Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0328

Regolamento (CEE) n. 328/87 della Commissione del 2 febbraio 1987 che fissa per il terzo periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 32 del 3.2.1987, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/328/oj

31987R0328

Regolamento (CEE) n. 328/87 della Commissione del 2 febbraio 1987 che fissa per il terzo periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1987 pag. 0005 - 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1987

che fissa per il terzo periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2316/86 (2), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87 (4), ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo annuo di riferimento; che i livelli di detto prelievo sono indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84;

considerando che gli importi del prelievo devono essere stabiliti dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 857/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli i mporti del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, per il terzo periodo di dodici mesi, sono fissati a:

- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A,

- 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula B o della formula A quando i quantitativi di riferimento sono assegnati alle associazioni di produttori o alle loro unioni di cui all'articolo 12, lettera c),

- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.

Top