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Document 31988R0332

    Regolamento (CEE) n. 332/88 della Commissione del 3 febbraio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell' India

    GU L 33 del 5.2.1988, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/332/oj

    31988R0332

    Regolamento (CEE) n. 332/88 della Commissione del 3 febbraio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell' India

    Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0012 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 332/88 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 1988

    relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari dell'India

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 1), elencati in allegato, originari dell'India, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

    considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'India, in data 18 novembre 1987, una domanda di consultazioni;

    considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni dei prodotti della categoria 1 debbono essere soggette, dal 18 novembre 1987 al 17 febbraio 1988, con regolamento (CEE) n. 3265/87 della Commissione (2), a dei limiti quantitativi provvisori;

    considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi dall'11 al 13 gennaio 1988, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili in questione a limiti quantitativi comunitari dal 18 novembre al 31 dicembre 1987 e per gli anni 1988 - 1991;

    considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

    considerando che i prodotti in questione, esportati dall'India tra il 18 novembre 1987 e il 31 dicembre 1987 verso la Comunità devono essere dedotti dal limite quantitativo comunitario dal 18 novembre al 31 dicembre 1987;

    considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'India della categoria riportata in allegato è soggetta a limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

    2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87 dall'India verso la Comunità continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

    3. Tutti i prodotti dall'India verso la Comunità a decorrere dal 18 novembre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il periodo dal 18 novembre al 31 dicembre 1987. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'India prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3265/87.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 3265/87 è abrogato.

    Articolo

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1988.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 21.

    ALLEGATO

    1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune (1987) // Codice Nimexe (1987) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Unità // Stati membri // Limiti quantitativi dal 18 novembre al 31 dicembre 1987 // // // // // // // // // 1 // 55.05 // 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87 // Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto // India // tonnellate // D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE // 816 214 813 341 909 133 48 23 107 28 3 432 // // // // // // // //

    1.2.3.4.5.6.7 // Categoria // Codice NC // Designazione delle merci // Paesi terzi // Unità // Stati membri // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988 // // // // // // // // 1 // 5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00 // Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto // India // tonnellate // D F I BNL UK IRL DK GR ES PT CEE CEE CEE CEE // 5 000 1 020 9 270 4 350 7 000 1 030 780 200 900 450 30 000 Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1989: 30 600 1990: 31 212 1991: 31 836 // // // // // // //

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