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Document JOL_1987_069_R_0024_009

Decisione del Consiglio, del 16 gennaio 1987, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1986
Accordo internazionale sul cacao del 1986

GU L 69 del 12.3.1987, p. 24–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31987D0166

87/166/CEE: Decisione del Consiglio del 16 gennaio 1987 relativa all' applicazione provvisoria dell' accordo internazionale sul cacao del 1986

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 12/03/1987 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0404
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0404


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 1987 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 (87/166/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

considerando che l'accordo internazionale sul cacao del 1980 è scaduto il 30 settembre 1986 e che sono state prese disposizioni per garantire il mantenimento della scorta regolatrice e delle sue risorse fino al 31 gennaio 1987 ;

considerando che, in applicazione della decisione del Consiglio del 30 settembre 1986, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno firmato, il 30 settembre 1986, l'accordo internazionale sul cacao del 1986 ;

considerando che è opportuno garantire l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, dell'accordo del 1986 entro il 1o febbraio 1987 ; che, a tale scopo, è necessario che la Comunità e gli Stati membri notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle proprie procedure interne richiesta a tal fine e non appena le abbiano espletate, la propria intenzione di applicare il nuovo accordo a titolo provvisorio,

DECIDE :

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri che hanno espletato le procedure interne richieste a tal fine notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo internazionale sul cacao del 1986, in conformità dell'articolo 70 dello stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di applicazione provvisoria da parte della Comunità.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. VERHOFSTADT

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