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Document 31988R2245
Council Regulation (EEC) No 2245/88 of 19 July 1988 introducing a guarantee threshold system for peaches in syrup
Regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate
Regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate
GU L 198 del 26.7.1988, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1997; abrogato da 396R2201
Regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che istituise un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 fabbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione(3), considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che, qualora si presenti la situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, si possono adottare misure adeguate ; considerando che nel corso delle ultime campagne di commercializzazione la produzione di pesche ha segnato un netto incremento, nonostante la riduzione dell'aiuto unitario ; che rischia di crearsi una situazione di squilibrio tra produzione e possibilità di smercio ; che è opportuno stabilire un limite di garanzia per le pesche sciroppate il cui superamento implichi una riduzione dell'aiuto ; considerando che è opportuno precisare che il limite di garanzia non è applicabile alla Spagna ; che è infatti opportuno rammentare che l'atto di adesione dispone, all'articolo 118, paragrafo 6, che la concessione dell'aiuto in tale paese si limita ad una quantità di 80 000 tenendo conto della media della produzione comunitaria degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati certi ; che le peculiarità della produzione di pesche sciroppate evidenzia- no l'opportunità di esprimere il limite in quantitativo di prodotto finito (peso netto) ; che la riduzione del livello d'aiuto da effettuare in caso di superamento del limite si riferisce all'aiuto concesso per la campagna successiva nella Comunità, eccettuata la Spagna, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1. Per ciascuna campagna è fissato, per la Comunità ad eccezione della Spagna, un limite di garanzia di 502 000 tonnellate espresse in peso netto, per le pesche sciroppate dei codici NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71 e 2008 70 79. 2. In caso di superamento del limite di garanzia l'aiuto è ridotto, per la campagna successiva, in funzione e in proporzione del superamento del limite constatato. Il superamento in questione è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/88. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 63.