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Document 21986A1122(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    GU L 328 del 22.11.1986, p. 2–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    Related Council decision

    21986A1122(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0002


    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

    Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

    La Repubblica d'Austria procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale austriaca.

    Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Austria è d'accordo con quanto precede.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

    «Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica d'Austria sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Austria, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

    Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

    A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

    La Repubblica d'Austria procederà allo stesso modo per i prodotti elencati agli allegati III e IV 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale austriaca.

    Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Repubblica d'Austria è d'accordo con quanto precede.».

    Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Repubblica d'Austria

    SPA:L666UMBI01.95

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 75 Zeilen; 5465 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: 37761 Montan Italien

    ALLEGATO I

    SPAGNA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    PORTOGALLO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    SPAGNA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    22. 11. 86

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    1. Qualora la nomenclatura della tariffa doganale austriaca venga modificata, l'Austria adegua il presente elenco di merci alle nuove designazioni della tariffa doganale, mantenendo i vantaggi concordati nello scambio di lettere, e comunica l'elenco modificato al comitato misto.

    2. I dazi speciali contemplati da questo scambio di lettere vengono applicati all'importazione in Austria di merci che sono prodotti originari della Spagna conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 3 all'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea.

    3. A tale scopo il riquadro 7 «Osservazioni» dei certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea deve contenere l'indicazione seguente: «vollstaendig erzeugt in Spanien» «entièrement obtenus en Espagne» «wholly obtained in Spain».SPA:L666UMBI04.96

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 514 mm; 71 Zeilen; 2917 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: Tab it 04

    ALLEGATO IV

    PORTOGALLO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    1. Qualora la nomenclatura della tariffa doganale austriaca venga modificata l'Austria adegua il presente elenco di merci alle nuove designazioni della tariffa doganale, mantenendo i vantaggi concordati nello scambio di lettere, e comunica l'elenco modificato al comitato misto.

    2. I dazi speciali contemplati da questo scambio di lettere vengono applicati all'importazione in Austria di merci che sono prodotti originari del Portogallo conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea.

    3. A tale scopo il requadro 7 «Osservazioni» dei certificati di origine redatti conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea deve contenere l'indicazione seguente: «vollstaendig erzeugt in Portugal» «entièrement obtenus au Portugal» «wholly obtained in Portugal».

    SPA:L666UMBI05.96

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 517 mm; 94 Zeilen; 3553 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: Tab It 05

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