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Documento 31987R0986

REGOLAMENTO (CEE) N. 986/87 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 387/87 in ordine al termine per il ritiro dello zucchero messo a disposizione degli indigenti vittime dell' ondata di freddo

GU L 93 del 7.4.1987, pagg. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/05/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/986/oj

31987R0986

REGOLAMENTO (CEE) N. 986/87 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 387/87 in ordine al termine per il ritiro dello zucchero messo a disposizione degli indigenti vittime dell' ondata di freddo

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 07/04/1987 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 986/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 387/87 in ordine al termine per il ritiro dello zucchero messo a disposizione degli indigenti vittime dell'ondata di freddo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che conformemente al regolamento della Commissione (CEE) n. 387/87 (3) una parte dello zucchero detenuto dall'organismo d'intervento italiano è messo a disposizione di enti caritativi onde venire in aiuto alle persone indigenti vittime dell'ondata di freddo dell'inverno 1986/1987; che l'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso regolamento prevede che il ritiro dello zucchero deve essere effettuato al più tardi il 31 marzo 1987 ovvero, in caso di difficoltà tecniche, al più tardi a metà aprile 1987; che occorre posticipare la data limite di ritiro al 30 aprile 1987, mantenendo la possibilità di un termine supplementare per i casi di difficoltà tecniche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 387/87 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 30 aprile 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 23.

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