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Document 31988R1023
Council Regulation (EEC) No 1023/88 of 18 April 1988 opening for 1988, as an autonomous measure, a special import tariff quota for high quality, fresh, chilled or frozen beef and veal falling within CN codes 0201 and 0202 and for products falling within CN codes 0206 10 95 and 0206 29 91
Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 relativo all' apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata
Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 relativo all' apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata
GU L 101 del 20.4.1988, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 relativo all' apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1988 pag. 0009 - 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/88 DEL CONSIGLIO del 18 aprile 1988 relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che, alla luce della situazione dei mercati di carni bovine all'interno e al di fuori della Comunità, è opportuno prevedere l'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario eccezionale di importazione di 8 000 tonnellate, al dazio del 20 %, di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata; considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti; considerando che le modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È aperto, per il 1988, un contingente tariffario comunitario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata. Il volume totale di tale contingente tariffario ammonta a 8 000 tonnellate, espresso in peso del prodotto. 2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio è fissato al 20 %. Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare: a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che prevedono il documento da usare a tale scopo; b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a), sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.