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Document 31986R3889

Regolamento (CEE) n. 3889/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

GU L 361 del 20.12.1986, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3889/oj

31986R3889

Regolamento (CEE) n. 3889/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0023


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86 (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1986.

La pesca della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.

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