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Document 31986R3879

    Regolamento (CEE) n. 3879/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2315/86 che modifica l' allegato VI del regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    GU L 361 del 20.12.1986, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3879/oj

    31986R3879

    Regolamento (CEE) n. 3879/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2315/86 che modifica l' allegato VI del regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0005 - 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/86 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1986

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2315/86 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 (2), in particolare l'articolo 30,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/86 ha modificato l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3796/81 in modo tale che l'esenzione dai dazi doganali autonomi applicati all'importazione di alcuni pesci d'acqua dolce è stata soppressa;

    considerando che per non recare pregiudizio agli operatori economici interessati conviene escludere dall'applicazione dei dazi doganali ripristinati le merci che erano in viaggio verso la Comunità il 28 luglio 1986, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2315/86,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/86 è modificato come segue:

    1) il comma unico diventa paragrafo 1;

    2) è aggiunto il seguente paragrafo 2;

    « 2. Tuttavia, i dazi doganali risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 non si applicano ai prodotti delle sottovoci 03.01 A I c), 03.01 A I d) e 03.01 A IV b) della tariffa doganale comune per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Gli interessati devono fornire la prova, soddisfacente per le autorità doganali competenti, che è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, mediante qualsiasi documento doganale e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo. ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 28 luglio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. JOPLING

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.

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