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Document 31987R3316

Regolamento (CEE) n. 3316/87 della Commissione del 4 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

GU L 315 del 5.11.1987, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3316/oj

31987R3316

Regolamento (CEE) n. 3316/87 della Commissione del 4 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 05/11/1987 pag. 0024 - 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3316/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/87 (4), l'importo dell'aiuto da erogare è quello in vigore il giorno della fabbricazione della caseina e dei caseinati; che non è prevista alcuna disposizione circa la conversione dell'aiuto in moneta nazionale;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), prevede che la modifica del tasso di conversione agricolo incida sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso; che nel settore dei prodotti lattiero-caseari, i fatti generatori devono essere determinati in base alla procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che è opportuno considerare la produzione di caseina e di caseinati come fatto generatore nell'ambito del regolamento (CEE) n. 756/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 756/70 è aggiunto il seguente comma:

« La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

(4) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 22.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

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