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Document 31988R0797

    Regolamento (CEE) n. 797/88 della Commissione del 25 marzo 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 in ordine ai prodotti ottenuti da animali trattati con sostanze ad azione ormonica

    GU L 81 del 26.3.1988, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/797/oj

    31988R0797

    Regolamento (CEE) n. 797/88 della Commissione del 25 marzo 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 in ordine ai prodotti ottenuti da animali trattati con sostanze ad azione ormonica

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 26/03/1988 pag. 0043 - 0043


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 797/88 DELLA COMMISSIONE

    del 25 marzo 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 in ordine ai prodotti ottenuti da animali trattati con sostanze ad azione ormonica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (4), elenca all'articolo 6 i requisiti di cui devono essere in possesso i prodotti acquistati dagli organismi di intervento;

    considerando che l'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (5), prevede che a decorrere dal 1o gennaio 1988 sia vietata, nell'intero territorio della Comunità, la somministrazione di talune sostanze ad azione ormonica agli animali da azienda per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (6);

    considerando che è pertanto opportuno prevedere che le carni ottenute da animali trattati con le sostanze vietate dalla citata direttiva siano escluse dall'intervento a partire da una data che consenta il loro smaltimento entro i termini previsti per l'immissione sul mercato di tutta la carne ottenuta da animali trattati con tali sostanze; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78 indicando i nuovi requisiti cui devono rispondere i prodotti acquistati dagli organismi d'intervento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78 è aggiunta la seguente lettera e):

    « e) che provengano da animali ai quali non sono state somministrate sostanze vietate dall'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE del Consiglio (*);

    (*) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

    (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

    (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

    (5) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

    (6) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

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