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Document 31986R3076

Regolamento (CEE) n. 3076/86 della Commissione dell' 8 ottobre 1986 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli stati ACP o dei paesi e territori d' oltremare (1987)

GU L 286 del 9.10.1986, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3076/oj

31986R3076

Regolamento (CEE) n. 3076/86 della Commissione dell' 8 ottobre 1986 che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli stati ACP o dei paesi e territori d' oltremare (1987)

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0015


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1987)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86 (2), in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che, dal 1o gennaio al 31 marzo, le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune e, dal 15 febbraio al 15 maggio, le cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in questione sono soggette, all'importazione nella Comunità, a dazi ridotti rispettivamente al 10,2 % e al 4,8 %; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali di 500 t per ciascuno di tali prodotti oltre i quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi;

considerando che secondo gli articoli 6 e 18 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati ACP (3) il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese rinviano, rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (4); che perciò il presente regolamento è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione ristabilisce, mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

(3) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di classificazione // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Dazio doganale applicabile // Massimale in tonnellate // // // // // // // 07.01 // Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: // // // // // G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: // // // // // ex II. Carote e navoni: // // // 12.0010 // // - Carote, dal 1o gennaio al 31 marzo 1987 // 10,2 % // 500 // // // ex H. Cipolle, scalogni e agli: // // // 12.0020 // // - Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio 1987 // 4,8 % // 500 // // // // //

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