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Document 31986D0624
86/624/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 approving a programme for the reception and storage of cereals, rape and seed legumes submitted by the Government of the Federal Republic of Germany in respect of the Land of Bavaria pursuant to Council Regulation (EEC) No 355/77 (Only the German text is authentic)
86/624/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
86/624/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 361 del 20.12.1986, p. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
86/624/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0045
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (86/624/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbrario 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 24 febbrario 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella per il Land di Baviera; considerando che il programma ha per oggetto l'estensione, d'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di magazzinaggio e di raccolta, ivi comprese le attrezzature connesse necessarie per la commercializzazione dei cereali, della colza e delle leguminose da granella, ai fini della buona conservazione, della rapida costituzione di partite omogenee, della valorizzazione dei prodotti e del potenziamento della competitività del settore; che esso costituisce pertanto un programma si sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che i principi della corretta gestione finanziaria non consentono di incoraggiare gli investimenti che sono utilizzati a fini d'intervento; considerando che il programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore della raccolta e del magazzinaggio dei cereali, della colza e delle leguminose da granella in Baviera; che il termine fissato per l'esecuzione del programma non supera la durata prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma relativo al settore della raccolta e del magazzinaggio dei cereali, della colza e delle leguminose da granella in Baviera, notificato conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo per quanto riguarda gli impianti che sono utilizzati a fini d'intervento. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.