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Document 31987R1897
Council Regulation (EEC) No 1897/87 of 2 July 1987 amending and derogating from Regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream
Regolamento (CEE) n. 1897/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 recante modifica e deroga al regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d' intervento sul mercato del burro e della crema di latte
Regolamento (CEE) n. 1897/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 recante modifica e deroga al regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d' intervento sul mercato del burro e della crema di latte
GU L 182 del 3.7.1987, p. 35–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995
Regolamento (CEE) n. 1897/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 recante modifica e deroga al regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d' intervento sul mercato del burro e della crema di latte
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0217
REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 recante modifica e deroga al regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (5), stabilisce che le misure di intervento si applicano, per quanto riguarda il burro, esclusivamente al burro classificato di prima qualità negli Stati membri; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 985/68 il burro salato prodotto a base di crema dolce e con un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'80 % può essere venduto all'organismo d'intervento; che, tenendo conto della situazione del mercato del burro e in particolare delle difficoltà incontrate dagli organismi d'intervento nella vendita di questo tipo di burro tanto sul mercato comunitario quanto sul mercato mondiale, appare opportuno sopprimere tale possibilità; che tuttavia, per consentire all'industria di adeguarsi alla nuova normativa, è opportuno autorizzare in via transitoria, negli Stati membri che attualmente ricorrono alla possibilità di acquistare burro salato, l'acquisto all'intervento di tale burro; considerando inoltre che conviene autorizzare l'acquisto all'intervento di burro prodotto a base di crema dolce e con un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'82 %, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 985/68 è sostituito dal testo seguente: «a) deve presentare la composizione e le caratteristiche seguenti:aa) - avere un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'82 %;- avere un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;- essere prodotto a base di crema acida,oppure bb)-avere un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'82 %;- avere un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;- essere prodotto a base di crema dolce. Articolo 2 In deroga all'articolo 1, nel corso delle campagne 1987/1988 e 1988/1989 gli organismi d'intervento dell'irlanda e del Regno Unito sono autorizzati ad acquistare anche burro prodotto a base di crema dolce con un tenore minimo, in peso, di materie grasse butirriche dell'80 %, un tenore massimo, in peso, d'acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 47. (4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (5) GU n. L 367 del 31. 12.1985, pag. 5.