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Document 31988R0333

Regolamento (CEE) n. 333/88 della Commissione del 4 febbraio 1988 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all' importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

GU L 33 del 5.2.1988, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995; abrogato da 395R1571

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/333/oj

31988R0333

Regolamento (CEE) n. 333/88 della Commissione del 4 febbraio 1988 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all' importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 333/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1988

relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che, per maggior chiarezza, in seguito alle modifiche sostanziali subentrate in materia di non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (4), è opportuno procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che i paesi di cui all'articolo 1 del presente regolamento si sono impegnati ad osservare il prezzo di riferimento; che è pertanto opportuno che non sia riscossa nei loro confronti la tassa di compensazione sulle importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 non è riscossa all'importazione dei prodotti seguenti:

1. a) vino rosso, compreso il vino rosato,

b) vino bianco diverso da quello presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,

c) vino liquoroso,

d) vino alcolizzato,

originari e in provenienza:

- dall'Algeria,

- dall'Argentina,

- da Cipro,

- da Israele,

- dal Marocco,

- dalla Romania;

2. a) vino rosso, compreso il vino rosato,

b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),

c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,

d) vino liquoroso,

e) vino alcolizzato,

originari e in provenienza:

- dal Sudafrica,

- dall'Australia,

- dall'Austria,

- dalla Bulgaria,

- dal Cile,

- dall'Ungheria,

- dalla Svizzera,

- dalla Cecoslovacchia,

- dalla Tunisia,

- dalla Turchia,

- dalla Iugoslavia.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 2223/70 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

(3) GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.

(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

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