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Document 31987R3350

    Regolamento (CEE) n. 3350/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

    GU L 317 del 7.11.1987, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3350/oj

    31987R3350

    Regolamento (CEE) n. 3350/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 07/11/1987 pag. 0033 - 0033


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3350/87 DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 6,

    considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (4), i prezzi d'acquisto particati dagli organismi d'intervento sono fissati in base alle due rilevazioni più recenti del prezzo di mercato; che, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prezzi di mercato presi in considerazione sono quelli degli Stati membri in cui gli acquisti d'intervento sono autorizzati; che alla luce degli obiettivi perseguiti dalla recente riforma del regime di intervento, emerge che detti Stati membri si limitano a quelli nei quali i prezzi di mercato sono inferiori all'87 % del prezzo di intervento; che per ragioni di chiarezza è pertanto opportuno inserire nel testo del regolamento (CEE) n. 2226/78 le precisazioni necessarie;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78 fissa a + 10 o Celsius la temperatura massima della sala di disossamento; che, per conformarsi alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificato da ultimo dalla direttiva 86/587/CEE (6), occorre portare tale temperatura a + 12o Celsius;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

    1. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

    «g) i prezzi di acquisto sono fissati l'ultimo lunedì di ogni mese, in base alle due rilevazioni più recenti dei prezzi di mercato negli Stati membri in cui i prezzi sono inferiori all'87 % del prezzo di intervento; i prezzi d'acquisto sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; tuttavia, se gli elementi di calcolo presi in considerazione danno esito ad un prezzo di acquisto che differisce di meno di 1,5 ECU/100 kg da quello precedentemente fissato, resta in vigore quest'ultimo;»

    2. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. La sala disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a + 12o Celsius.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

    (4) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

    (5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 26.

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