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Document 31987R0255

Regolamento (CEE) n. 255/87 del Consiglio del 26 gennaio 1987 recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

GU L 26 del 29.1.1987, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrog. impl. da 31999R1493

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/255/oj

31987R0255

Regolamento (CEE) n. 255/87 del Consiglio del 26 gennaio 1987 recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 29/01/1987 pag. 0002 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 255/87 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1987

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'adozione delle disposizioni che integrano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune occorre prorogare fino al 31 dicembre 1987 le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3581/85 (4);

considerando che è opportuno approfittare di tale modifica per rettificare un riferimento inesatto nonché per sopprimere una disposizione sorpassata del regolamento (CEE) n. 351/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 351/79 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, punto 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. vini da tavola e vini v.q.p.r.d., qualora condizioni climatiche e abitudini di consumo richiedano l'aggiunta di alcole e quando sono esportati in paesi terzi; »;

2) all'articolo 1, lettere a) e b), i termini « all'articolo 30 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 31 »;

3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Sono applicabili fino al 31 dicembre 1987:

- l'articolo 1, punto 2, lettera b), e punto 3;

- l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b);

- l'articolo 2, paragrafo 2, nella misure in cui si riferisce ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 3. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 3, è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

(4) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 6.

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