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Document 31986D0620
86/620/EEC: Commission Decision of 10 December 1986 approving an addendum to the programme relating to the seeds and propagating material sector submitted by the Government of the Federal Republic of Germany for the Land of Baden-Württemberg pursuant to Council Regulation (EEC) No 355/77 (Only the German text is authentic)
86/620/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
86/620/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 361 del 20.12.1986, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
86/620/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0041
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Wuerttemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (86/620/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 16 aprile 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 80/1050/CEE della Commissione (3), relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg; considerando che tale addendum al programma prevede la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle capacità di trattamento, di codizionamento e di commercializzazione nel settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg, al fine di rispondere alle segienze degli utilizzatori, di migliorare la situazione del settore e di valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baden-Wuerttemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 14 aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 10.