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Document 31988R2240
Council Regulation (EEC) No 2240/88 of 19 July 1988 fixing, for peaches, lemons and oranges, the rules for applying Article 16b of Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
Regolamento (CEE) n. 2240/87 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 2240/87 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
GU L 198 del 26.7.1988, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997; abrogato da 396R2200
Regolamento (CEE) n. 2240/87 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0038
REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88(2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione(3) considerando che a norma dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, per sensibilizzare i produttori al reale fabbisogno del mercato è possibile stabilire limiti per l'intervento per i prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi, limiti al superamento dei quali interviene la responsabilità finanziaria dei produttori ; considerando che, alla luce della situazione del mercato delle pesche, dei limoni e delle arance, in particolare dei cospicui ritiri, è opportuno stabilire un limite per l'intervento relativamente a tali prodotti per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; considerando che per i suddetti prodotti il limite può essere espresso in percentuale delle quantità medie prodotte e destinate al consumo allo stato fresco nel corso delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati relativi alla produzione ; considerando che per consentire l'adattamento graduale della produzione di questi prodotti all'andamento del mercato, è opportuno prevedere un limite decrescente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1. Il limite per l'intervento relativo ai limoni e alle arance è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati : -per la campagna 1988/1989: 15 %, -per la campagna 1989/1990: 13,5 %, -per la campagna 1990/1991: 12 %, -a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %. 2. Il limite per l'intervento relativo alle pesche è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati : -per la campagna 1988/1989: 20 %, -per la campagna 1989/1990: 17 %, -per la campagna 1990/1991: 15 %, -a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %. 3. La Commissione adotta i limiti per l'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Articolo 2 Se nel corso di una data campagna di commercializzazione i quantitativi di pesche, di limoni o di arance conferiti all'intervento superano i limiti definiti all'articolo 1, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto, fissati per i rispettivi prodotti per la campagna di commercializzazione successiva, sono ridotti dell'1 % per ciascuna quota di superamento del limite : -di 18 000 tonnellate per quanto concerne le pesche, -di 6 600 tonnellate per quanto concerne i limoni, -di 20 000 tonnellate per quanto concerne le arance. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 58.