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Document 31986R3069
Council Regulation (EEC) No 3069/86 of 7 October 1986 amending Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties
Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione
Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione
GU L 286 del 9.10.1986, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/86 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi ad una merce è subordinato in determinati casi, conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83 (5), alla riesportazione della stessa fuori del territorio doganale della Comunità oppure alla sua distruzione sotto il controllo delle autorità competenti; considerando che gli interessati anche qualora non osservino queste disposizioni di procedura possono chiedere il rimborso o lo sgravio dei diritti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 inserito nello stesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1672/82 (6); che, a norma dei testi vigenti, la richiesta di rimborso o di sgravio deve essere trasmessa alla Commissione, sola competente a decidere in materia; considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il potere di decidere su tale tipo di domande di rimborso o di sgravio può essere conferito senza inconvenienti agli Stati membri, sempreché venga accertato che, pur non essendo rispettate le disposizioni procedurali, risultano soddisfatte le condizioni di fondo stabilite per il rimborso o lo sgravio dei diritti e che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato; che è pertanto necessario modificare l'articolo 13; considerando che occorre precisare in tale occasione il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione in virtù dell'articolo 13; considerando che questo termine, nonché quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, possono essere superati solo in casi eccezionali, debitamente giustificati; che l'articolo 19 si applica pertanto unicamente al termine di cui all'articolo 2; che è pertanto necessario semplificare il testo modificando l'articolo 2 e sopprimendo l'articolo 19; considerando, d'altro canto, che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79 ha dimostrato altresì che occorre completare l'articolo 10, che stabilisce i casi in cui si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione relativi alle merci che si trovano in una situazione particolare, aggiungendo un nuovo caso, cioè quello che le autorità competenti constatino, dopo che le merci sono state svincolate per essere immesse in libera pratica, che al momento del predetto svincolo le merci in oggetto non erano conformi alla normativa vigente per quanto riguarda la loro utilizzazione o commercializzazione e non possono quindi venir utilizzate per i fini previsti dal destinatario; considerando che è risultato necessario estendere all'insieme del regolamento (CEE) n. 1430/79 la procedura comunitaria che consente di stabilire le modalità di applicazione di detto regolamento; considerando che occorre precisare che il regolamento (CEE) n. 1430/79 si applica lasciando impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (7), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1430/79 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: « Questo termine non può in alcun caso essere prorogato, salvo se l'interessato abbia fornito la prova di non aver potuto presentare la richiesta entro tale termine per un caso fortuito o di forza maggiore. »; 2) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 4 bis 1. Se le merci erroneamente dichiarate per la libera pratica sono state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate, conformemente all'articolo 4, lettera b), per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione, sempreché sia accertato che: a) risultano soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4, lettera a); b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato. 2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata: a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti sono state effettivamente esportate fuori del territorio doganale della Comunità e sono proprio quelle immesse inizialmente in libera pratica; b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 6 bis 1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che: a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3; b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato. 2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata: a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state: - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto; b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »; 4) l'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue: - è inserita la lettera seguente: « d) merci per le quali è accertato, dopo che ne era stato concesso lo svincolo per la libera pratica, che, all'atto dello svincolo, non erano conformi alla regolamentazione in vigore riguardo alla loro utilizzazione o commercializzazione e non possono quindi venir utilizzate per i fini previsti dal destinatario; »; - le lettere da d) a g) diventano le lettere da e) ad h); 5) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 11 bis 1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che: a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafi 2 e 4; b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato. 2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata: a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state: - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto; b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. »; 6) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 13 1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato. Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari. 2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione. Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati. »; 7) l'articolo 19 è soppresso; 8) il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 25 1. Il comitato delle franchigie doganali, previsto dall'articolo 141 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (1), può prendere in esame ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, che sia sollevato dal presidente, di propria iniziativa oppure a richiesta di uno Stato membro. 2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 918/83. (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. »; 9) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 26 bis Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 (2). (2) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, paragrafi da 2 a 6, si applica alle richieste di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione presentate alle autorità competenti a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 22 del 24. 1. 1985, pag. 10. (2) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 108. (3) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1. (7) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.