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Document 31986R3077

Regolamento (CEE) n. 3077/86 della Commissione dell' 8 ottobre 1986 recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d' oltremare (1986/1987)

GU L 286 del 9.10.1986, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3077/oj

31986R3077

Regolamento (CEE) n. 3077/86 della Commissione dell' 8 ottobre 1986 recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d' oltremare (1986/1987)

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0017


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1986/1987)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86 (2), in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 700 t di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in questione; che il periodo contingentale va dal 1o novembre al 28 febbraio; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 5,6 %;

considerando che secondo gli articoli 6 e 18 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati ACP (3) il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese rinviano, rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4); che perciò il presente regolamento è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo d'applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione exonomica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortfrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o novembre 1986 al 28 febbraio 1987 è aperto nella Comunità, nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, un contingente tariffario comunitario di 700 t per le fragole, della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 5,6 %.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati la dichirazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

(3) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

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