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Document 31986R3878

    Regolamento (CEE) n. 3878/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo all' applicazione della decisione n. 2/86 del Consiglio di associazione CEE-Malta recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e Malta, per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia

    GU L 361 del 20.12.1986, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3878/oj

    31986R3878

    Regolamento (CEE) n. 3878/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo all' applicazione della decisione n. 2/86 del Consiglio di associazione CEE-Malta recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e Malta, per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/86 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 1986

    relativo all'applicazione della decisione n. 2/86 del Consiglio di associazione CEE-Malta recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1) è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1971;

    considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2) è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1o giugno 1976;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato al protocollo di cui sopra e che forma parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 2/86 recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative a detta definizione;

    considerando che occorre applicare la suddetta decisione nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È applicabile nella Comunità la decisione n. 2/86 del Consiglio di associazione CEE-Malta acclusa al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. HOWE

    (1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

    DECISIONE No 2/86 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA

    del 16 dicembre 1986

    recante proroga della decisione n. 2/84 che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e Malta, per quanto riguarda i trasformatori di frequenza intermedia

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA

    visto l'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970,

    visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo addizionale all'accordo, in particolare l'articolo 25,

    considerando che la decisione n. 2/84 è applicabile fino al 31 luglio 1986; che occorre prorogarla poiché una parte della produzione maltese non risponde tuttora alle condizioni previste dal protocollo precitato in materia di acquisizione del carattere originario,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'articolo 3 della decisione n. 2/84, la data del 31 luglio 1986 è sostituita da quella del 31 luglio 1988.

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1986.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    di associazione CEE-Malta

    Il Presidente

    P. FARRUGIA

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