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Document JOL_1988_127_R_0015_005

Decisione del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere, relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990
Protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990

GU L 127 del 20.5.1988, p. 15–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31988D0296

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1988 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere, relativo all' applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell' accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990 (88/296/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 20/05/1988 pag. 0015


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1988 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere, relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990 (88/296/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese (1), firmato a Bruxelles il 15 giugno 1979, modificato da ultimo dall'accordo firmato il 20 no- vembre 1985 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e la Repubblica del Senegal si sono svolti negoziati, conformemente all'articolo 17, secondo comma dell'accordo summenzionato, per determinare le modifiche o i complementi da apportare all'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 28 gennaio 1988 è stato siglato un protocollo che modifica l'accordo di pesca;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari ampliano le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché siano presi in considerazione, in tutto o in parte, gli interessi delle isole Canarie, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre determinare tali modalità per il caso presente;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre approvare il suddetto accordo con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 28 febbraio 1990.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1, e, nella misura in cui sono necessarie per la sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono applicabili anche alle navi che battono bandiera spagnola e che sono registrate in modo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (3).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN

(1) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87.(3) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

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