aiuti alla ristrutturazione concessi a Renault consentono di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, contribuendo altresì, grazie agli elementi della ristrutturazione, a rendere meno gravi i problemi strutturali che il settore dell'automobile registrava nel 1983/1984 a livello comunitario. Per questo motivo la Commissione ritiene che gli aiuti in questione abbiano facilitato lo sviluppo del settore interessato a livello comunitario senza alterare le condizioni degli scambi in misure contraria all'interesse comune.

Il piano di ristrutturazione di Renault sarà ultimato soltanto alla fine del 1990 e dipende dall'attuazione di futuri provvedimenti di ristrutturazione, quali alcune riduzioni di capacità e future cessioni di cespiti attivi. Simultaneamente la Commissione ha proceduto alla valutazione del caso sulla base degli importanti impegni assunti dalle autorità francesi in merito alle future relazioni tra Renault e i pubblici poteri. Nella lettera del 23 febbraio 1988, il governo francese si è impegnato a non procedere al subentro nei crediti per 12 miliardi di FF se non previa modifica della condizione giuridica di RNUR per via legislativa e a non concedere in futuro alcun aiuto a Renault sotto forma di dotazioni in conto capitale.

Gli eventuali proventi ricavati dalla cessione di American Motors Corporation (AMC), destinati a concretarsi alla fine del 1992, non erano computati nel calcolo della somma necessaria al subentro nei crediti. Ciò è stato reso necessario in quanto tali proventi futuri, che dovrebbero ammontare a 2,4 miliardi di FF e configurarsi come canoni e pagamenti condizionali, dipendono dalle vicende del mercato. Viceversa, la cessione di AMC sulla situazione netta ha avuto un impatto negativo e pari a 1,2 miliardi di FF nel 1986 ed ha quindi comportato artificiosamente un aumento degli importi necessari per la ricapitalizzazione.

Non è dunque possibile escludere che Renault possa provocare distorsioni della concorrenza su uno o più mercati sui quali l'impresa è presente, alterando così le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Di conseguenza, se la Commissione ritiene la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), applicabile agli aiuti alla ristrutturazione (configurati come dotazioni in conto capitale per 8 miliardi di FF e subentro nei crediti per 12 miliardi di FF) concessi a Renault, dovrà almeno imporre condizioni speciali per dissuadere Renault da operazioni che possano falsare eventualmente la concorrenza.

VI

La compatibilità dei prestiti FIM che non sono aiuti alla ristrutturazione, ma costituiscono applicazioni di un regime di aiuti specifico, è stata esaminata per determinare se essi fossero conformi al principale obiettivo del regime, cioè l'introduzione di nuovi prodotti o processi.

Il governo francese ha allegato alla sua lettera del 25 giugno 1987 un documento che descrive gli investimenti al cui finanziamento contribuiscono i prestiti del FIM a favore di RNUR e di RVI.

La Commissione ha sottoposto tali informazioni ad un approfondito esame tecnico per accertare in quale misura gli investimenti che beneficiano di un aiuto costituiscano vere innovazioni a livello comunitario al momento della loro realizzazione. A causa delle varie contraddizioni rilevate nel documento e degli evidenti nessi esistenti tra gli investimenti e i programmi di ricerca e sviluppo che fruiscono di un aiuto statale e che sono attuati da Renault, la Commissione ha invitato il governo francese con lettera del 17 agosto 1987 a fornire spiegazioni complementari in proposito.

Il governo francese, nel corso di diverse riunioni bilaterali, ha dichiarato che non avrebbe comunicato alcuna informazione e giustificazione complementare.

Dall'esame tecnico della Commissione risulta che nel caso del prestito FIM di 750 milioni di FF concesso a RNUR per investimenti di 1 226 milioni di FF destinati alla produzione di un veicolo a basso consumo di carburante, soltanto il 7 % circa degli investimenti potevano essere considerati innovativi a livello comunitario al momento della loro realizzazione. Nel caso del prestito FIM di 500 milioni di FF assegnato a RVI per investimenti di 1 180 milioni di FF, circa un terzo soltanto comportava elementi innovativi nel senso sopra definito.

In conclusione, nella loro maggior parte, gli investimenti finanziati parzialmente coi prestiti FIM hanno contribuito all'ammodernamento e allo svecchiamento dei prodotti di RNUR e di RVI, ma non sono stati destinati a mettere a punto prodotti o processi innovativi. Nella decisione 85/378/CEE relativa all'autorizzazione del regime di aiuti FIM, la Commissione ha concluso affermando che né l'interesse industriale prioritario francese, né l'ammodernamento delle imprese industriali in quanto tali potevano essere considerati una contropartita comunitaria che giustificasse l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3; che invece tali aiuti rischiano di alterare gli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comune quando sono concessi in casi individuali significativi, dato che rafforzano significativamente la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. Tale considerazione ha costituito la principale regione per l'adozione di due decisioni negativi concernenti il prtestito FIM in progetto nel settore delle acque minerali e del vetro da imballaggio (87/194/CEE della Commissione) (1), nonché il prestito concesso nel settore della fabbricazione della birra (87/303/CEE della Commissione) (2). I due prestiti FIM concessi a Renault non soddisfano dunque una delle condizioni essenziali previste dal regime di aiuti FIM, quale è stata comunicata alla Commissione dalle autorità francesi al momento della sua notifica, condizione sulla quale la Commissione ha basato la sua decisione del 19 dicembre 1984 che autorizza il regime medesimo. Di conseguenza gli aiuti concessi a Renault sotto forma di prestiti FIM non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Come indicato nella parte quarta (IV), la Commissione in casi di questo tipo può chiedere agli Stati membri di procedere al recupero presso i beneficiari degli aiuti illegalmente concessi.

Di conseguenza è opportuno che venga soppresso l'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti FIM chiedendo il loro rimborso o erogandoli alle normali condizioni del mercato e comunque esigendo la restituzione degli abbuoni di interesse di cui Renault ha indebitamente beneficiato fino alla sopra citata modifica delle condizioni di questi prestiti. Nel quantificare l'elemento di aiuto la Commissione ha calcolato anzitutto la differenza tra il tasso di riferimento del mercato al momento della concessione dei prestiti (14,75 % nel giugno 1984 e 13 % nel settembre 1985) e il tasso d'interesse del prestiti concessi (8,4 % e 8,75 %); l'agevolazione in conto interessi è dunque del 6,35 % per il prestito concesso a RNUR e del 4,25 % per il prestito concesso a RVI. Tale agevolazione è stata calcolata per il periodo trascorso tra la concessione dei prestiti e la data della presente decisione, cioè fine marzo 1988. L'agevolazione corrisponde a 174,13 milioni di FF per il prestito di 750 milioni di FF e a 53,12 milioni di FF per il prestito di 500 milioni di FF, per un totale di 227,25 milioni di FF. Tale importo va aumentato di 5,25 milioni di FF al mese tra la data della presente decisione e il rimborso o l'adeguamento delle condizioni dei prestiti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi a Renault nel 1985 e nel 1986 sotto forma di dotazioni in conto capitale per 8 miliardi di FF e il progetto inteso al subentro nei crediti per 12 miliardi di FF nel 1988, previa conversione della condizione giuridica di RNUR, sono considerati compatibili col mercato comune, in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a condizione che il governo francese:

1. rispetti l'impegno assunto di non procedere al versamento di parte o della totalità dei 12 miliardi di FF previsti per il subentro nei crediti prima di modificare, in conformità della sua notifica del 20 ottobre 1987, la condizione giuridica di RNUR in un regime di diritto comune, lasciando impregiudicata la proprietà del capitale dell'impresa; il governo francese è tenuto ad utilizzare la somma di 12 miliardi di FF esclusivamente per il rimborso dei debiti e prioritariamente per il rimborso dei debiti a tasso preferenziale. Qualora la conversione della conversione giuridica non avesse luogo anteriormente al 31 dicembre 1988 la presente autorizzazione perde i suoi effetti;

2. rispetti l'impegno assunto di astenersi dal concedere aiuti supplementari al gruppo Renault sotto forma fi dotazioni in conto capitale e ometta di concedere qualsiasi altra forma di aiuto nel quadro dei suoi poteri discrezionali;

3. rispetti l'impegno assunto in ordine alla realizzazione del piano di ristrutturazione di Renault entro la fine del 1990 secondo le modalità comunicate alla Commissione;

4. provveda affinché i futuri proventi netti derivanti dai vari contratti relativi alla cessione di American Motors Corporation (AMC) siano trasferiti allo Stato.

Il governo francese, nel corso del secondo trimestre del 1988, del 1990 e del 1991, trasmette alla Commissione una relazione annuale relativa ai conti del gruppo Renault, alle sue capacità, alla sua produzione, alla sua politica dei prezzi e alle sue esportazioni intracomunitarie per prodotto, nonché un elenco particolareggiato delle misure di ristrutturazione, del subentro nei crediti e delle operazioni di cessione di cespiti attivi effettuate nel corso del precedente anno civile.

Articolo 2

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti FIM per 750 milioni di FF a favore di RNUR nel 1984 e per 500 milioni di FF a favore di RVI nel 1985, sono incompatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato. Il governo francese è tenuto a sopprimere l'elemento di aiuto contenuto in tali prestiti FIM chiedendone il

rimborso o imponendo un tasso d'interesse conforme al tasso di mercato ed esigendo la restituzione dell'agevolazione in conto interessi che ammonta a 227,25 milioni di FF di cui Renault ha beneficiato fino alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Entro un termine di due mesi a datare della notifica della presente decisione, il governo francese informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. L 77 del 19. 3. 1987, pag. 43.

(2) GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 27.

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