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Document 31988R1136

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/88 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1988 relativo alle norme di origine applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo nel periodo di applicazione delle misure transitorie

    GU L 114 del 2.5.1988, p. 80–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1136/oj

    31988R1136

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/88 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1988 relativo alle norme di origine applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo nel periodo di applicazione delle misure transitorie -

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 02/05/1988 pag. 0080 - 0130


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/88 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1988 relativo alle norme di origine applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo nel periodo di applicazione delle misure transitorie

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 1 del protocollo n. 3, ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 846/86 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2474/86 (2), ha definito le regole d'origine applicabili agli scambi commerciali tra la Spagna ed il Portogallo durante il periodo transitorio;

    considerando che le regole d'origine contenute nel regolamento (CEE) n. 846/86 sono basate sull'impiego della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale;

    considerando che il Consiglio di cooperazione doganale ha approvato il 14 giugno 1983 la "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci";

    considerando che il sistema armonizzato ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, l'attuale nomenclatura ai fini del commercio internazionale;

    considerando che è perciò necessario adattare le regole di origine contenute nel regolamento (CEE) n. 846/86 nella misura in cui esse sono basate sull'impiego del sistema armonizzato;

    considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita, la presentazione delle regole di origine può essere migliorata raggruppando in un'unica lista tutte le eccezioni alla regola generale consistente nel cambiamento della voce doganale e prevedendo istruzioni dettagliate sui criteri di interpretazione;

    considerando che è pertanto opportuno apportare al regolamento le modifiche richieste dalla nuova presentazione delle regole di origine;

    considerando che per una corretta applicazione delle regole d'origine è opportuno redigere talune disposizioni in modo diverso rispetto al passato, allo scopo di facilitare il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali e abrogare, pertanto, il regolamento (CEE) n. 846/86, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Definizione della nozione di prodotti originari Articolo 1

    Ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del protocollo n. 3 dell'atto di adesione, sono considerati:

    1. prodotti originari della Spagna:

    a) i prodotti totalmente ottenuti in Spagna;

    b)i prodotti ottenuti in Spagna, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente regolamento, sono originari del Portogallo;

    2.prodotti originari del Portogallo:

    a)i prodotti totalmente ottenuti in Portogallo;

    b)i prodotti ottenuti in Portogallo, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente regolamento, sono originari della Spagna.

    I prodotti elencati nell'allegato II sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

    Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e l'articolo 11. Articolo 2

    Ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" in Spagna o in Portogallo:

    a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

    b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d)gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

    e)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    f)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad e). Articolo 3

    1. Nel presente regolamento, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nel sistema armonizzato.

    Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

    2. Ai fini dell'articolo 1, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b) i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafo 3, 4 e 5. 3. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato III, le condizioni stabilite per detto allegato nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 2. 4. Per i prodotti inseriti nei capitoli da 84 a 91, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, l'esportatore può osservare quelle che figurano nella colonna 4 della lista di cui all'allegato III.

    5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

    a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e riunioni di colli;

    ii)le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, astucci e scatole, o su tavolette, ecc.

    , e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    d)l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

    e)la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente regolamento per poter essere considerati originari della Spagna o del Portogallo;

    f)la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

    g)il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

    h)la macellazione degli animali.

    Articolo 4

    1. In deroga all'articolo 1, il carattere di prodotto originario è conferito anche, mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti delle voci doganali e capitoli elencati nell'allegato IV, nei quali siano incorporati materali originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata "Comunità a dieci" e materiali non originari, il cui valore congiuntamente non ecceda la percentuale del valore del prodotto finito, fissato per ciascun prodotto nel suddetto allegato IV.

    In caso di incorporazione di materiali non originari, il loro valore, entro i limiti di cui all'allegato IV, non può mai eccedere:

    - per i prodotti dei capitoli da 84 a 92:

    la percentuale fissata per tali prodotti nella colonna 4 della lista di cui all'allegato III, oppure nella colonna 3, quando nella colonna 4 non è prevista alcune percentuale;

    -per i prodotti delle voci 7407, 7408, 7604 e 7605:

    40 % del valore del prodotto finito.

    2. L'articolo 1 è applicabile, mutatis mutandis, per la determinazione del carattere originario dei prodotti della Comunità a dieci.

    Tuttavia, quando detto carattere originario è acquisito in applicazione delle regole previste al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano soltanto le percentuali e le condizioni previste nei riguardi dei prodotti incorporati non originari.

    Articolo 5

    1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle regole di origine è il prodotto considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura basata sul sistema armonizzato.

    Nel caso di assortimenti di prodotti classificati in base alla regola generale n. 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione dovrà essere determinata per ciascun articolo dell'assortimento;

    lo stesso dicasi per gli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605. Ne consegue che:

    - quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, in virtù del sistema armonizzato, in un'unica voce doganale, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    -quando una partita consiste di vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce doganale del sistema armonizzato, nell'applicare le regole di origine, ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2. Gli accessori, i pezzi di ricambio e le attrezzature che vengono forniti con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte della sua normale attrezzatura ed il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte, sono considerati come costituenti un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

    3. Gli assortimenti, a norma della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari.

    Tuttavia, un assortimento composto da articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento.

    4. Se, applicando la regola generale n. 5 del sistema armonizzato, gli imballaggi sono classificati con le merci che essi contengono, tali imballaggi devono essere considerati come formanti un tutto unico con dette merci, ai fini della determinazione dell'origine.

    5. Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Spagna o del Portogallo, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di paesi terzi.

    Articolo 6

    1. Nella lista di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né fissato - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

    Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, il primo comma si applica "mutatis mutandis". 2. Nella lista di cui all'allegato III, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

    TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 7

    I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi, al momento dell'importazione in Spagna o in Portogallo, al beneficio del regime preferenziale previsto all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'atto di adesione, dietro presentazione di un documento di transito comunitario interno COM T2 ES o COM T2 L ES, o COM T2 PT o COM T2 L PT o di un documento avente i medesimi effetti, redatto, secondo il caso, in Spagna o in Portogallo, alle condizioni stabilite all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 409/86 (3). Articolo 8

    L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, presenta qualsiasi documento giustificativo utile che possa comprovare che le merci da esportare, secondo il caso, in Spagna o in Portogallo possono dar luogo alla compilazione di uno dei documenti di transito comunitario interno di cui all'articolo 7, debitamente corredato, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 409/86 della dicitura "origine Portogallo" o "origine Spagna". Articolo 9

    1. Il regolamento (CEE) n. 3351/83 (4) si applica, mutatis mutandis, per compilare i documenti di transito comunitario interno di cui all'articolo 7 e per stabilire la prova del carattere dei prodotti della Comunità a dieci.

    Il fornitore deve indicare chiaramente nella propria dichiarazione che le merci sono originarie della Comunità a dieci o della Spagna oppure del Portogallo.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, lettera b), ultima frase, e punto 2, lettera b), ultima frase la prova del carattere originario dei prodotti spagnoli o dei prodotti portoghesi può anche essere fornita presentando uno dei documenti di transito comunitario interno di cui all'articolo 7, compilato secondo il caso, in Spagna o in Portogallo.

    Articolo 10

    1. Per garantire la corretta applicazione del presente titolo, la Spagna e il Portogallo si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per controllare l'autenticità e la regolarità dei documenti di transito comunitario interno COM T2 ES o COM T2 L ES o COM T2 PT o COM T2 L PT, oppure del documento avente i medesimi effetti.

    Ai fini del controllo a posteriori, i suddetti documenti di transito comunitario interno o la copia dei documenti aventi i medesimi effetti devono essere conservati dalle autorità doganali spagnole o portoghesi almeno per due anni.

    2. Il controllo a posteriori di detti documenti viene effettuato conformemente alle disposizioni previste in materia nel quadro del regime del transito comunitario.

    TITOLO III Disposizioni generali Articolo 11

    1. I prodotti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti della specie di quelli cui si applica il presente regolamento e per cui sono emessi in Spagna o in Portogallo, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 409/86, documenti di transito comunitario interno COM T2 ES o COM T2 L ES o COM T2 PT o COM T2 L PT, o altri documenti aventi i medesimi effetti, devono:

    a) essere in libera pratica in Spagna o in Portogallo, a seconda della corrente di scambi considerata, oppureb)aver formato oggetto del pagamento, secondo il caso, in Spagna o in Portogallo, del diritto compensativo previsto nei loro confronti all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 526/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Spagna, in Portogallo o in un altro Stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o altre imposizioni all'importazione - diritto di compensazione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/87 (6).L'esportatore può avvalersi della regola di cui alla lettera a) oppure alla lettera b). 2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, i prodotti provenienti da un altro Stato membro in cui sia stato compilato un documento di transito comunitario interno COM T2 ES o COM T2 L ES o COM T2 PT o COM T2 L PT, o un documento avente i medesimi effetti, messi in opera in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione di prodotti cui si applica il presente regolamento, possono beneficiare di una riduzione dei dazi doganali applicabili tra gli altri Stati membri e il Portogallo oppure tra gli altri Stati membri e la Spagna oppure di un esonero dagli stessi.

    Articolo 12

    1. Il comitato dell'origine, istituito all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 802/68 (7) può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regola- mento sottopostogli dal suo presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione della nozione di prodotti originari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 802/68. Articolo 13

    Se l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative ai prodotti di cui all'allegato IV provocano difficoltà del tipo di quelle previste nell'articolo 379 dell'atto di adesione, il nuovo Stato membro interessato può chiedere di essere autorizzato a prendere misure di salvaguardia conformemente a detto articolo.

    TITOLO IV Disposizioni finali Articolo 14

    1. Il regolamento (CEE) n. 846/86 è abrogato.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

    I riferimenti agli articoli del regolamento abrogato devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato I. Articolo 15

    1. I prodotti esportati anteriormente al 1° gennaio 1988, accompagnati da un documento di transito comunitario interno o da un documento che produce gli stessi effetti, previsti all'articolo 7, sono considerati originari in conformità alle norme in vigore il 1° gennaio 1988. 2. I documenti di transito comunitario, interno o i documenti che producono gli stessi effetti, rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1988 sulla base delle norme in vigore prima di tale data, sono accettati conformemente alle norme in vigore al momento del loro rilascio.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. STOLTENBERG (1) GU n. L 83 del 27. 3. 1986, pag.

    1. (2) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag.

    7.(3) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag.

    5. (4) GU n. L 339 del 5. 12. 1983, pag.

    19.(5) GU n. L 52 del 28. 2. 1986, pag.

    1. (6) GU n. L 348 dell'11. 12. 1987, pag.

    1. (7) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag.

    1.

    ALLEGATO I Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 846/86 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3:

    - Paragrafo 1:

    - primo comma, lettere a) e b) Articolo 3, paragrafi 2 e 3 -secondo comma Articolo 3, paragrafo 1 -terzo comma Allegato III, nota introduttiva 4.4 -Paragrafo 2, primo comma:

    - lettere a) e b) Articolo 3, paragrafo 4 - lettera c) Articolo 4, paragrafo 1 - Paragrafo 2 bis Articolo 4, paragrafo 2Articolo 5, paragrafo 1 - Paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 2 - Paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 3 - Paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 4 - Paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 5 - Paragrafo 7 Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 4 Articolo 6 Articolo 5 Articolo 7 Articolo 6 Articolo 8 Articolo 7 Articolo 9 Articolo 8

    Articolo 10 Articolo 9 Articolo 11 Articolo 10 Articolo 12 Articolo 10 bis Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 11 Articolo 16 Allegato I, liste A e B Allegato III, lista unica, colonne 1, 2 e 3 Allegato II, liste I e II Allegato III, lista unica, colonne 1, 2 e 4 Allegato II, lista III Allegato IV Allegato III Allegato II

    N. L 114/86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. 5. 88

    ALLEGATO II Lista dei prodotti di cui all'articolo 1 temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente regolamento

    Voce SA Designazione delle merci ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo prodotti analoghi agli oli minerali ottenuti dalla distillazione ad alta temperatura di catrami di carbon fossile, dei quali più del 65 % in volume distilla ad una temperatura di 250°C o meno (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex da2709 a2715 Oli minerali e loro prodotti di distillazione;

    sostanze bituminose;

    cere minerali ex 2901 Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex 3403 Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o oli ottenuti da minerali bituminosi, purché questi costituiscano meno del 70 % in peso del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate a base di paraffina, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, residui paraffinosi ("slack wax" o "scale wax") ex 3811 Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    ALLEGATO III Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario NOTE INTRODUTTIVE Generalità Nota 1 1.1. Le prime due colonne della lista descrivono il prodotto ottenuto.

    La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema, per tale voce o capitolo.

    Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne, corrisponde una regola nelle colonne 3 e 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 o nella colonna 4 si applica soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. 1.2.Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 o nella colonna 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 1.3.Quando nella lista compaiono più regole differenti, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3 o nella colonna 4. 1.4.Per i prodotti compresi nei capitoli da 84 a 91 inclusi, se nella colonna 4 non figura alcuna regola di origine, si applica la regola della colonna 3. Nota 2 2.1.Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso montaggio od operazioni specifiche.

    Vedi altresì la nota 3.5. 2.2.Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc.

    , impiegato nella fabbricazione del prodotto.

    2.3.Per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

    Nota 3 3.1.Quando una voce o parte di voce non è compresa nella lista, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Se un prodotto citato nella lista è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3. 3.2.La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 o della colonna 4 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati.

    Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 o della colonna 4 si aplicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

    3.3.Quando una regola prescrive che "materiali di qualsiasi voce" possono essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . ." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 della lista.

    3.4.Se un prodotto fabbricato con materiali non originari ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nella lista, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola della lista applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista.

    Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no.

    Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

    3.5.Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nella lista, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, presa nel suo complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5. Nota 4 4.1.La regola nella lista rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario;

    d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario.

    Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 4.2.Quando una regola nella lista specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche.

    Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

    Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

    Ad esempio:

    La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario;

    queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

    4.3.Quando nella lista una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiegto di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

    - Ad esempio:

    La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    -Ad esempio:

    Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati.

    In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

    4.4.Se una regola della lista autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili.

    Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate.

    Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Tessili Nota 5 5.1.Nella lista, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    5.2.Il termine "fibre naturali" comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 5.3.Nella lista, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

    5.4.Nella lista, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 6 6.1.Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nella lista e per cui si fa riferimento alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte alla colonna 3 della lista no si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4). 6.2.Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base, indipendentemente dalla rispettiva percentuale del prodotto.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    - seta;

    - lana;

    - peli grossolani di animali;

    - peli fini di animali;

    - crine di cavallo;

    - cotone;

    - materiali per la fabbricazione della carta e carta;

    - lino;

    - canapa;

    - iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    - filamenti sintetici;

    - filamenti artificiali;

    - fibre sintetiche in fiocco;

    - fibre artificiali in fiocco.

    -Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto.

    Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine possono essere usati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

    -Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana e da filato di fibre sintetiche in fiocco è un tessuto misto.

    Perciò, filati sintetici non originari o filati di lana o una combinazione di tali filati, i quali non soddisfano le regole d'origine possono essere utilizzate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto.

    -Ad esempio:

    Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone e da tessuto di cotone è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da due o più diversi materiali tessili di base, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

    -Ad esempio:

    Se la stessa superficie tessile "tufted" è stata ottenuta da filato di cotone e da tessuto sintetico allora, ovviamente, sarebbero stati utilizzati due diversi materiali tessili di base.

    -Ad esempio:

    Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base.

    Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo peso globale non ecceda il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto.

    Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

    6.3.Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20 % per tale filato.

    6.4.Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

    Nota 7 7.1.Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i ricami e accessori tessili che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.

    Per guarnizioni e accessori tessili s'intendono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le stoffe da fodera o da controfodera non sono considerate guarnizioni né accessori.

    7.2.Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili, non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella portata della nota 4.3). 7.3.Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.Ad esempio:

    Se una regola della lista richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

    7.4.Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

    Voce SA Designazione delle merci Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) ex 2504 Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia ex 2515 Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrato o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazioni di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata

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