This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31986R3070
Council Regulation (EEC) No 3070/86 of 7 October 1986 amending Regulation (EEC) No 2058/86 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for cod, wet, salted and falling within subheading ex 03.02 A I b) of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 3070/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 3070/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune
GU L 286 del 9.10.1986, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Regolamento (CEE) n. 3070/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0004
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3070/86 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2058/86 (1), il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) è sospeso al livello del 3 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 40 000 tonnellate; che tale sospensione è stata decisa per il periodo dal 2 luglio al 31 dicembre 1986 in seguito a una richiesta presentata dalla Repubblica portoghese nel febbraio del 1986; considerando che ai sensi dello stesso regolamento il grado di esaurimento di tale contingente viene rilevato in base alle importazioni del prodotto in questione imputate ai prelievi effettuati dagli Stati membri; che alla data dell'adozione del presente regolamento tali importazioni hanno avuto luogo soltanto nello Stato membro che aveva chiesto l'apertura dello stesso contingente; considerando che fino al 28 febbraio 1986 le importazioni del prodotto in questione erano in tale Stato membro soggette a un dazio effettivo del 3 %; che in seguito alla decisione della Repubblica portoghese di accelerare il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, tale Stato applica il dazio intero di quest'ultima alle importazioni provenienti da paesi terzi non preferenziali a decorrere dal 1o marzo 1986; che le importazioni in detto Stato membro del prodotto in questione possono beneficiare soltanto in maniera limitata del contingente aperto nell'ambito del GATT dal regolamento (CEE) n. 3544/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi seccati, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (1986) (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/86 (3), e che quindi esse subiscono un brusco aumento dei dazi a decorrere dalla data precitata; considerando che, per evitare tale aumento per quanto riguarda il prodotto importato nell'ambito del contingente aperto dal regolamento (CEE) n. 2058/86, occorre, tenendo conto delle circostanze eccezionali, prevedere che detto regolamento sia applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo unico Il regolamento (CEE) n. 2058/86 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le parole « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e »; 2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente: « Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. ». Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 5. (2) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 129 del 15. 5. 1986, pag. 5.