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Document 31988S0381

    Decisione n. 381/88/CECA della Commissione del 10 febbraio 1988 che fissa le condizioni e criteri d' applicazione dell' articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica

    GU L 38 del 11.2.1988, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/381(1)/oj

    31988S0381

    Decisione n. 381/88/CECA della Commissione del 10 febbraio 1988 che fissa le condizioni e criteri d' applicazione dell' articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica

    Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1988 pag. 0018 - 0020


    *****

    DECISIONE N. 381/88/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 1988

    che fissa le condizioni e criteri d'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istuisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 194/88/CECA della Commissione, del 6 gennaio 1988 che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    1. Oggetto

    Forma oggetto dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA la limitazione, al massimo all'1 % della perdita di relativa subita nel corso di due trimestri consecutivi da un'impresa che non beneficia o che beneficia relativamente meno dell'insieme delle imprese comunitarie, di quote aggiuntive concesse ai sensi degli articoli 14 e 14 A della decisione n. 194/88/CECA.

    La correzione deve essere effettuata in termini di quote, categoria per categoria, a condizione che l'impresa registri una perdita di almeno l'1 % nel corso di due trimestri consecutivi anche per l'insieme delle categorie di prodotti che essa fabbrica.

    È compito della Commissione fissare le condizioni e criteri di applicazione che regolano la messa in atto del principio fissato da detto articolo.

    2. Riferimenti

    I riferimenti che vanno presi in considerazione sono quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 della decisione n. 194/88/CECA, inclusi quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, così come gli scambi e/o cessioni e gli adeguamenti accordati dalla Commissione ai sensi degli articoli 13 e 15 della stessa decisione.

    3. Calcolo delle « quote di base »

    Le « quote di base » derivano unicamente dall'applicazione dei tassi di riduzione ai riferimenti dell'impresa nel corso dei trimestri considerati.

    4. Calcolo delle « quote finali.

    Le « quote finali » di un'impresa sono definite per ogni categoria, sia per la produzione che per le consegne, come somma di « quote di base » + adeguamento articolo 14 o articolo 14 A della decisione n. 194/88/CECA del trimestre in causa.

    5. Meccanismo di attribuzione del beneficio di applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA

    Al fine di determinare se un'impresa può beneficiare o meno dell'applicazione dell'articolo 7, va seguito il seguente metodo:

    - Per ogni impresa e ogni trimestre, a decorrere dal primo trimestre 1988 il rapporto tra la somma delle « quote di base » dell'impresa e la somma delle « quote di base » di tutte le imprese della Comunità per le stesse categorie viene confrontato al rapporto tra la somma delle « quote finali » dell'impresa e la somma delle « quote finali » di tutte le imprese della Comunità per le stesse categorie.

    - Allorquando la differenza tra il rapporto delle « quote finali » e il rapporto delle « quote di base » è negativo e supera dell'1 % il rapporto delle « quote di base » nel corso di due trimestri consecutivi, si deve procedure al calcolo degli adeguamenti necessari per ridurre la perdita ad un massimo dell'1 % in ognuna delle categorie per ogni trimestre, sia per quanto riguarda le quote di produzione che per le parti di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune. Tuttavia la somma degli adeguamenti per categoria non può condurre, per l'insieme delle categorie, a una differenza positiva tra il rapporto delle « quote finali » e il rapporto delle « quote di base »; se tale differenza è negativa, questa non può essere inferiore, in valore assoluto, all'1 %. Gli adeguamenti così calcolati dovranno essere ripartiti su un periodo abbastanza lungo onde consentire all'impresa di utilizzarli opportunamente evitando al tempo stesso una concentrazione eccessiva delle spedizioni in un breve periodo, con rischi di perturbazione del mercato. Tali inconvenienti saranno evitati con una ripartizione su due trimestri del recupero dei due trimestri precedenti.

    - Il calcolo sopra descritto è ripetuto ogni trimestre al fine di verificare se l'impresa soddisfa le condizioni di eleggibilità nel corso di due trimestri consecutivi e tenendo altresì conto del fatto che il beneficio dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA può essere

    accordato un'unica volta per trimestre. Nel caso in cui un'impresa non soddisfi più le condizioni di eleggibilità nel corso di un trimestre, per tale impresa la sequenza viene interrotta e non sarà ripresa che allorquando le condizioni saranno di nuovo soddisfatte per due trimestri consecutivi.

    6. Procedura

    Dopo la fine di ogni trimestre, la Commissione fornirà l'elenco delle imprese suscettibili di beneficiare dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA. Essa procederà d'ufficio all'attribuzione delle quote supplementari che ne derivano per le imprese beneficiarie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I riferimenti da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA sono quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 della decisione suddetta, inclusi quelli risultati dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, così come gli scambi e/o cessioni e gli adeguamenti accordati dalla Commissione ai sensi degli articoli 13 e 15 della stessa decisione.

    Articolo 2

    Le « quote di base » secondo gli articoli 3 e 4 vengono definite come il risultato dell'applicazione dei tassi d'abbattimento ai riferimenti dell'impresa nel corso del o dei trimestri considerati.

    Articolo 3

    Le « quote finali » secondo l'articolo 4 sono definite come la somma di:

    « quote di base » + adeguamento secondo l'articolo 14 della decisione n. 194/88/CECA

    o

    « quote di base » + adeguamento secondo l'articolo 14 A della decisione n. 194/88/CECA

    Articolo 4

    La variazione di relatività nel corso di un trimestre per categoria e per l'insieme delle categorie prodotte da un'impresa è uguale alla differenza fra i rapporti (1) e (2) seguenti, calcolati per lo stesso trimestre:

    (1)

    « quote di base » della società × 100,00

    « quote di base » per l'insieme della Comunità per la o le categorie in oggetto

    (2)

    « quote finali » della società × 100,00

    « quote finali » per l'insieme della Comunità per la o le categorie in oggetto

    Articolo 5

    Il beneficio d'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA viene concesso alle imprese per le quali la differenza calcolata per l'insieme delle categorie tra i rapporti (2) e (1) dell'articolo 4 della presente decisione è negativa e supera almeno per due trimestri consecutivi l'1 % del rapporto (1).

    Articolo 6

    I calcoli per l'attribuzione delle quote supplementari concesse ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA vengono effettuati separatamente per categoria sia per le quote di produzione che per le quote di produzione che per la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune.

    Articolo 7

    L'ammontare aggiuntivo delle quote di produzione e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune, da concedere categoria per categoria, ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA è calcolato in modo tale che il rapporto delle « quote finali » dell'impresa in questione (ivi comprese le quote aggiuntive concesse ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA) e le « quote finali » dell'insieme delle imprese della Comunità nella categoria di cui trattasi non si discosti di più dell'1 % dallo stesso rapporto istituito tra, da un lato le « quote di base » dell'impresa in questione, e dall'altro quello dell'insieme della Comunità.

    Tuttavia la differenza calcolata per l'insieme delle categorie tra i rapporti (2) e (1) dell'articolo 4 (ivi comprese le quote aggiuntive concesse all'impresa in questione ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 194/88/CECA) deve restare negativa e non essere in valore assoluto inferiore all'1 %.

    Articolo 8

    Gli adeguamenti concessi in applicazione dell'articolo 5 debbono essere utilizzati dall'impresa beneficiaria entro la fine del secondo trimestre successivo all'ultimo trimestre per il quale l'adeguamento è stato attribuito.

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1988.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 25 del 29. 1. 1988, pag. 1.

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