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Document 31988D0245

    88/245/CEE: Decisione del Consiglio del 19 aprile 1988 che autorizza la Repubblica francese ad applicare nei suoi dipartimenti d' oltremare e nella Francia metropolitana, in deroga all' articolo 95 del trattato, un' aliquota ridotta del dazio fiscale sul consumo del rum denominato "tradizionale", prodotto in tali dipartimenti

    GU L 106 del 27.4.1988, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/245/oj

    31988D0245

    88/245/CEE: Decisione del Consiglio del 19 aprile 1988 che autorizza la Repubblica francese ad applicare nei suoi dipartimenti d' oltremare e nella Francia metropolitana, in deroga all' articolo 95 del trattato, un' aliquota ridotta del dazio fiscale sul consumo del rum denominato "tradizionale", prodotto in tali dipartimenti

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0033 - 0034


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 1988

    che autorizza la Repubblica francese ad applicare nei suoi dipartimenti d'oltremare e nella Francia metropolitana, in deroga all'articolo 95 del trattato, un'aliquota ridotta del dazio fiscale sul consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti

    (88/245/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare;

    considerando che il trattato ed il diritto derivato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino misure specifiche adeguate alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti;

    considerando che per motivi derivanti dalla situazione geografica, economica e sociale dei DOM, occorre autorizzare la Repubblica francese ad applicare, in deroga all'articolo 95 del trattato, un'aliquota ridotta d'imposta sul consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti;

    considerando che occorre limitare tale deroga per quanto concerne la durata, i quantitativi che possono beneficiarne ed il livello di riduzione del dazio;

    considerando che occorre limitare la durata d'applicazione della presente decisione in conformità delle scadenze previste per l'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni nella Comunità e dell'armonizzazione delle accise;

    considerando che attualmente la Commissione prepara un programma d'azione a favore dei DOM comprendente misure specifiche di adattamento delle politiche comunitarie e nuove azioni per agevolare il ricupero economico di dette regioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 95 del trattato, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare nei suoi dipartimenti d'oltremare e nella Francia metropolitana al consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti, un'aliquota di dazio fiscale inferiore all'aliquota normale di tale dazio applicabile agli alcoli dei codici da 2208 20 a 2208 90 della nomenclatura combinata.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al prodotto ottenuto esclusivamente mediante distillazione dopo fermentazione del succo della canna da zucchero, dello sciroppo di canna da zucchero o di melassa di canna da zucchero, sui luoghi di produzione della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare, a partire da materie prime locali. Il prodotto deve possedere un tenore di elementi volatili diversi dall'alcole etilico superiore a 225 g/hl a 100 % vol e deve essere prodotto a meno di 80 % vol di alcole puro.

    Articolo 3

    1. Nella Francia metropolitana il dazio fiscale ridotto applicabile al prodotto di cui all'articolo 2 si limita ai seguenti contingenti annuali:

    - nel 1988: 99 000 hl d'alcole puro,

    - nel 1989: 97 000 hl d'alcole puro,

    - nel 1990: 95 000 hl d'alcole puro,

    - nel 1991: 92 000 hl d'alcole puro,

    - nel 1992: 90 000 hl d'alcole puro.

    2. Il rapporto tra l'aliquota ridotta di imposta di consumo applicata nella Francia metropolitana al rum denominato « tradizionale » e l'aliquota normale applicata agli alcoli, espressa in percentuale, non può essere inferiore al rapporto fra tali due aliquote esistente nella Francia metropolitana alla data di entrata in vigore della presente decisione.

    3. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1992.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. KIECHLE

    (1) GU n. C 107 del 28. 4. 1982, pag. 6.

    (2) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 109.

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