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Document 31987D0395

    87/395/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1987 che modifica la decisione della Commissione 87/131/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    GU L 208 del 30.7.1987, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1994; abrog. impl. da 31994D0566

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/395/oj

    31987D0395

    87/395/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1987 che modifica la decisione della Commissione 87/131/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1987 pag. 0043 - 0043


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 1987

    che modifica la decisione della Commissione 87/131/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (87/395/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione differente dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora sia la pratica commerciale che le esigenze tecniche rendessero possibile tale deroga;

    considerando che, nei Paesi Bassi, le esigenze tecniche attinenti alla pratica del metodo di classifica e, quindi, alla prassi commerciale, comportano la necessità di asportare rognoni, sugna e diaframma compreso il pilastro; che di ciò conviene tener conto nell'adeguamento del peso alla presentazione tipo; che la decisione 87/131/CEE della Commissione (5) deve essere modificata di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 87/131/CEE è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 1 bis

    In deroga alla presentazione tipo, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono presentate senza sugna, rognoni e diaframma compreso il pilastro prima della pesatura e della classificazione. Il peso a caldo constatato viene aumentato del 2,22 % onde procedere alla quotazione del suino macellato su una base comparabile. »

    Articolo 2

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

    (3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

    (4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.

    (5) GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 50.

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