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Document 31988R1021

    Regolamento (CEE) n. 1021/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 che estende il dazio antidumping istituito dal regolameno (CEE) n. 1058/86 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità

    GU L 101 del 20.4.1988, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/1988; abrogato da 388R2735

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1021/oj

    31988R1021

    Regolamento (CEE) n. 1021/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 che estende il dazio antidumping istituito dal regolameno (CEE) n. 1058/86 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1988 pag. 0001 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1021/88 DEL CONSIGLIO

    del 18 aprile 1988

    che estende il dazio antidumping istituito dal regolameno (CEE) n. 1058/86 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Nel luglio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia da W & T Avery Ltd, Esselte Moreau SA e Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co KG, la cui produzione rappresenta la parte maggiore della produzione comunitaria di bilance elettroniche. La denuncia conteneva elementi sufficienti per provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle bilance elettroniche originarie del Giappone (3), la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1058/86 (4) che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, due società hanno proceduto al montaggio di bilance elettroniche nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazone, la Commissione ha pertanto annunciato, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10, riguardante le bilance elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

    - TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito,

    - TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

    (2) La Commissione ha debitamente informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone, nonché i ricorrenti, fornendo alle parti direttamente interessae la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (3) Le due società interessate nonché i ricorrenti hanno espresso le proprie osservazioni per iscritto. La TEC (Regno Unito) ed i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere sentite dalla Commissione.

    (4) Nessuna osservazione è stata presentata dagli acquirenti di bilance elettroniche montate nella Comunità. La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare la natura delle operazioni di montaggio ed ha svolto indagini presso gli impianti delle seguenti società:

    - TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito,

    - TEC-Keylard Weegschalen Nederland Bv.

    (5) Il periodo d'inchiesta è stato costituito dal periodo 1o gennaio-31 luglio 1987.

    B. Relazione o associazione con l'esportatore

    (6) È stato riscontrato che la TEC (UK) è una società affiliata della TEC (Giappone) e che la TEC-Keylard ha notevoli cointeressenze in termini di capitale e strette relazioni economiche e commerciali con la TEC (Giappone).

    C. Produzione

    (7) Le due società hanno iniziato le rispettive operazioni di montaggio dopo l'apertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone, in data 3 settembre 1983.

    D. Pezzi

    (8) Il valore dei pezzi e il rapporto tra i pezzi giapponesi ed i pezzi di altra origine è stato determinato sulla base del prezzo di acquisto pagato dalle società al momento della consegna alle fabbriche nella Comunità, ossia franco fabbrica, dazio corrisposto.

    TEC-Keylard

    (9) La TEC-Keylard ha asserito che alcuni sottogruppi di valore rilevante utilizzati per determinati modelli sono di origine comunitaria. È emerso che questi sottogruppi vengono montati nella Comunità da un produttore indipendente comunitario, utilizzando pezzi importati dal Giappone, pezzi acquistati nella Comunità stessa e pezzi fabbricati da questo stesso produttore comunitario. Sulla base delle informazioni ricevute da due fonti, segnatamente dai ricorrenti che svolgono operazioni di montaggio praticamente identiche e dalle società di cui sopra, si è concluso che queste operazioni di montaggio di sottogruppi costituiscono una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 (1). L'operazione di montaggio e la produzione dei componenti svolta nella Comunità era di natura sostanziale. Il sottogruppo era pertanto di origine comunitaria.

    (10) Il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli prodotti dalla TEC-Keylard si è rivelato inferiore al 60 %. Pertanto, l'inchiesta si è chiusa con una decisione della Commissione.

    TEC (UK)

    (11) Durante il periodo dell'inchiesta è stato prodotto soltanto un modello. È stato accertato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla TEC (UK) è pari al 92,38 % del valore totale dei pezzi.

    E. Altre circostanze

    (12) Si è tenuto debitamente conto di altre circostanze riguardanti le operazioni di montaggio conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    (13) È emerso anche che la TEC (UK) non ha cercato realmente di cambiare i rifornitori originari.

    (14) Per quanto riguarda la manodopera diretta, si è riscontrato che le operazioni di assemblaggio della TEC (UK) hanno creato un numero molto limitato di nuovi posti di lavoro. Inoltre, tale società effettua soltanto semplici operazioni di montaggio elementare mentre i produttori comunitari svolgono un ciclo di produzione completo che esige più personale. Poiché l'incremento delle vendite di bilance elettroniche montate ha determinato un calo delle vendite da parte dei produttori comunitari, è inevitabile concludere che le operazioni di montaggio della società in parola hanno determinato una perdita netta di posti di lavoro nella Comunità.

    (15) È inoltre emerso, che nella Comunità non è stata effettuata alcuna azione di ricerca e sviluppo. In questo contesto la TEC (UK) ha chiesto che si tenga in considerazione il fatto che il proprio direttore tecnico ha effettuato una visita di due mesi presso la fabbrica giapponese della TEC al fine di seguirvi un corso di formazione; la TEC (UK) desidera altresì che si tenga conto della sua decisione di istituire un centro di ricerche e di sviluppo per il perfezionamento delle applicazioni di software. Questa richiesta deve essere respinta poiché le attività sopradescritte, una delle quali ancora non ha assunto carattere operativo, non costituiscono azioni di ricerca e di sviluppo svolte nella Comunità per i prodotti di cui trattasi.

    F. Conclusioni

    (16) In considerazione di quanto precede, si conclude che il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1058/86 deve essere esteso a determinati tipi di bilance elettroniche montate nella Comunità.

    L'importo del dazio da riscuotere sotto forma di dazio forfettario per la societá in questione è stato calcolato in modo che corrisponda alla percentuale del dazio antidumping, applicabile all'esportatore in questione, sul valore cif delle parti o dei materiali giapponesi stabilito per il periodo d'inchiesta.

    G. Impegni

    (17) La TEC (UK), nei confronti della quale si ritengono necessarie misure di salvaguardia, dopo essere stata debitamente informata delle principali risultanze e considerazioni sulla base delle quali sono stati proposti gli attuali provvedimenti, ha offerto un impegno riguardante in particolare il raggiungimento di una determina quota di pezzi originari della Comunità. Attualmente la Commissione non ritiene accettabile detto impegno per motivi che sono stati comunicati direttamente alla società interessata. La Commissione è comunque invitata a riesaminare la possibilità di accettare l'impegno offerto e a effettuare le verifiche necessarie non

    appena la società interessata avrà comunicato che sono state eliminate le condizioni che giustificano la presente estensione del dazio antidumping. Dovranno altresì essere date garanzie soddisfacenti che queste condizioni non si ripresentino in futuro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 1058/86 sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), del codice ex 8423 81 50 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, è applicabile altresì sulle bilance elettroniche immesse nel mercato comunitario dopo essere state montate nella Comunità dalla TEC (UK) Ltd, Preston, Regno Unito.

    2. Il dazio è pari a 65,63 ECU per unità montata dalla società interessata.

    Articolo 2

    1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle bilance elettroniche da parte della società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di produzione di cui sopra.

    2. Le bilance elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione del dazio antidumping, tale dichiarazione viene considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE (1).

    3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. STOLTENBERG

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

    (3) GU n. C 236 del 3. 9. 1983, pag. 5.

    (4) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 1.

    (5) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 3.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

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