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Document 21986A1122(10)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell' agricoltura e della pesca

    GU L 328 del 22.11.1986, p. 90–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    Related Council decision

    21986A1122(10)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell' agricoltura e della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0090


    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    la firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra il Regno di Svezia e la Comunità economica europea, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca.

    A. Settore agricolo

    In riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ed agli accordi conclusi il 16 luglio 1980 ed il 23 giugno 1982 nell'ambito dell'arti-

    colo XXVIII del GATT, nonché ai negoziati che hanno avuto luogo tra le due parti per adattare i

    precitati accordi e definire misure commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli, nello spirito

    dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, confermo che i risultati dei negoziati sono i seguenti:

    II. Il Regno di Svezia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1g marzo 1986, le reciproche concessioni previste negli scambi di lettere e negli accordi summenzionati.

    II. A decorrere dal 1g marzo 1986, la Comunità accorda, su base unilaterale e secondo le condizioni che seguono, una concessione tariffaria per i piselli congelati di cui alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia:

    a) fino al 31 dicembre 1992:

    Un contingente tariffario annuo di 6 000 tonnellate, di cui 4 500 tonnellate riservate alla Spagna.

    Il dazio applicabile a questo contingente sarà del 4,5 % per le importazioni in Spagna e del 6 % per le importazioni negli altri Stati membri della Comunità;

    b) a decorrere dal 1g gennaio 1993:

    Un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate al dazio del 6 %.

    B. Settore della pesca

    Tenuto conto dei reciproci interessi e delle reciproche responsabilità in questo settore e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, la Comunità ha deciso di sospendere completamente o parzialmente il dazio applicabile a taluni prodotti della pesca, originari della Svezia ed importati nella Comunità, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato I della presente lettera. Tali sospensioni hanno efficacia il 1g marzo 1986.

    Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

    Inoltre, le importazioni nella Comunità di detti prodotti beneficeranno del tasso preferenziale solo se il prezzo franco frontiera per i prodotti considerati, determinato degli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è almeno pari al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti e per le categorie di prodotti considerati.

    In seguito alle consultazioni fra le due parti, la Comunità aprirà i contingenti tariffari annuali a 20 000 tonnellate di aringhe, come previsto nell'allegato I. Queste consultazioni avranno luogo ogni anno anteriormente al 1g maggio.

    Prendo atto del fatto che, nello stesso spirito di cooperazione, il Regno di Svezia si impegna a sospendere completamente i dazi doganali e tutte le tasse di effetto equivalente applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità:

    N. della tariffa doganale svedese

    Designazione delle merci

    ex 03.01

    Filetti di pesce congelati

    ex 16.04

    Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi succedanei

    ex 16.05

    Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.

    Tali sospensioni hanno efficacia il 1g marzo 1986 per le importazioni provenienti dalla Comunità alle quali la Svezia non applica attualmente dazi doganali o tasse di effetto equivalente. Per le importazioni in Svezia di prodotti originari di uno Stato membro alle quali la Svezia applica attualmente tali dazi o tasse, questi ultimi sono ridotti conformemente al calendario di cui all'allegato II.

    Inoltre, alla luce della stretta cooperazione esistente in materia di conservazione tra il Regno di Svezia e la Comunità, le due parti cercheranno di fissare l'equilibrio dei propri accordi reciproci di pesca, nel quadro dell'accordo concluso, ad un livello che consenta di mantenere, salvo imprevedibili cambiamenti biologici, gli attuali orientamenti di pesca. Inoltre, le autorità svedesi offriranno alle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità la possibilità di pescare determinati quantitativi di merluzzo e di aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, oltre a quelli già previsti, su base annua, nel quadro dell'accordo di pesca esistente tra il Regno di Svezia e la Comunità; questi quantitativi supplementari sono fissati nel modo seguente:

    - Merluzzo del Baltico:

    2 500 tonnellate

    Qualora i TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese del Mar Baltico dovessero superare le 50 000 tonnellate, potrebbe essere accordato un contingente superiore a 2 500 tonnellate, fermo restando che questo incremento non dovrà superare il 10 % della quota dei TAC superiore alle 50 000 tonnellate.

    Qualora venisse deciso un incremento del genere, sarà concesso, a titolo di compensazione, un contingente superiore a dazio nullo per le aringhe e/o il merluzzo provenienti dalla Svezia e esportati nella Comunità.

    Se il TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese sarà fissato

    a un livello inferiore alle 40 000 tonnellate, il contingente di

    2 500 tonnellate sarà ridotto nella stessa proporzione.

    - Aringa del Baltico:

    1 500 tonnellate.

    Le pesca da parte di navi della Comunità dei contingenti di cui sopra sarà soggetta ai medesimi requisiti e alle medesime condizioni applicate alle attività di pesca della Comunità in tale zona per i contingenti accordati in base all'accordo sulla pesca tra il Regno di Svezia e la Comunità.

    C. Regime applicabile alle Canarie e a Ceuta e Melilla

    Per quanto concerne le Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno deciso quanto segue:

    a) Il Regno di Svezia applicherà alle importazioni provenienti da tali territori le concessioni tariffarie contemplate negli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e negli accordi del 16 luglio 1980 e del

    23 giugno 1982 nonché quelle previste nella presente lettera.

    b) Qualora eventuali modifiche del regime di importazioni vigente per i prodotti agricoli e della pesca destinati alle Canarie e a Ceuta e Melilla dovessero compromettere le esportazioni dalla Svezia, la Comunità e il Regno di Svezia si consulteranno per adottare misure appropriate onde risolvere la situazione.

    c) Il comitato misto adotterà le modifiche relative alle regole di origine eventualmente necessarie per consentire l'applicazione delle lettere a) e b).

    Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Svezia su quanto precede.

    Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, formulata nei termini seguenti:

    «La firma del protocollo di adeguamento dell'accordo tra il Regno di Svezia e la Comunità economica europea, a seguito dell'ampliamento della Comunità, ha offerto alle due parti contraenti l'opportunità di esaminare i mezzi idonei a potenziare la loro cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca.

    A. Settore agricolo

    In riferimento agli scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ed agli accordi conclusi il 16 luglio 1980 ed il 23 giugno 1982 nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT, nonché ai negoziati che hanno avuto luogo tra le due parti per adattare i precitati accordi e definire misure commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli, nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Svezia, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, confermo che i risultati dei negoziati sono i seguenti:

    II. Il Regno di Svezia e la Comunità convengono di estendere alla Comunità ampliata, a decorrere dal 1g marzo 1986, le reciproche concessioni previste negli scambi di lettere e negli accordi summenzionati.

    II. A decorrere dal 1g marzo 1986, la Comunità accorda, su base unilaterale e secondo le condizioni che seguono, una concessione tariffaria per i piselli congelati di cui alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia:

    a) fino al 31 dicembre 1992:

    Un contingente tariffario annuo di 6 000 tonnellate, di cui 4 500 tonnellate riservate alla Spagna.

    Il dazio applicabile a questo contingente sarà del 4,5 % per le importazioni in Spagna e del 6 % per le importazioni negli altri Stati membri della Comunità;

    b) a decorrere dal 1g gennaio 1993:

    Un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate al dazio del 6 %.

    B. Settore della pesca

    Tenuto conto dei reciproci interessi e delle reciproche responsabilità in questo settore e nello spirito dell'articolo 15 dell'accordo, la Comunità ha deciso di sospendere completamente o parzialmente il dazio applicabile a taluni prodotti della pesca, originari della Svezia ed importati nella Comunità, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato I della presente lettera. Tali sospensioni hanno efficacia il 1g marzo 1986.

    Le preferenze di cui sopra sono subordinate al permanere delle attuali condizioni di concorrenza generale nel settore della pesca.

    Inoltre, le importazioni nella Comunità di detti prodotti beneficeranno del tasso preferenziale solo se il prezzo franco frontiera per i prodotti considerati, determinato degli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è almeno pari al prezzo di riferimento fissato dalla Comunità per i prodotti e per le categorie di prodotti considerati.,

    In seguito alle consultazioni fra le due parti, la Comunità aprirà i contingenti tariffari annuali a 20 000 tonnellate di aringhe, come previsto nell'allegato I. Queste consultazioni avranno luogo ogni anno anteriormente al 1g maggio.

    Prendo atto del fatto che, nello stesso spirito di cooperazione, il Regno di Svezia si impegna a sospendere completamente i dazi doganali e tutte le tasse di effetto equivalente applicabili ai seguenti prodotti originari della Comunità:

    N. della tariffa doganale svedese

    Designazione delle merci

    ex 03.01

    Filetti di pesce congelati

    ex 16.04

    Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi succedanei

    ex 16.05

    Crostacei e molluschi, (compresi i testacei), preparati o conservati.

    Tali sospensioni hanno efficacia il 1g marzo 1986 per le importazioni provenienti dalla Comunità alle quali la Svezia non applica attualmente dazi doganali o tasse di effetto equivalente. Per le importazioni in Svezia di prodotti originari di uno Stato membro alle quali la Svezia applica attualmente tali dazi o tasse, questi ultimi sono ridotti conformemente al calendario di cui all'allegato II.

    Inoltre, alla luce della stetta cooperazione esistente in materia di conservazione tra il Regno di Svezia e la Comunità, le due parti cercheranno di fissare l'equilibrio dei propri accordi reciproci di pesca, nel quadro dell'accordo concluso, ad un livello che consenta di mantenere, salvo imprevedibili cambiamenti biologici, gli attuali orientamenti di pesca. Inoltre, le autorità svedesi offriranno alle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità la possibilità di pescare determinati quantitativi di merluzzo e di aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, oltre a quelli già previsti, su base annua, nel quadro dell'accordo di pesca esistente tra il Regno di Svezia e la Comunità; questi quantitativi supplementari sono fissati nel modo seguente:

    - Merluzzo del Baltico:

    2 500 tonnellate

    Qualora i TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese del Mar Baltico dovessero superare le 50 000 tonnellate, potrebbe essere accordato un contingente superiore a 2 500 tonnellate, fermo restando che questo incremento non dovrà superare il 10 % della quota dei TAC superiore alle 50 000 tonnellate.

    Qualora venisse deciso un incremento del genere, sarà concesso, a titolo di compensazione, un contingente superiore a dazio nullo per le aringhe e/o il merluzzo provenienti dalla Svezia e esportati nella Comunità.

    Se il TAC per il merluzzo nella zona di pesca svedese sarà fissato a un livello inferiore alle 40 000 tonnellate, il contingente di 2 500 tonnellate sarà ridotto nella stessa proporzione.

    - Aringa del Baltico:

    1 500 tonnellate.

    Le pesca da parte di navi della Comunità dei contingenti di cui sopra sarà soggetta ai medesimi requisiti e alle medesime condizioni applicate alle attività di pesca della Comunità in tale zona per i contingenti accordati in base all'accordo sulla pesca tra il Regno di Svezia e la Comunità.

    C. Regime applicabile alle Canarie e a Ceuta e Melilla

    Per quanto concerne le Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno deciso quanto segue:

    a) Il Regno di Svezia applicherà alle importazioni provenienti da tali territori le concessioni tariffarie contemplate negli scambi di lettere del 21 luglio 1972 e negli accordi del 16 luglio 1980 e del 23 giugno 1982 nonché quelle previste nella presente lettera.

    b) Qualora eventuali modifiche del regime di importazioni vigente per i prodotti agricoli e della pesca destinati alle Canarie e a Ceuta e Melilla dovessero compromettere le esportazioni dalla Svezia, la Comunità e il Regno di Svezia si consulteranno per adottare misure appropriate onde risolvere la situazione.

    c) Il comitato misto adotterà le modifiche relative alle regole di origine eventualmente necessarie per consentire l'applicazione delle lettere a) e b).

    Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo del Regno di Svezia su quanto precede.».

    Ho l'onore di informarla che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

    Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    del Regno di Svezia

    SPA:L666UMBI58.94

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1270 mm; 212 Zeilen; 14420 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: B;

    Kunde: ................................

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I dazi sopraindicati saranno applicati a decorrere dal 1° marzo 1986 alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di prodotti originari della Svezia.

    Per questo tipo di importazioni destinate al Portogallo e alla Spagna, sarà applicato il seguente calendario di ravvicinamento dei dazi:

    PORTOGALLO

    Calendario di ravvicinamento dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SPAGNA

    Calendario di ravvicinamento dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    SPAGNA

    Calendario di riduzione dei dazi e dei prelievi all'importazione

    A decorrere dal 1° marzo 1986, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 87,5 % del dazio di base o del

    prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1987, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 75,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1988, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 62,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1989, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 50,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1990, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 37,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1991, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 25,0 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    A decorrere dal 1° gennaio 1992, ogni dazio e prelievo doganale sarà ridotto a 12,5 % del dazio di base o del prelievo all'importazione.

    L'esenzione dal dazio e dal prelievo sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

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