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Document 31986R3892

    Regolamento (CEE) n. 3892/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

    GU L 361 del 20.12.1986, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3892/oj

    31986R3892

    Regolamento (CEE) n. 3892/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0028


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/86 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

    considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/86 (3), prevede l'applicazione del contributo previsto dal regolamento (CEE) n. 475/86 fino al 31 dicembre 1986;

    considerando tuttavia che il regime di controllo dei prezzi degli oli immessi in consumo è applicabile anche nel 1987; che occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 1987 l'applicazione del succitato contributo;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1183/86, prevede, all'articolo 14, paragrafo 4 che le importazioni di oli appartenenti al gruppo C del bilancio siano esonerate dal contributo fino ad un quantitativo massimo di 37 500 tonnellate; che è tuttavia opportuno sopprimere tale massimale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

    1. nel paragrafo 1, la parte di frase « per il periodo 1o marzo-31 dicembre 1986 » è sostituito da quanto segue: « per il periodo intercorrente tra il 1o marzo 1986 e il 31 dicembre 1987 »;

    2. nel paragrafo 4, la parte di frase « entro il limite di 37 500 t » è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

    (2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

    (3) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 23.

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