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Document 31987R4091

    Regolamento (CEE) n. 4091/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

    GU L 382 del 31.12.1987, p. 27–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4091/oj

    31987R4091

    Regolamento (CEE) n. 4091/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

    Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1987 pag. 0027 - 0038


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4091/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3034/80 che fissa i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, qui di seguito denominata «sistema armonizzato», destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale, considerando che dal 1° gennaio 1988 si applica, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci, che risponderà contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri; considerando che la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3034/80 (3) è ripresa nella tariffa doganale comune; che risulta necessario, di conseguenza, formulare le designazioni delle merci e i numeri tariffari che figurano in detto regolamento secondo i termini della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato; considerando che l'esperienza ha dimostrato che bisognerà modificare talune quantità di prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80; considerando che la nomenclatura combinata non consente d'altronde di mantenere per alcuni tipi di merci dei capitoli 17, 18, 19 e 21 le indicazioni riguardanti la loro composizione e che servono al calcolo dell'elemento mobile da percepire all'importazione; che è pertanto necessario stabilire altrimenti tali indicazioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 1I quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3033/80, qui di seguito denominate ''merci'', sono fissati come indicato nell'allegato I a fronte di ciascuna delle corrispondenti specifiche della tariffa doganale comune. Per quanto riguarda le merci delle sottovoci per le quali l'allegato I rimanda all'allegato II, tali quantitativi sono fissati come indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci è applicato un codice complementare, composto dalla cifra 7, seguito da tre cifre, secondo la composizione della merce, come indicato nell'allegato III.»; 2)il testo dell'articolo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:«a) riso: il riso semigreggio a grani lunghi;»; 3)il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 3Le merci dei codici NC 1704 10 11, 19, 91 e 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 e 91, 3505 10 10 e 90, 3505 20 10, 30, 50 e 90, 3809 10 10, 30, 50 e 90, 3823 60 11 e 91 sono considerate come ottenute da granturco oggetto della restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75.»; 4)l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento; 5)l'allegato II diventa allegato IV.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM

    (1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

    (2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.

    (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 7.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO I (per 100 kg di merci) >SPAZIO PER TABELLA>

    (a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati. >SPAZIO PER TABELLA>

    (b) L'elemento mobile (MOB) non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o che contengano meno del 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio. >SPAZIO PER TABELLA>

    (a) Per 100 kg di patate dolci ecc., o di granturco dolce, sgocciolati. >SPAZIO PER TABELLA>

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