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Document 31988D0069

88/69/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1987 relativa ad uno stanziamento iniziale ai Paesi Bassi di parte delle risorse da imputare all' esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d' intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

GU L 33 del 5.2.1988, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/69/oj

31988D0069

88/69/CEE: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1987 relativa ad uno stanziamento iniziale ai Paesi Bassi di parte delle risorse da imputare all' esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d' intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0041 - 0041


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

relativa ad uno stanziamento iniziale ai Paesi Bassi di parte delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti - al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988 - è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri;

considerando che attualmente si dispone di dati statistici provvisori circa il fabbisogno dei vari Stati membri, in base al quale saranno ripartiti gli stanziamenti di bilancio e che i dati definitivi saranno disponibili solo nei primi mesi del 1988;

considerando che il 18 dicembre 1987 i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione di avviare la misura di cui trattasi sul loro territorio ed hanno indicato i quantitativi di prodotti che intenderebbero distribuire; che è auspicabile che il programma sia avviato fin d'ora nei paesi della Comunità in cui è possibile iniziare la sua realizzazione prima che altrove; che l'inizio del programma a date diverse non deve comportare una discriminazione fra le varie regioni della Comunità; che si può garantire l'assenza di discriminazioni procedendo ad uno stanziamento iniziale parziale; che la Commissione ha adottato le decisioni 87/596/CEE (3) e 88/68/CEE (4) relative alla concessione di stanziamenti iniziali parziali alla Francia e alla Danimarca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento iniziale di parte delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione come segue:

- Paesi Bassi: 1,5 milioni di ECU.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nei Paesi Bassi, i seguenti quantitativi di prodotti:

- fino a 150 t di burro,

- fino a 300 t di carni bovine.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere ritirati a decorrere dal 28 dicembre 1987.

Articolo 2

Si provvederà all'adozione di un'ulteriore decisione sulla ripartizione delle risorse fra tutti gli Stati membri, compresa l'assegnazione di stanziamenti supplementari ai Paesi Bassi, non appena sarà noto il rispettivo fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

(3) GU n. L 361 del 22. 12. 1987, pag. 27.

(4) Vedi pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.

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